Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 novembre 2007, n. 255 |
Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» e, in particolare, gli articoli da 23 a 26, che istituiscono il Ministero dell'economia e delle finanze e ne disciplinano l'ordinamento; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il cui articolo 2 stabilisce che la dipendenza del Corpo della guardia di finanza dal Ministro delle finanze e' da riferirsi al Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981 istitutivo del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, di approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo medesimo; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici; Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005); Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006); Considerato che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da organi di pubblica sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificatamente il trattamento e ritenuto, pertanto, di non includere nel presente regolamento i trattamenti effettuati per il perseguimento di tali finalita'; Considerato che il citato articolo 20, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto legislativo, non si applica ai trattamenti per ragioni di giustizia e, ritenuto, pertanto, di non includere nel presente regolamento i trattamenti effettuati, per il perseguimento di tale finalita', presso le segreterie delle Commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Ritenuta la necessita' di provvedere ad individuare, altresi', i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal citato Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti Web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi; Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, trasferimenti di dati all'estero ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 196/2003, di interconnessione, raffronti e diffusione; Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003, che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni; Acquisito in data 8 febbraio 2007 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, commi 1, lettera g), 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2007; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007; Udito il parere definitivo del predetto Consesso n. 777/07 adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007; Visti la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'Ufficio legislativo del 2 ottobre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalita' di interesse pubblico individuate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.». «Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». «Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e) [le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del consumo, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004]; f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005. 2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice. 3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004. 4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente. 5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime. 6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.». Note alle premesse: - Per i testi degli articoli 20, 21 e 181 del succitato decreto legislativo n. 196 del 2003 si veda la nota al titolo». - Il testo degli articoli da 23 a 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia; b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato; c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari; e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del Tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero. 1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.». «Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.». «Art. 26 (Riforma del Ministero delle finanze). - 1. In attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalita' stabilite dal capo II del titolo V.». - Il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250. - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' il seguente: «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. 2. A tal fine, al Corpo della guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale; d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa; f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unita' produttive in via di privatizzazione o di dismissione; h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali; i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. 3. Il Corpo della guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle Forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di contrasto dei traffici illeciti. 4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.». - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1985, n. 42. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 20 del succitato decreto legislativo n. 196/2003 si veda la nota al titolo. - Il testo del comma 1, lettera a) dell'art. 4 e degli articoli 22, 43, 47 e 157 commi 1, 4 e 5 del succitato decreto legislativo n. 196/2003, e' il seguente: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;». «Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.». «Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando: a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2; e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.». «Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia). - 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.». «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro cessazione; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37; m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.». (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. 5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.». - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
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| Art. 2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Gli allegati, che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 5, contengono ognuno tante schede per quanti sono i trattamenti individuati dalle rispettive strutture ministeriali, secondo l'ordine indicato nell'articolo 1, comma 1: tali schede identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari da parte di ogni singola struttura cui compete il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione, trasferimenti di dati all'estero e di diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonche' la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono. 5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 215 |
| ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scheda n. 1
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' dirette all'applicazione di disposizioni in materia di tributi (art. 66, comma 1 del decreto legislativo n. 196/2003).
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di cooperazione amministrativa internazionale e scambio di informazioni in materia di IVA intracomunitaria, imposizione diretta, accise e recupero crediti.
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni: Regolamento 2003/1798/CE (IVA); Convenzioni internazionali ed accordi amministrativi (Fonti pattizie), Direttiva 1977/799/CEE, Direttive 2003/93/CE e 2004/56/CE recepite con D.Lgs. 215/2005, Direttiva 2004/106/CE (Imposte dirette); Regolamento 2004/2073/CE (Accise); Direttiva 1976/308/CEE, 2001/44/CE e 2002/94/CE recepite con D.Lgs. 69/2003 e Decreto Ministeriale 175/2005 (Recupero crediti).
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le sotto elencate finalita': Amministrazioni fiscali estere, Agenzie fiscali e Guardia di finanza per la verifica della regolarita' delle transazioni intracomunitarie e della posizione fiscale del contribuente.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' di cooperazione consiste nello scambio di informazioni per finalita' amministrativo-fiscali in ambito comunitario. Tale attivita' comporta la ricezione e l'invio di domande di assistenza amministrativa nei vari settori tributari, provenienti dalle Amministrazioni estere, dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza e che possono eccezionalmente contenere dati giudiziari, in relazione a fattispecie penali di rilievo tributario. I dati giudiziari, eccezionalmente trattati, sono quelli che hanno rilievo per fattispecie di carattere tributario e per i quali l'autorita' giudiziaria ne ha concesso l'autorizzazione per il loro utilizzo. I dati giudiziari, devono essere indispensabili ai fini della successiva attivita' accertatrice tributaria. Lo strumento informatico utilizzato e' la banca dati interna denominata "Central Liaison Office" (C.L.O.), del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale il personale ad esso addetto inserisce i dati relativi alla richiesta di cooperazione ed ai risultati conseguenti alla relativa attivita' accertatrice. L'attivita' di cooperazione e' svolta dal personale addetto al CLO che, o provvede direttamente, o riceve e smista le richieste verso i Servizi di collegamento (SeCo), istituiti presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza. L'accesso alla banca dati C.L.O., e' riservato agli addetti al servizio (funzionari del C.L.O. e dei SeCo) e prevede un accesso differenziato da parte degli stessi in base a diversi profili di accesso.
