Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3635).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2007 dal Ministro della salute e il Presidente della regione Calabria, recante l'accordo di programma integrativo per l'anno 2007 per il settore degli investimenti sanitari;
Considerato che le condizioni di debolezza del sistema sanitario regionale, nell'ambito delle quali rivestono particolare rilievo le condizioni di inadeguatezza delle strutture sanitarie, rendono necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, le necessarie misure per il concreto ed indispensabile avvio delle opere;
Ravvisata la necessita' di procedere all'immediato avvio di interventi volti ad assicurare che il sistema sanitario-infrastrutturale della regione Calabria sia posto in grado di garantire e tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori del comparto sanitario;
Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente di provvedere attraverso l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota del 17 dicembre 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il dott. Vincenzo Spaziante e' nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria determinatasi nella regione Calabria.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone un apposito programma di interventi che, nel rigoroso rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 citata in premessa, preveda:
a) la realizzazione delle strutture ospedaliere previste dall'accordo di programma integrativo sottoscritto dal Ministro della salute e dal Presidente della regione Calabria in data 6 dicembre 2007;
b) la riorganizzazione, l'adeguamento e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete ospedaliera esistente;
c) l'accelerazione delle iniziative necessarie per l'adeguamento degli impianti delle strutture sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza;
d) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni periferiche dello Stato, all'amministrazione regionale e agli uffici territoriali di Governo con particolare riferimento ai profili di certificazioni antimafia, verifica degli affidatari degli appalti e degli eventuali sub-appalti e per assicurare la sicurezza nei cantieri. A tal fine il Commissario puo' avvalersi, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, cosi' come convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
4. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della salute ed alla regione Calabria, sullo stato di attuazione delle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, evidenziando e motivando le ragioni degli eventuali ritardi ed indicando i rimedi per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma di cui al comma 8.
5. Il Commissario delegato nomina, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro della salute, uno o piu' soggetti attuatori individuati anche nell'ambito della carriera prefettizia, per essere coadiuvato nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, affidando specifici settori di intervento.
6. I soggetti attuatori possono essere autorizzati all'apertura di apposite contabilita' speciali per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 5.
7. Il programma predisposto ai sensi del comma 2 e' sottoposto all'approvazione del Comitato tecnico- scientifico di cui all'art. 3, comma 3.
8. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato, successivamente all'approvazione del programma di cui al comma 2, predispone un cronoprogramma delle attivita' da porre in essere.
9. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del programma, del cronoprogramma e dei progetti predisposti dal Commissario delegato.
10. Il Commissario delegato espleta il proprio incarico a titolo gratuito.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere necessarie. In particolare, l'approvazione da parte del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza, all'imposizione dell'area di rispetto e costituisce atto dichiarativo della pubblica utilita' delle opere, e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attivita' di progettazione degli interventi di cui al comma 1, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate in deroga all'art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Commissario delegato emette il decreto di occupazione provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
3. Per la valutazione d'impatto ambientale le procedure previste dalla normativa vigente sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
4. Per la realizzazione delle opere inerenti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' indire conferenze dei servizi entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o del Presidente della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
5. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, si intendono favorevoli.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, ivi comprese le esigenze dei soggetti attuatori, si avvale di un'apposita struttura composta complessivamente da non piu' di venti unita' di personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali. Tale personale ove necessario puo' essere anche posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per assicurare il necessario raccordo con il Dipartimento della protezione civile il capo del Dipartimento e' autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 19, comma 4, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, da destinare alla suddetta struttura.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di posizione in godimento.
3. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' occorrenti per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento commissariale, composto da sei membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, due dal Ministro della salute, due dal Presidente della giunta regionale della Calabria. Il Presidente del Comitato e' scelto tra i membri designati dal Ministro della salute.
4. Ai soggetti di cui ai commi 3 ed 8 del presente articolo, spettano compensi determinati con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente.
5. La regione Calabria assicura il supporto logistico della struttura commissariale ed ai comitati di cui ai commi 3 e 8.
6. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della struttura commissariale e dai componenti degli organi previsti dalla presente ordinanza, previa presentazione di apposita documentazione di spesa.
7. Ai soggetti attuatori e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al trattamento economico mensile corrisposto ai dirigenti di prima fascia della regione Calabria.
8. Al fine di garantire un'efficace supervisione delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' istituito un Comitato di garanti, nominato con apposito provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da cinque componenti, di cui due designati tra persone di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza nominati dal Ministero della salute, e tre designati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Presidente della giunta regionale della Calabria.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 4.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie individuate dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 dicembre 2007 dal Ministro della salute e dal Presidente della regione Calabria, con le risorse finanziarie residue assegnate alla medesima regione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, con le somme disponibili e non ancora utilizzate rivenienti dalla legge regionale n. 7 del 2006, anche in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, all'uopo istituita, che provvede al trasferimento ai soggetti attuatori in relazione alle attivita' agli stessi attribuite, in deroga alle norme in materia di contabilita' speciale.
 
Art. 5.
1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 5 marzo 1963, n. 366;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;
legge 3 gennaio 1978, n. 1;
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 285, 310, 311 e 312;
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, comma 188;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 2, comma 203;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49
legge 27 dicembre 1985, n. 816;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5-bis, commi 1 e 2;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli da 77 a 96;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 20;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991, n. 55, in combinato disposto con gli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;
legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 49, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 88, 90, 91, 97, 98, 111, 112, 114, 115, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 241, 242 e 253, comma 9, 20, 22, 33 e 34 ed i corrispondenti articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto ancora in vigore, e decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1999, n. 554, articoli: 47, 48, 49, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 109, 129, 130, 134, 136, 140, 172, 188 e 200;
normative regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di approvazione del programma di cui all'art. 1, comma 2, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria.
2. Per garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare le relazioni trimestrali del Commissario delegato e di suggerire le iniziative utili per il tempestivo conseguimento degli obiettivi definiti nel programma di cui all'art. 1, comma 2.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Gli oneri derivanti dal presente articolo e dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 7.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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