Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 dicembre 2007 |
Riconoscimento del Consorzio della denominazione «Gran Suino Padano» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto in particolare l'art. 5, paragrafo 6 del suddetto regolamento che prevede che lo Stato membro possa accordare una protezione transitoria, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2005, recante protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Gran Suino Padano», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Viste le premesse sulle quali e' fondato il Regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali; Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente; Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999; Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita' dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attivita' di vigilanza; Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP; Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; Vista l'istanza presentata dal Consorzio del «Gran Suino Padano» con sede in Reggio Emilia, via Masaccio n. 11, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso; Verificata la conformita' delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali; Valutata, d'intesa con le Regioni sul cui territorio ricade la produzione del Gran Suino Padano, l'opportunita' di attribuire al Consorzio, gia' nel periodo della protezione transitoria, le competenze di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori e macellatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del «Gran Suino Padano»;
Decreta:
Art. 1. Lo statuto del Consorzio del «Gran Suino Padano» con sede in Reggio Emilia, via Masaccio n. 11, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). |
| Art. 2. 1. Al Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Gran Suino Padano». |
| Art. 3. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 4. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 definisce, eventualmente anche mediante stipula di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalita' di attuazione delle predette operazioni, purche' non incidenti sulle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilita'. |
| Art. 5. Al Consorzio di tutela di cui all'art. 1, e' attribuita la competenza ad autorizzare il riferimento alla denominazione «Gran Suino Padano» nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' dei prodotti composti, elaborati o trasformati. |
| Art. 6. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della denominazione «Gran Suino Padano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato. |
| Art. 7. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti tra tutti i soci del Consorzio con le modalita' di cui al decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| Art. 8. 1. L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 2007
Il direttore generale: La Torre |
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