Scheda n. 2 FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi e attivita' di controllo ed ispettive (articoli 67 e 65 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Atti parlamentari di sindacato ispettivo
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche ed integrazioni. Regolamento Senato: articoli 46, 47, 50, 105 e 145 e seguenti; Regolamento Camera dei deputati: articoli : 110 e seguenti, 128 e seguenti; 136 e seguenti, 139 e seguenti , 143.
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale, etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose; - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) - Dati rivelanti la vita sessuale - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' infonnatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni all'organo parlamentare richiedente per riscontrare l'interrogazione o l'atto di sindacato ispettivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ed, eventualmente, ad altre Amministrazioni (nel caso in cui vengano richiesti elementi di risposta al Ministero dell'economia e delle finanze)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento e' effettuato al fine di predisporre gli elementi di risposta agli atti parlamentari di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze e risoluzioni) d'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze o di altra amministrazione che, per la stessa finalita', abbia necessita' di ottenere dati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sensibili e giudiziari sono trattati , sia nella fase della raccolta dei dati che nella fase della loro comunicazione, nel rispetto del principio di indispendabilita' rispetto alla necessita' di dare riscontro alle tematiche oggetto degli atti di sindacato ispettivo. I dati sono comunicati all'organo parlamentare richiedente per riscontrare l'interrogazione o l'atto di sindacato ispettivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, alle altre Amministrazioni (nel caso in cui vengano richiesti elementi di risposta al Ministero dell'economia e delle finanze).
Scheda n. 3
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di controllo (art. 67 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di controllo degli Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato sulle Amministrazioni dello Stato (Attivita' di controllo e vigilanza sugli atti di spesa, atti del personale, contratti, ed atti di utilizzazione del patrimonio emanati dalle Pubbliche Amministrazioni controllate. Controllo successivo sui rendiconti e conti giudiziali).
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - R.D. n.2440/1923 - R.D. n.827/1924 - D.P.R. n. 1544/1955 - D.P.R. n. 367/1994 - D.P.R. n. 38/1998 - D.P.R. n. 286/1999
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni alla Corte dei conti (legge n. 20/1994, art.3)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' espletata riguarda il controllo degli atti di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che abbiano riflessi finanziari sul bilancio dello Stato, finalizzata a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche che vengono raccolti dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato. I dati sensibili e giudiziari trattati dipendono dal tipo di provvedimento sottoposto dall'amministrazione al controllo (nel caso di controllo di provvedimenti di gestione del personale, i dati rivelanti convinzioni sindacali vengono trattati, ad esempio, per i provvedimenti di aspettativa per motivi sindacali). I documenti vengono conservati in copia. I dati sensibili e giudiziari sono trattati solo se strettamente indispensabili all'attivita' di controllo.
Scheda n. 4
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' ispettive (art. 67 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' ispettive interne ed esterne al Ministero dell'economia e delle finanze
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - RD n. 2440/1923, | - Legge n. 720/1984 | - Legge n. 108/1996, art. 29 |(tesoreria unica) |art. 15 (confidi-usura) --------------------------------------------------------------------- - R.D. n 827/1924, | | art. 215 del | - D.P.R. 26.9.1985 | regolamento (verifiche|art.3 (verifiche | - D.lgs n. 278/1998 interne) |interne) |(verifiche interne) --------------------------------------------------------------------- | - D.M. 22 novembre | - Legge n. 1037/1939,|1985, art. 7 | - D.lgs n. 165/2001, art. 3 |(tesoreria unica) |art 60 --------------------------------------------------------------------- | - Legge n.74/1996, | |art. 13, comma | |4-quater (contributi | - D.M. 30 luglio |dello Stato per gli | 1983, art. 44 |eventi alluvionali del| (verifiche interne) |1994) |
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso) - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni a) Corte dei Conti (per eventuali accertamenti relativi a responsabilita' amministrative e contabili) b) All'autorita' giudiziaria ordinaria (con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo giudiziario emerse nel corso delle ispezioni)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' ispettiva puo' essere interna od esterna al Ministero dell'economia e delle finanze. Quella interna e' finalizzata a garantire il buon andamento degli uffici, ad accertare il regolare svolgimento delle loro attivita' ed il comportamento dei dipendenti in servizio. L'attivita' ispettiva esterna riguarda: a) la verifica sulla corretta gestione amministrativo-contabile di pubbliche amministrazioni e (in regime di convenzione con le Autorita' vigilanti) di soggetti partecipati dalla Pubblica amministrazione; b) le verifiche amministrativo contabili per l'osservanza delle norme sulla tesoreria unica (legge n. 720/1984 e D.M. 22 novembre 1985, art. 7) sugli enti del settore pubblico allargato; c) la verifica sull'impiego delle somme erogate dallo Stato per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 (legge n.74/1996, art. 13, comma 4 quater) sulle societa' beneficiarie dei finanziamenti; d) verifiche sui confidi (enti assegnatari di fondi antiusura - legge n. 108/1996, art. 15), consistenti nell'eventuale acquisizione di dati giudiziari ai fini della verifica dei requisiti di onorabilita' dei loro organi esponenziali (Presidente, amministratore ecc.). Nel corso dei controlli, in relazione al tipo di dati trattati dai soggetti controllati ed all'oggetto dell'indagine ispettiva, gli ispettori possono venire a conoscenza di dati giudiziari e di dati rivelanti convinzioni sindacali o lo stato di salute. I dati sono raccolti (nel caso di ispezioni interne, presso gli uffici dello stesso Dicastero, e, nel caso di ispezioni esterne, presso le amministrazioni controllate, le societa' beneficiarie dei finanziamenti per gli eventi alluvionali del 1994 e i confidi, assegnatari di fondi antiusura) solo se indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale. Le relazioni ispettive sono comunicate alla Procura della Corte dei Conti, qualora sussistano ipotesi di danno erariale, o alla Procura della Repubblica, qualora emergano fattispecie di rilevanza penale.
