Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2007
Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato.

Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni (di seguito «Testo unico») ed, in particolare, gli articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, le caratteristiche e le modalita', e l'organizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed, in particolare, l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari;
Visto l'art. 3 del decreto del direttore generale del tesoro del 26 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2007, recante norme sui lotti minimi di negoziazione per le contrattazioni all'ingrosso;
Visti, altresi', gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e 80 del citato testo unico recanti la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto del direttore generale del tesoro del 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visti, altresi', gli articoli 53 e 54 del ripetuto Testo unico, recanti aspetti connessi alle modalita' di applicazione delle norme di ridenominazione in euro dei titoli di Stato;
Considerata l'opportunita', al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico;
Sentite per l'art. 5 del presente decreto, la Banca d'Italia e la CONSOB;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende:
per «separazione» l'operazione di separazione, dal mantello del titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, della componente indicizzata all'inflazione;
per «mantello» il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati all'inflazione, per «mantello» si intende il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della componente indicizzata all'inflazione;
per «componenti cedolari» le cedole rappresentative degli interessi pagabili sul titolo;
per «componente indicizzata all'inflazione» la parte del valore di rimborso dei titoli indicizzati all'inflazione dovuta all'inflazione maturata dalla data di godimento alla data di scadenza del titolo; in caso di deflazione essa ha valore nullo;
per «ricostituzione del titolo» l'operazione di riunione del mantello con le componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli indicizzati all'inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche la riunione della componente indicizzata all'inflazione;
Nel caso di titoli legati all'inflazione, si intende:
per «inflazione di riferimento» si intende il livello dell'indice dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data, calcolato ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione;
per «coefficiente di rettifica» si intende il rapporto tra 100 e l'inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del titolo;
per «tasso reale annuo» si intende il tasso cedolare base annuo, definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione;
 
Art. 2.

Oggetto delle operazioni

1. Le operazioni di separazione di cui al presente decreto possono avere per oggetto titoli di Stato a tasso fisso, ovvero indicizzati all'inflazione, non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.
2. L'operazione di ricostituzione di cui al presente decreto puo' essere effettuata sui titoli di Stato che sono stati oggetto delle operazioni di separazione di cui al comma 1.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Con i singoli decreti di emissione dei titoli di Stato viene autorizzata l'operazione di separazione di cui al presente decreto e, per ciascuna di esse, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e' effettuabile nonche' l'ammontare complessivo del capitale nominale in circolazione che puo' formarne oggetto.
 
Art. 3.

Modalita' delle operazioni

1. Le operazioni di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.
2. Ciascuna operazione di separazione e ricostituzione di cui al presente decreto e' ammessa per un importo nominale pari o multiplo di 1.000.000 euro.
 
Art. 4.

Caratteristiche dei titoli

1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui al presente decreto rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.
2. Le componenti cedolari, originate dalla separazione dello stesso titolo o di titoli diversi, aventi la medesima scadenza, sono tra loro fungibili. Per i titoli indicizzati all'inflazione la fungibilita' delle componenti cedolari, di cui al presente comma, e' ottenuta dividendo per due il tasso reale annuo del titolo e moltiplicando il risultato per il prodotto tra il coefficiente di rettifica e l'importo nominale minimo di cui all'art. 3 comma 2; l'importo cosi' determinato e' arrotondato alla decima cifra decimale ed e' definito «valore aggiustato» della componente cedolare. Per un dato importo nominale oggetto della separazione, il valore aggiustato delle componenti cedolari e' determinato arrotondando alla seconda cifra decimale il prodotto tra il «valore aggiustato» di cui sopra e l'importo nominale separato diviso per 1.000.000.
3. Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all'inflazione non sono fungibili con le componenti cedolari dei titoli nominali.
4. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il pagamento a scadenza e' determinato:
(i) nel caso di componenti cedolari, moltiplicando l'importo (valore) nominale della componente cedolare per l'inflazione di riferimento alla data di scadenza e dividendo il risultato per 100;
(ii) nel caso della componente indicizzata all'inflazione, sottraendo 1 dal coefficiente di indicizzazione alla data di scadenza e moltiplicando il risultato per l'importo nominale della componente indicizzata. Qualora il valore del coefficiente di indicizzazione relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', detto pagamento risultera' nullo.
5. Il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione e' pari a 1.000 euro di capitale nominale per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione e a un centesimo di euro per la componente cedolare.
6. La convenzione da utilizzare per il calcolo dei ratei di interesse per i titoli originati dalle operazioni di separazione di cui al presente decreto e' giorni effettivi/giorni effettivi.
 
Art. 5.

Lotti minimi di negoziazione

1. I lotti minimi di negoziazione sui mercati all'ingrosso, per i titoli risultanti dalle operazioni di separazione di cui al presente decreto, sono pari a 500.000 euro per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione e 100.000 euro per le componenti cedolari.
 
Art. 6.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 «Disposizioni per la negoziazione separata delle componenti cedolari e del valore di rimborso dei titoli di Stato».
2. Il presente decreto si applica a tutti i BTP nominali ammissibili all'attivita' di coupon stripping e ai BTP indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco (BTPEuroi) attualmente in circolazione. Pertanto, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, per tutti i BTPEuroi attualmente in circolazione le operazioni di separazione previste dall'art. 6 quinto comma dei rispettivi decreti di emissione hanno ad oggetto il «mantello», le «componenti cedolari» e la «componente indicizzata all'inflazione» e, sempre con riferimento ai BTPEuroi attualmente in circolazione, per ciascun titolo l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di operazioni di «coupon stripping» non puo' superare il 50% del capitale nominale circolante. Infine, per i BTPEuroi e per i BTP nominali ammissibili all'attivita' di coupon stripping attualmente in circolazione, in deroga a quanto previsto dai rispettivi decreti di emissione, si rimanda a quanto indicato nell'art. 3, comma 2 del presente decreto, per quanto attiene agli importi minimi delle richieste di separazione e ricostituzione, e all'art. 4, comma 5 del presente decreto, per quanto attiene agli importi unitari delle singole componenti.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa
 
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