Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 3634). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 marzo 1989, concernente l'obbligo, in tutto il territorio nazionale, delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 27 agosto 1994, n. 651, recante il «Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni»; Vista la delibera della Giunta regionale della Campania n. 1497 del 29 settembre 2006, recante «Contributo integrativo regionale per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica»; Vista la decisione n. 768/2006 dell'8 giugno 2007, con cui la Commissione UE, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ha ritenuto compatibile con il mercato comune il contributo integrativo regionale di cui alla citata delibera di Giunta regionale n. 1497/2006; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2007, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria integrative di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006; Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 1073, recante l'istituzione del «Fondo per le crisi di mercato»; Visto il Piano di controllo straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, approvato dalla Commissione europea con decisione 2007/561/CE del 2 agosto 2007, elaborato in attuazione del citato art. 1, comma 1073, della legge n. 296/2006; Vista la Comunicazione della Commissione in merito agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C319/1 del 27/12/2006; Vista la delibera della Giunta regionale della Campania n 739 del 6 giugno 2006 recante: «Piani nazionali di eradicazione delle malattie degli animali e definizione dei tempi e delle procedure per l'abbattimento degli animali infetti»; Visto il rapporto della Commissione europea DG(SANCO)/8204/2006, che, tra l'altro, raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della brucellosi bufalina nella regione Campania; Ravvisata l'urgenza di potenziare le misure di lotta contro la brucellosi bufalina ai fini della salvaguardia della sanita' animale e della tutela della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nella regione Campania; Ravvisata la necessita' di porre in atto interventi urgenti finalizzati a superare la fase dell'emergenza, anche in considerazione delle implicazioni socio economiche dell'intera filiera bufalina, connesse alla necessita' di abbattimento di un numero considerevole di capi risultati infetti, mediante tempestive azioni di sostegno delle aziende zootecniche bufaline presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe interessate da interventi di abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposti ed effettuati in conseguenza di riscontri positivi ai test per la brucellosi; Tenuto conto che le misure previste dalle citate ordinanze del Ministro della salute del 14 novembre 2006 e del 14 febbraio 2007 devono essere supportate da interventi di natura non strettamente sanitaria mediante l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di emergenza sanitaria e socio-economica ed assicurare l'indispensabile sostegno alle aziende zootecniche bufaline della provincia di Caserta e zone limitrofe, sottoposte ad interventi di abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposti ed effettuati in conseguenza di riscontrata positivita' ai test per la brucellosi Sentito il Ministero della salute; Sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; D'intesa con la regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. L'Assessore all'agricoltura ed alle attivita' produttive della Giunta regionale della Campania onorevole Andrea Cozzolino e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di due soggetti attuatori nominati su proposta del Ministero della salute, cui vengono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo. 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, determina il compenso da attribuire ai soggetti attuatori di cui al comma 2, con oneri a carico del medesimo Dicastero, da liquidarsi al termine dello stato di emergenza e previa verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi ai compiti affidati. Nell'ipotesi in cui i soggetti attuatori appartengano alla pubblica amministrazione, agli stessi e' riconosciuto il solo trattamento di missione. 4. Il Commissario delegato provvede: a) alla programmazione e al monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza mediante l'individuazione di ogni ulteriore misura necessaria a circoscrivere la malattia; b) al coordinamento dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della regione Campania nonche' degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria ed integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bufalini presenti ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 e del Piano straordinario per il controllo della brucellosi bufalina in premessa citato; c) all'emanazione delle ordinanze per l'abbattimento dei capi bufalini nei casi previsti dall'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006; d) all'adozione di direttive, anche di carattere informativo, che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare, forniscano indicazioni per l'utilizzo dei prodotti derivanti dall'allevamento bufalino nonche' per l'attuazione di un piano di comunicazione a supporto dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza; e) alla quantificazione dei danni al settore zootecnico derivanti dall'abbattimento totale o selettivo di capi bufalini, disposto ed effettuato in conseguenza di riscontrata positivita' ai test per la brucellosi e sulla base dell'analisi dei livelli di prevalenza dell'infezione brucellare negli allevamenti bufalini presenti sul territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, fornita dall'Istituto zooprofilattico del mezzogiorno e dal Centro nazionale di referenza delle brucellosi; f) alla corresponsione degli indennizzi di cui all'art. 3. 5. Il Commissario delegato promuove altresi': a) l'adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove ricorrano accertate condizioni di crisi socio economiche dell'intera filiera bufalina, interventi per il ricorso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; b) l'adozione da parte delle competenti autorita', ed ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti di sospensione, riduzione e/o rinvio dei contributi previdenziali e delle rate dei mutui agrari o crediti connessi comunque allo svolgimento dell'attivita' agricola. |