Scheda n. 5
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di controllo (art.67 del decreto legislativo n. 196/2003) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Controllo sull'utilizzo dei fondi comunitari e corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni Regolamento CE 1681/1994; Regolamento CE 1260/1999; Legge n. 183/1987; D.P.R. n. 568/1988 Disposizioni applicative in materia di utilizzo di fondi comunitari
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni alla Commissione europea e all'OLAF,Ufficio europeo per la lotte antifrode (Regolamento CE 1681/1994, Regolamento CE 1260/1999)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' di controllo, che si fonda su un accordo bilaterale con la Commissione europea effettuato in base al regolamento CE 1260/1999, attua un programma annuale condiviso con le autorita' comunitarie, finalizzato a pianificare i controlli da effettuare nel corso dell'anno sugli interventi finanziati in Italia con risorse comunitarie. Nel corso dell'attivita' di controllo, svolta presso amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici, titolari di programmi comunitari, i controllori possono venire a conoscenza di dati giudiziari riguardanti persone fisiche o giuridiche beneficiarie di contributi comunitari . Qualora i dati giudiziari si ritengano indispensabili ai fini del controllo, vengono inseriti nella relazione che viene inviata alla Commissione europea, all'OLAF,Ufficio europeo per la lotte antifrode, nonche' alle pubbliche amministrazioni che subiscono il controllo.
Scheda n. 6
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Abilitazioni (art. 67 e 68 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Vigilanza sulle fondazioni bancarie
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni D.Lgs. 17-5-1999, n. 153, art. 10. TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazione alle fondazioni perche' verifichino la posizione dei componenti dei propri organi in relazione alle disposizioni di legge e statutarie relative ai requisiti di onorabilita' e idoneita' etica.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Nell'attivita' di vigilanza sulle fondazioni bancarie possono essere trattati dati giudiziari riferiti ai componenti di organi delle fondazioni bancarie che devono essere in possesso di requisiti di onorabilita' e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro (decreto legislativo n. 153/1999, art. 4, comma 1, lettera g). Il dato giudiziario viene raccolto o dall'autorita' giudiziaria (che lo segnala) o dalle stesse fondazioni o come notizia di reato. Esso viene successivamente comunicato alle fondazioni perche' verifichino la posizione dell'interessato in relazione alle disposizioni di legge e statutarie relative ai citati requisiti di onorabilita' e idoneita' etica.
Scheda n. 7
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO. Abilitazioni (articoli 67 e 68 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Requisiti di onorabilita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione di mercati finanziari regolamentati
FONTE NORMATIVA D.lgs.n.58/1998 artt.61,66 D.M. n. 471/1998 D.M.n.219/1999, art.2
TIPI DI DATI TRATTATI Dati giudiziari.
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni: Societa' mercato titoli di Stato MTS S.p.A..
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione alla Societa' mercato titoli di Stato -MTS S.p.A. ad operare sui mercati regolamentati, verifica l'insussistenza delle condizioni impeditive all'assunzione delle cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale da parte degli esponenti aziendali della stessa societa'. Tale verifica e' effettuata, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 471/1998. Il possesso dei requisiti di onorabilita' da parte dei predetti soggetti viene accertato attraverso l'esame della documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificato penale rilasciato dalle competenti autorita), inviata dalla societa' MTS spa.
Scheda n.8
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO.
Abilitazioni (artt. 67 e 68 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione dell'Albo dei soggetti gestori delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.lgs n.446/1997 - DM n. 289/2000 TIPI Di DATI TRATTATI - Dati giudiziari OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Acquisizione della documentazione relativa alle richieste di iscrizione o al mantenimento dell'iscrizione nell'albo comprese le dichiarazioni societarie e personali di amministratori, soci, sindaci e procuratori. Utilizzazione dei dati per il completamento delle istruttorie per l'iscrizione e la permanenza nell'albo dei soggetti in argomento. Raccolta di informazioni dagli interessati dalla Guardia di finanza dalle Procure della Repubblica, oppure pel tramite delle forze di polizia ed enti istituzionali, circa il possesso delle qualita' morali e di condotta da parte dei soggetti citati.
