Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. 252
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, in relazione agli interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita';
Ravvisata l'opportunita' di modificare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006, affinche' le imprese beneficiarie degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per l'imbarco di veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero del corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
11 aprile 2006, n. 205

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
«1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 3, commi 2-ter e 2-quater del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2002, n.
275 recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo, e' il seguente:
«2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 gennaio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle
iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
il completamento delle iniziative comprese in contratti
d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali
protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 20001, n. 448.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al
comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle
finalita' di cui al medesimo comma 2-ter.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante
«Regolamento recante modalita' di ripartizione e di
erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema
dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento delle intermodalita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2006, n. 130,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Contributi). - 1. Per il conseguimento delle
finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), alle
imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di
raggruppamenti, temporanei o permanenti, o societa' tra
operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata
prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e
cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture,
ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri
lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine
di percorrere le tratte marittime individuate con decreto
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i
criteri previsti al comma 6, e' concesso un contributo
diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti
dal trasporto su strada, relativamente alle tratte
marittime individuate.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
verifica, nel triennio successivo a quello di concessione
dei contributi, il mantenimento, in termini di viaggi e di
tonnellate trasportate, dei volumi di traffico trasferiti
sulle tratte marittime interessate dal contributo di cui al
comma 1. In caso di diminuzione di detti volumi di
traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvede al recupero del contributo accordato ai soggetti
che non hanno mantenuto l'impegno di cui all'art. 5,
comma 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1
stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle
verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. A tali
attivita' si provvede con le risorse umane e strumentali
gia' in dotazione all'amministrazione stessa.
3. Per ognuna delle tratte marittime, il decreto
ministeriale di cui al comma 1 fissa l'importo massimo dei
contributo previsto dal comma 1, per ogni viaggio
effettuato, tenendo conto della differenza esistente, in
ognuna delle medesime tratte, tra i costi esterni originati
dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare.
4. L'individuazione dei costi esterni prodotti, su
ciascuna tratta interessata dal beneficio, dal trasporto
via mare e da quello stradale, in base ai quali e'
determinata l'entita' della compensazione per i costi
esterni non pagati dal trasporto stradale, avviene sulla
base dell'apposito studio gia' approvato dalla Commissione
europea, al punto 13 della decisione in data 20 aprile 2005
sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003. In ogni caso, sono
esclusi dal beneficio coloro che, alla fine dell'anno
solare, utilizzando la modalita' marittima, non abbiano
complessivamente effettuato un numero minimo di 80 viaggi
su ciascuna tratta. L'importo del contributo non puo'
superare il 20 per cento delle tariffe praticate sulle
tratte esistenti e il 30 per cento delle tariffe applicate
sulle nuove rotte.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 prevede il
riconoscimento di un ulteriore contributo alle imprese od
aggregazioni imprenditoriali che raggiungano il livello di
1.600 viaggi annui per ciascuna tratta. L'importo globale
dei contributi non supera comunque i massimali di cui
all'art. 2, comma 3.
6. Le tratte marittime di cui al comma 1 sono
individuate con un decreto ministeriale, sulla base dei
seguenti criteri:
a) idoneita' della tratta marittima a favorire il
trasferimento di consistenti quote di traffico dalla
modalita' stradale a quella marittima;
b) idoneita' della tratta marittima a ridurre la
congestione stradale sulla rete viaria nazionale;
c) prevedibile miglioramento degli standard
ambientali ottenibile a seguito della percorrenza della
tratta marittima, in luogo del corrispondente percorso
stradale.
7. I benefici sono erogati a condizione che i livelli
tariffari si mantengano costanti, in rapporto all'andamento
del tasso di inflazione».

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 aprile 2006, n 205, si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 2.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non puo' superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 325



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2-ter del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, si vedano le note
alle premesse.



 
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