Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 20 dicembre 2007
Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla INALCA - Industria Alimentare Carni - S.p.a, in forza presso l'unita' aziendale di Rieti. (Decreto n. 56).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
per il Lazio

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;
Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;
Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;
Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;
Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale per la regione Lazio;
Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, e letto l'addendum del 17 ottobre 2007, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, gia' destinate alla regione Lazio nella misura di 15 milioni di euro, di un ulteriore milione di euro;
Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.a. e delle parti sociali;
Vista la nota della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;
Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 27 luglio 2007, tra le parti sociali, relativo alla INALCA - Industria Alimentari Carni - S.p.a.;
Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 27 luglio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per l'INALCA S.p.a. dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 102 lavoratori in forza alla Societa' stessa con decorrenza dal 19 agosto 2007 fino al 31 dicembre 2007;
Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 30 agosto 2007 e pervenuta il 31 agosto 2007;
Vista, inoltre, la successiva documentazione integrativa e correttiva della citata istanza e, in particolare, quella datata 30 ottobre e 14 novembre 2007, consegnata, agli ispettori del lavoro incaricati degli accertamenti di rito in data 14 novembre 2007, nonche' quella trasmessa via fax, con lettere del 20 e 23 novembre 2007, pervenuta, rispettivamente, il 21 novembre 2007, prot. n. 12715, ed il 26 novembre 2007, prot. n. 12940;
Considerata la relazione ispettiva, prot. n. SI/17119/MS/DG/I/A del 10 dicembre 2007, pervenuta il giorno seguente;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 27 luglio 2007, in favore del personale dell'INALCA - Industria Alimentari Carni - S.p.a., con sede legale in Castelvetro di Modena (Modena), via Spilamberto, n. 30/C, in forza presso l'unita' aziendale sita in Rieti, via delle Scienze, n. 1, per un massimo di 95 lavoratori, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 19 agosto 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.
 
Art. 2.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.
 
Art. 3.
La societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di 95 lavoratori, con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.
 
Art. 4.
1. La societa' predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovra' comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.
2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Societa' provvedera', in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.
 
Art. 5.
Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, cosi come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007 e con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007).
 
Art. 6.
1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.
2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.
3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili.
4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.
5. La Societa' fornira' ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile (con riepilogo trimestrale) della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.
6. Sara' cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.
 
Art. 7.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore regionale: Buonuomo
 
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