Scheda n. 9
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Abilitazioni (art.67 e art. 68 comma 2, lettera g, del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Cancellazione delle societa' finanziarie e sospensione e cancellazione dei mediatori creditizi dagli elenchi di cui al decreto legislativo n. 385/1993
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 197/1991; - D.lgs n. 385/1993; - legge n. 108/1996, art. 16
TIPI Di DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita' a) Guardia di Finanza (per la notifica alla societa' interessata) b) Ufficio Italiano Cambi (per l'aggiornamento degli elenchi di cui al decreto legislativo n. 385/1993)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'Ufficio italiano cambi gestisce gli elenchi di cui al decreto legislativo n. 385/1993, che consentono l'esercizio dell'attivita' a societa' finanziarie e mediatori creditizi. Al Ministero dell'economia e delle finanze compete adottare i provvedimenti di cancellazione (per societa' finanziarie e mediatori creditizi) e di sospensione (per i mediatori creditizi) dai suddetti elenchi. La procedura si attiva su iniziativa dell'Ufficio italiano cambi e si conclude o con l'archiviazione o con l'adozione di un provvedimento di cancellazione o sospensione. La richiesta dell'Ufficio italiano cambi puo' contenere dati giudiziari che incidono sui requisiti di onorabilita' (di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 385/1993 e all'art. 16, comma 3, della legge 108/1996) richiesti per i titolari di partecipazioni e per gli esponenti aziendali. Il decreto di cancellazione o sospensione e' comunicato all'Ufficio italiano cambi (per l'aggiornamento degli elenchi dallo stesso tenuti) e notificato alla societa' interessata attraverso la Guardia di finanza.
Scheda n. 10
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO. br; Abilitazioni e benefici economici (art. 67 e art. 68 , comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Tenuta dell'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura (Attivita' connessa alla elargizione di contributi previsti dalla normativa in materia di usura)
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 108/1996, art. 15; - decreti ministeriali 6.8.1996; - D.P.R. n. 315/1997; TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) Presso gliinteressati b) presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento inizia con la richiesta di iscrizione nell'elenco delle associazioni, fondazioni e confidi finalizzato alla prevenzione di fenomeni dell'usura, prodotta dai soggetti interessati. L'iscrizione da' titolo ad ottenere la concessione dei contributi contemplati dalla normativa per ottenere i quali occorre produrre annualmente un'istanza. Nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione come pure nella richiesta di contributi possono essere compresi dati giudiziari riferiti agli organi esponenziali (Presidente, amministratore ecc.) degli enti richiedenti perche', tra i requisiti richiesti sono compresi, tra gli altri, dei requisiti di onorabilita' (di cui all'art.2 dei decreti ministeriali 6.8.1996). La perdita di tali requisiti, accertata dagli organi giudiziari o dalla Guardia di finanza che comunicano tali circostanze al competente Ufficio del Dicastero, comporta la cancellazione dall'elenco. Il Dicastero effettua verifiche tramite la Guardia di finanza e presso l'Ufficio italiano cambi.
Scheda n. 11
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici - Applicazione della disciplina in materia di modifica e revoca di benefici connessi all'invalidita' civile ( art. 68,commi 1 e 2 lett. d) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Verifica della sussistenza dei requisiti di invalidita' civile con conseguente modifica o revoca dei benefici economici
FONTE NORMATIVA - Decreto-legge 30 maggio 1988 n. 173 e relativa legge di conversione (legge 26.7.1988, n. 291) - D.M. 20.7.1989, n.293 - Legge 8.8.1996, n.425 - Decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 - Legge 23.12.1998 n. 448 - legge 24.11.2003 n. 326, art. 42
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - Raccolta presso gli interessati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita' a) Enti titolari della funzione concessoria o erogatoria dei benefici (INPS , Comuni, Regioni, Aziende sanitarie locali, Uffici territoriali del governo per la revoca o la sospensione dei benefici economici di invalidita' civile - art.9, comma 5, D.M. 293/89, art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 e leggi regionali). b) Corte dei conti per accertamento responsabilita' per danno erariale (art.3, comma 10, del decreto-legge n. 173/1988 convertito in legge dalla L.291/1988 ).
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO La procedura viene attivata d'ufficio: in base a criteri predeterminati, stabiliti in un provvedimento amministrativo, vengono individuati i soggetti da sottoporre a visita medica di verifica (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, portatori di handicap e disabili) al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dei relativi benefici. I dati personali dei soggetti da sottoporre a visita sono tratti dalla banca dati dell'INPS contenente i dati anagrafici e quelli relativi ai benefici fruiti dagli invalidi. Tali dati confluiscono in uno specifico programma del Ministero dell'economia e delle finanze. Laddove indispensabile per l'attivita' di controllo, possono essere acquisiti dati rilevanti lo stato di salute dei soggetti sottoposti a verifica, presso i competenti ministeri ed enti (art.3, comma 1, del decreto ministeriale n. 293/1989 e specifiche norme di settore). Gli interessati sono sottoposti a visita presso le Commissioni mediche di verifica (organi sanitari locali del Ministero dell'economia e delle finanze) e, in questa sede, possono comunicare ulteriori notizie riguardanti lo stato di salute o produrre ulteriore documentazione. Le copie dei verbali di visita contenenti i dati anamnestici e le patologie riscontrate sono trasmesse, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, agli Enti titolari della funzione di concessione e di erogazione dei benefici (Aziende sanitarie locali., Comuni, Regioni, Uffici territoriali del governo, INPS), ai fini della sospensione o cessazione degli stessi nonche' alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' per danno erariale. I verbali originali sono conservati negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Scheda n. 12
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici (art. 68,comma 1 e comma 2 lett. d) e art. 86, lett. c) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Commissioni mediche di verifica - Accertamento medico legale dei requisiti prescritti per l'accesso ai benefici connessi all'invalidita' civile nonche' a quelli assistenziali legati al riconoscimento dell'handicap e della disabilita' ai fini dell'inserimento lavorativo delle categorie protette
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 291/1988 - Legge n. 295/1990 - D.M. n. 387/1991 - D.P.R. n. 698/1994 - legge 5.2.1992 n. 104 - legge 12.3.1999 n. 68 - DPCM 13.1.2000 TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni Aziende sanitarie locali per il proseguimento della procedura finalizzata alla concessione dei benefici di legge (Legge n. 295 del 1990, D.M. Tesoro n. 387 del 1991, D.P.R. n. 698 del 1994)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO II procedimento di riconoscimento, su iniziativa di parte (per la concessione dei benefici di legge alle categorie soprannominate) si avvia presso la ASL; il giudizio della ASL viene trasmesso alla Commissione medica di verifica per il controllo di legge. Conclusasi la fase di controllo, il relativo esito viene comunicato alla ASL per l'ulteriore corso della procedura finalizzata alla concessione dei benefici economici (cui provvedono Regioni, Province, Comuni AA.SS.LL. o INPS) oppure per l'attribuzione di benefici assistenziali di altra natura.