| Art. 2. 1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza il Commissario delegato istituisce un'unita' operativa composta fino ad un massimo di 20 unita', costituita da personale, in posizione di comando, proveniente: - dall'Assessorato all'agricoltura ed alle attivita' produttive della regione Campania; - dall'Assessorato alla sanita' della regione Campania; - dall'Assessorato all'ambiente, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo, parchi e riserve naturali, protezione civile della regione Campania; - dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno; - dall'Agenzia regionale di protezione ambientale della regione Campania e dagli Enti strumentali regionali. 2. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento definisce il compenso per il lavoro straordinario da riconoscere al personale di cui al comma 1 nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero un'indennita' mensile pari al 30% dell'indennita' mensile di posizione in godimento per il personale dirigenziale. 3. Gli oneri conseguenti all'impiego del personale di cui al comma 2 sono posti, in deroga alla normativa vigente, a carico delle Amministrazioni di appartenenza. 4. Il Commissario delegato si avvale altresi' della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno, del Centro di referenza nazionale per le brucellosi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici, nonche', per le attivita' di controllo, dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, del Comando carabinieri per la tutela della salute, del Comando carabinieri politiche agricole e del Corpo forestale dello Stato. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura, a favore dei titolari delle aziende zootecniche bufaline presenti sul territorio della provincia di Caserta, cosi' come indicato dal Piano straordinario, regolarmente iscritte nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, i cui capi siano stati abbattuti in conseguenza di riscontrata positivita' ai test per la brucellosi ed in conformita' alle disposizioni vigenti e nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, e' autorizzato ad erogare: a) entro novanta giorni dall'acquisizione del diritto del beneficiario, gli indennizzi previsti dalla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche ed integrazioni, riconosciuti agli aventi diritto per gli abbattimenti disposti ed effettuati in attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, ed al netto dei proventi derivanti dalla vendita della carne. A tale fine il Commissario delegato, in deroga alle vigenti disposizioni, si avvale delle pertinenti risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale trasferite dalla regione alle ASL competenti per territorio; b) un ulteriore indennizzo considerando il valore di mercato alla data di emanazione della presente ordinanza, desunto dal Bollettino ISMEA, al netto di indennizzi percepiti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dei proventi derivanti dalla vendita della carne. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata alla effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale; c) gli indennizzi per la perdita di reddito dovuta ad obblighi di quarantena e difficolta' di ripopolamento. Gli importi sono quantificati in misura delle unita' bovine adulte (UBA) abbattute ed e' corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata alla effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale. 2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettera c), sono determinati sulla base dell'ultima indagine ISMEA 2006 «analisi del costo e della redditivita' della produzione di latte di bufala». |
| Art. 4. 1. Il Commissario delegato, per le finalita' connesse al superamento della situazione di emergenza in rassegna, provvede ad assicurare: a) la verifica costante da parte dell'Autorita' sanitaria competente della corretta iscrizione alla Banca Dati nazionale di tutte le aziende e tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti; b) l'identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino. 2. Il Commissario delegato verifica: a) dai sensi delle disposizioni sanitarie vigenti, la regolarita' del trasporto degli animali infetti destinati all'abbattimento verso il macello e delle carcasse non destinate al consumo umano verso stabilimenti di trattamento o distruzione; b) l'adozione da parte degli allevamenti infetti delle ordinarie procedure di disinfezione, cosi' come previste dalla vigente normativa, svolte sotto il controllo ed a cura delle competenti Autorita' sanitarie; |
| Art. 5. 1. Per le finalita' di supporto derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nonche' per l'esecuzione delle azioni di informazione atte ad elevare le conoscenze degli allevatori in merito alle corrette pratiche aziendali per la prevenzione ed il controllo delle infezioni brucellari, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno e' autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato secondo le forme contrattuali previste dalla legge con personale medico veterinario, sanitario, tecnico ed amministrativo nel limite massimo di 20 unita'. |
| Art. 6. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile, e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: - legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata dalla legge n. 15 del 2005, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, articoli 37, 40, 41 e 42; |
| Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), pari complessivamente a Euro 37.000.000,00, si provvede: a) quanto a Euro 7.000.000 mediante gli stanziamenti della legge n. 615/1964; b) quanto a Euro 10.000.000 mediante il contributo complementare della regione Campania riconosciuto dalla Commissione europea con l'aiuto n. 768/2006; c) quanto a Euro 20.000.000 mediante lo stanziamento di cui alla legge 2 giugno 1988 n. 218. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, provvede al trasferimento delle risorse di cui alla legge n. 218/1988 di cui al comma 1 con una anticipazione del 50% della somma prevista per il primo anno. L'erogazione delle quote successive, ove necessarie, da parte del Ministero della salute e' subordinata all'attuazione delle prescrizioni previste dall'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006 e dal Piano straordinario approvato con decisione 2007/561/CE. 3. Il contributo integrativo previsto dal fondo a destinazione vincolata di cui alla legge n. 218/88 non puo' eccedere il valore complessivo di cui al precedente onere, pari ad Euro 15.000.000 per il primo anno ad Euro 5.000.000 per il secondo anno. Tali risorse non sono cumulabili nel corso degli anni. 4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), si provvede con un primo stanziamento della regione Campania pari ad Euro 4.600.000,00 euro a valere sulla Linea 2 del Piano di azione per lo sviluppo economico regionale (PASER), in conformita' alla Comunicazione della Commissione in merito agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C319/1 del 27/12/2006. 5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 5, comma 1, pari ad Euro 4.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse comunitarie assegnate alla regione Campania per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005. |
| Art. 8. 1. Il Commissario delegato riferisce trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative intraprese per il superamento della situazione di emergenza in rassegna e sul relativo stato di attuazione. |
| Art. 9. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2007
Il Presidente: Prodi |
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