Scheda n. 13
FINALITA' D1 INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici (art. 68, comma 1 e 2, lett. f) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Pagamento di somme: a) Assegni a favore di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti; b) Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Legge n. 302/1990 (vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti) - Legge n. 407/1998 (vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti) - Legge n. 206/2004 (vittime del terrorismo) - Legge n. 210/1992 (soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) TIPI Di DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO La procedura prevede la comunicazione dei provvedimenti (che non contengono patologie) da parte delle Amministrazioni centrali competenti (Ministero dell'Interno e Ministero della giustizia, per vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti; Ministero della salute, per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) alle Direzioni provinciali dei servizi vari (organi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze) perche' queste ultime provvedano al pagamento delle relative provvidenze. Per quanto riguarda le provvidenze per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il Ministero dell'economia e delle finanze si limita al pagamento per i provvedimenti emessi fino al marzo 2001. Successivamente a tale data il pagamento e' effettuato dagli enti locali. 1 dati vengono elaborati in forma cartacea e informatizzata Il pagamento per le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei loro congiunti viene effettuato utilizzando il Service personale tesoro (un sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce il pagamento di stipendi, pensioni e assegni congeneri per dipendenti pubblici o di amministrazioni convenzionate).
Scheda n. 14
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici (art. 68, commi 1 e 2 lett.c) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di pensioni di guerra dirette, indirette e di riversibilita'
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - legge n.648/1950 |- D.P.R. n. 834/1981 - legge n. 1240/1961 |- legge n. 656/1986 - legge n. 12/1962 |- D.P.R. n. 377/1999 - legge n. 313/1968 |- legge n. 236/2000 - D.P.R n. 915/1978 |
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento e' stato affidato in sede decentrata alle Direzioni provinciali dei servizi vari (v. D.P.R. n. 377/1999). L'avvio dell'istruttoria e' su istanza di parte. A verifica delle dichiarazioni degli interessati, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti necessari per l'istruttoria ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e dell'art.71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per comprovare quanto dichiarato dall'interessato. Nel corso dell'istruttoria sono trattati dati rivelanti convinzioni politiche (l'essere stato partigiano o l'aver militato nella Repubblica sociale italiana). Gli accertamenti sanitari sono effettuati presso le Commissioni mediche di verifica eventualmente acquisendo il parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore (organi del Ministero dell'economia e delle finanze), oppure effettuando accertamenti sanitari tramite i consolati, per i residenti all'estero. In seguito alla definizione della pratica, gli eventuali provvedimenti concessivi vengono trasmessi alle Ragionerie provinciali per la prescritta registrazione della spesa.
Scheda n. 15.
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici (art. 68, commi 1 e 2 lett.c) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di assegno sostitutivo dell'accompagnatore in favore dei grandi invalidi.
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni | |- decreti del Ministro della | |difesa, di concerto con il | |Ministro dell'economia e delle | |finanze e il Ministro del | |lavoro e delle politiche | |sociali, del 28 agosto 2003, 3 | |settembre 2004 e 19 dicembre -legge n. 648/1950 |-legge n. 111/1984|2005 --------------------------------------------------------------------- -legge n. 1240/1961|legge n. 656/1986 | --------------------------------------------------------------------- -legge n. 12/1962 |D.P.R. n. 377/1999| --------------------------------------------------------------------- -legge n. 313/1968 |legge n. 288/2002 | --------------------------------------------------------------------- -D.P.R n. 915/1978 |legge n. 226/2004 | --------------------------------------------------------------------- -D.P,R.n. 834/1981 |legge n. 44/2006 |
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni all'ente pagatore del trattamento pensionistico (INPS e INPDAP) per comunicazione autorizzatorie di pagamento dell'assegno.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Gli interessati alla procedura sono i pensionati che, quali invalidi di guerra o per servizio, avevano titolo ad un accompagnatore. La procedura comporta l'esame e la definizione delle istanze prodotte dagli interessati, con l'acquisizione (anche d'ufficio) del provvedimento concessivo della pensione privilegiata emesso dal Ministero della difesa, dall'INPDAP o dall'INPS, e la verifica dell'attribuzione di un accompagnatore militare o civile attraverso l'esame dei relativi elenchi riepilogativi, riferiti ai grandi invalidi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile e del Ministero della difesa. La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro autorizza, con apposita comunicazione, la Direzione provinciale dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze competente,l' INPS e l'iNPDAP a corrispondere al grande invalido, affetto dall'invalidita' gia' pensionata, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore specificando 1'hmporto mensile ed il relativo periodo.
Scheda n. 16
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici (art. 68, commi 1 e 2, lettera c) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. e dei loro congiunti superstiti
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 2043/1963 | - Legge n. 656/1986 art. 10 - D.P.R. n. 915/1978 | - Legge n. 94/1994 - Legge n. 791/1980 | - D.P.R. n. 377/1999
TIPI Di DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale ed etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'istruttoria si avvia su istanza di parte (soggetti internati o deportati e loro congiunti). A verifica delle dichiarazioni degli interessati, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti necessari per l'istruttoria dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per comprovare quanto dichiarato dall'interessato. Tra i requisiti richiesti sono compresi l'avvenuta deportazione nonche', per i congiunti dei deportati, i requisiti sanitari. L'accertamento, in relazione a questi ultimi, avviene tramite le Commissioni mediche di verifica per l'accertamento dell'inabilita', eventualmente acquisendo i dati indispensabili contenuti nel parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore (organi del Ministero dell'economia e delle finanze), oppure effettuando accertamenti sanitari tramite i consolati, per i residenti all'estero. La pratica, qualora venga accolta l'istanza, viene definita con un provvedimento amministrativo conforme alla delibera espressa in seduta dalla Commissione KZ, provvedimento che viene trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione della spesa ed alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione dell'assegno. In caso di reversibilita' il provvedimento adottato da una Direzione provinciale dei servizi vari e' inviato alla locale Ragioneria provinciale dello Stato.
Scheda n. 17
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici - Applicazione della disciplina in materia di riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e razziali (art. 68, commi 1 e 2, lettera c del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Corresponsione di provvidenze a favore degli ex perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro congiunti superstiti
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni -Legge n. 96/1955 |-Legge n. 932/1980 -Legge n. 55/1958 |-Legge n. 140/1985 -Legge n. 261/1967 |-Legge n. 656/1986 -Legge n. 541/1971 |-D.P.R. n. 377/1999 -Legge n. 17/1978 |-Legge n. 388/2000 D.P.R. n. 915/1978 |
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale - Dati rivelanti convinzioni religiose - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: Raccolta presso gli interessati Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' infonnatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni all'INPS (trasmissione delibera Commissione Perseguitati Politici per l'accredito dei contributi figurativi - art. 2 L. n. 932/1980 e art. 9 L. n. 55/1958)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'istruttoria si avvia su istanza di parte (perseguitato o loro congiunti). A verifica delle dichiarazioni l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti necessari per l'istruttoria ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per comprovare quanto dichiarato dall'interessato. Tra i requisiti richiesti sono compresi l'avvenuta persecuzione nonche', per i congiunti dei perseguitati, i requisiti sanitari. L'accertamento, in relazione a questi ultimi, avviene tramite le Commissioni mediche di verifica per l'accertamento dell'inabilita', eventualmente acquisendo i dati indispensabili contenuti nel parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore (organi del Ministero dell'economia e delle finanze), oppure effettuando accertamenti sanitari tramite i consolati, per i residenti all'estero. La pratica viene definita con un provvedimento amministrativo conforme alla delibera espressa in seduta dalla Commissione Perseguitati Politici e Razziali, provvedimento che viene trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione della spesa ed alle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione dell'assegno. In caso si reversibilita' il provvedimento adottato da una Direzione provinciale dei servizi vari e' inviato alla locale Ragioneria provinciale dello Stato .
Scheda n. 18
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Onorificenze (art.69 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Onorificenze "Al merito della Repubblica italiana" (attivita' istruttoria)
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 178/1951 (legge istitutiva) - D.P.R. n. 458/1952 (norme attuative) - D.P.R 31 ottobre 1952 (statuto)
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (per la prosecuzione dell'istruttoria)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO II procedimento riguarda dipendenti, dipendenti collocati a riposo, militari della Guardia di finanza e persone benemerite nel campo di attivita' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il procedimento si attiva ad iniziativa d'ufficio. Sono ostativi alla concessione delle onorificenze le sanzioni disciplinari inflitte (nell'istruttoria non vengono in rilievo i motivi della sanzione). Nella fase conclusiva dell'istruttoria (legata al contingente numerico di proposte assegnato all'Amministrazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) vengono raccolti dati giudiziari attraverso gli Uffici territoriali di Governo. Tali dati vengono raccolti dalla Guardia di finanza per i militari ad essa appartenenti. Le proposte sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prive della documentazione acquisita (contenente i dati giudiziari) che viene inviata solo su espressa richiesta di quest'ultima.
Scheda n.19
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' sanzionatorie e di tutela (art. 71, comma 1, lettera b del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' connesse alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della liberta' personale FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - Codice di procedura penale artt. 314, 315 (ingiusta restrizione della liberta' personale) e da 643 a 647 (errore giudiziario)
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento concerne i dati giudiziari di coloro che siano stati vittime di un'ingiusta restrizione della liberta' personale (detenzione o misure cautelari restrittive della liberta' personale) o di un errore giudiziario, che possono ottenere un provvedimento di condanna dello Stato al pagamento di una somma pecuniaria a titolo di riparazione ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. e degli artt. 643-647 c.p.p.
Scheda n. 20
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' sanzionatorie (art. 71 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' sanzionatorie per infrazioni alle norme valutarie ed antiriciclaggio
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 148/1988; - Legge n.197/199l; - D.lgs n.56/2004; - D.M. un. 141,142, 143 del 3.2.2006; - Legge 24.11.1981 n. 689 - Cap. I
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento riguarda l'irrogazione di sanzioni amministrative (consistenti in sanzioni pecuniarie) sia in materia di infrazioni valutarie che di antiriciclaggio comminate con decreto del competente Ufficio generale del Ministero dell'economia e delle finanze, su parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Nel procedimento possono essere trattati dati giudiziari sia nella fase di raccolta delle segnalazioni (qualora l'infrazione sia stata rilevata in sede penale), pervenute dall' Autorita' giudiziaria, dall'Avvocatura dello Stato, dalla Guardia di finanza o dall'Ufficio italiano cambi, che nella fase dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio (durante l'accertamento dello stato patrimoniale del soggetto, effettuato dalla Guardia di finanza).
Scheda n. 21
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' sanzionatorie, art. 71 del decreto legislativo n. 196/2003
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' sanzionatorie in materia di: 1. misure di congelamento di fondi e risorse economiche, in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e nei confronti di paesi terzi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; 2. embarghi (disposti da normativa nazionale di settore)
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni Legge n. 689/1981 D.P.R. n. 148/1988; Legge n. 143/1991; D.L. n. 369/2001; Regolamenti comunitari in materia di: a) lotta al finanziamento del terrorismo (Reg. CE n. 881/02; Reg. CE n. 2580/01, nonche' Posizioni comuni nn. 930 e 931 del 2001); b) embarghi (Reg. CE n. 869/06; n. 416/06; n. 68/06; n. 23/06; n. 785/06; n. 2024/05; n. 817/06).
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento riguarda l'irrogazione di sanzioni amministrative (consistenti in sanzioni pecuniarie) sia in materia di violazione delle misure di congelamento, ai sensi del D.L. n. 369/2001, sia in materia embarghi, ai sensi della normativa di settore, comminate con decreto del competente Ufficio generale del Ministero dell'economia e delle finanze. In entrambi i casi si applica il procedimento di cui al D.P.R. n. 148 del 1988. Nel procedimento possono essere trattati dati giudiziari sia nella fase di raccolta delle segnalazioni (qualora l'infrazione sia stata rilevata in sede penale) che nella fase dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio (durante l'accertamento dello stato patrimoniale del soggetto, effettuato dalla Guardia di finanza). Avverso tali decreti sanzionatori puo' essere presentato ricorso davanti al Giudice Ordinario.
ALLEGATO N. 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scheda n.22
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di tutela (art. 71 e art. 68,comnma 1 e commna 2 lett. d) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Contenzioso in materia di invalidita' civile - Trattazione dei ricorsi proposti avverso provvedimenti di accertamento di invalidita' civile emessi dalle Aziende sanitarie locali e Commissioni mediche di verifica
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - D.P.R. n. 1199/71 |Legge 5.2.1992, n. 104 - Legge n. 291/88 |- D.P.R. 21.9.1994, n. 698 - Legge n. 295/90 |- D. lgs. N. 112/98 - D.M. n. 387/91 |- D.L. n. 269/2003, art. 42, comma 3
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - Raccolta presso gli interessati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea ed informatizzata Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita' - Aziende sanitarie locali: riconoscimento dello status di invalido civile, cieco, sordomuto e correlato beneficio o riconoscimento di soggetto portatore di handicap ovvero mancato riconoscimento (art. 6, comma 4, D.M. n. 387/91); - Altre strutture sanitarie laddove sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti sanitari (art. 6, comma 5, D.M. n. 387/91) - Commissioni mediche di verifica: come sopra, laddove il verbale di 1^ istanza e' stato redatto dalla Commissione medica di verifica, - I.N.P.S.: riconoscimento dello status di invalido civile, cieco e sordomuto per concessione beneficio economico (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112); - Comuni: come sopra; - Prefetture per la regione Sicilia: come sopra; - Regione Sardegna: come sopra.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO I soggetti interessati sono persone fisiche che richiedono il riconoscimento a loro favore dello stattus di invalido civile, cieco, sordomuto, portatore di handicap. Il procedimento si avvia su ricorso gerarchico proposto dall'interessato o da altro soggetto legittimato avverso verbale di visita emesso dalla Commissione medica ASL o dalla Commissione medica di verifica del Ministero dell'Economia e Finanze. Qualora il ricorso sia corredato dalla documentazione probante per la relativa definizione (verbale sanitario impugnato e corrispettiva notifica, eventuale documentazione sanitaria), viene sottoposto al giudizio medico-legale della Commissione Medica Superiore e definito a norma dell'art. 3 del D.P.R. 698/94. Nella fase istruttoria, laddove indispensabili, sono raccolti dati presso i terzi coinvolti nel procedimento (ASL, INPS, Comuni, ecc.) o presso altra unita' orgarrizzativa del Ministero dell'Economia e Finanze (Commissioni mediche di verifica) o presso gli interessati ai fini della successiva definizione. Il procedimento si conclude con l'emissione del provvedimento finale e la relativa comunicazione a norma di legge. Nello specifico: agli interessati, alla ASL o Commnissione medica di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competenti ed, in caso di riconoscimento di status con correlato beneficio economico, anche alla rispettiva sede INPS o Comune o Regione o Prefettura. Il trattamento dei dati viene effettuato anche in presenza di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. La relativa comunicazione viene data al Consiglio di Stato.
Scheda n. 23
FINALITA' Di INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di tutela (art.71 e 68, commi 1 e 2 lett.c), del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di pensionistica di guerra e di provvidenze in favore di perseguitati politici ed internati in campi di sterminio K.Z.
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni cd=s,s,s; Legge n. 96/1955 ^- Legge n. 932/1980 ^- legge n. 19/1994 -D.P.R. n.2043/1963 ^- D.P.R. n. 834/81 ^- Legge n.56/1995 -D.P.R. n. 915/1978 ^- Legge n. 656/1986 ^- D.P.R. n. 377/1999 -Legge n. 791/1980 ^- Legge n. 94/1994 ^- Legge n. 236/2000
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale ed etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose - Dati rivelanti convinzioni politiche - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - Raccolta presso gli interessati -- Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzata Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti: - Corte dei conti (trasmissione documentazione per la trattazione del contenzioso giurisdizionale - art. 74 R.D. n. 1038 del 13/8/1933), - Consiglio di Stato e Presidenza della Repubblica (per ricorsi straordinari al Capo dello Stato).
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO a) CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: consiste nell'esame e nella definizione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di un parere tecnico sanitario della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze, dei ricorsi gerarchici prodotti dagli interessati al Direttore della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro, avverso i provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze (in materia di pensioni di guerra) e dal competente Ufficio della Direzione centrale (in materia di provvidenze a favore di perseguitati politici ed internati in campi di sterminio K.Z.). I provvedimenti di definizione dei ricorsi vengono inoltrati ai competenti Uffici dell'Amministrazione per l'eventuale esecuzione. Nel corso dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 126 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, viene acquisita d'ufficio la documentazione necessaria all'istruttoria del ricorso atta a comprovare o smentire quanto affermato dagli interessati nel ricorso e non risultante dalla precedente istruttoria amministrativa. 1 documenti contenenti dati sensibili sono acquisiti solo qualora indispensabili per l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici e per verificare quanto dichiarato dall'interessato in relazione all'oggetto della controversia. Qualora venga proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato viene curata la redazione della relazione al Ministro per il successivo inoltro al Consiglio di Stato e alla Presidenza della Repubblica. b) CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE: si svolge presso la Corte dei conti sia in primo grado che in appello. L'amministrazione cura la rappresentanza in giudizio anche a mezzo di propri funzionari.
Scheda n. 24
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di tutela (art. 71 e 112 del decreto legislativo n. 196/2003) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Contenzioso giurisdizionale e amministrativo per il Ministero dell'economia e delle finanze
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni cd=s,s; - RD n. 1054/1924 ^- Legge n. 55/1990, art. 15 (procedimento ^ disciplinare) - RD n. 1214/1934 ^- D.L. n. 453/1993 - Legge n. 300/1970 (contenzioso lavoro) ^- Legge n. 20/1994 - D.P.R. n. 1034/1971 ^- Legge n. 97/2001 (procedimento disciplinare) - D.P.R. 1199/1971 ^- D.Lgs n. 165/2001 (contenzioso lavoro) - Legge n. 689/1981, art. 22, 22-bis e 23 ^- Accordi sindacali (contenzioso ^lavoro, procedimenti disciplinari) - D.P.R. n. 1199/71 |Legge 5.2.1992, n. 104 - Legge n. 291/88 |- D.P.R. 21.9.1994, n. 698 - Legge n. 295/90 |- D. lgs. N. 112/98 - D.M. n. 387/91 |- D.L. n. 269/2003, art. 42, comma 3 - Legge n. 19/1990 (procedimento disciplinare) - TIPI Di DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine, razziale od etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose; - Dati rivelanti convinzioni politiche o sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso) - Dati rivelanti la vita sessuale - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - presso gli interessati - presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni a) Autorita' giudiziaria, ordinaria o amministrativa (anche per sanzioni disciplinari); b) Avvocatura dello Stato c) Collegio di conciliazione (per contenzioso lavoro) d) Consiglio di Stato e) Presidenza della Repubblica (per ricorsi al Capo dello Stato) t) Corte dei conti; g) Avvocati e consulenti tecnici; h) Enti previdenziali e assistenziali; i) Societa' assicuratrici (in relazione a particolari obblighi contrattuali o di legge); j) Sindacati coinvolti nel contenzioso.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' di tutela si concreta nell'attivita' di contenzioso amministrativo e giurisdizionale che comprende anche l'acquisizione (dal Consiglio di Stato dalla Corte dei conti, dall'Avvocatura dello Stato e da altri organi consultivi dello Stato) di pareri concernenti l'oggetto di controversia. Il trattamento si riferisce ai dati sensibili e giudiziari riguardanti ogni fattispecie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che possa dar luogo a contenzioso ed, in particolare, tra l'altro: - le controversie in materie di lavoro, i procedimenti disciplinari e i ricorsi innanzi al Collegio arbitrale di disciplina.; - i ricorsi straordinari al Capo dello Stato concernenti la Guardia di finanza e gli enti vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzie fiscali).
Scheda n. 25 ----> Vedere tabella a pagina 31 <----
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale, etnica - Dati rivelanti le convinzioni religiose - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali; - Dati rivelanti convinzioni filosofiche o d'altro genere; - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso) - Dati rivelanti la vita sessuale (limitatamente ai casi di rettificazione di attribuzione di sesso) - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: - Raccolta presso gli interessati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) Corte dei conti (per la gestione dei trattamenti previdenziali); b) Commissioni medico ospedaliere (per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e pensione di inabilita', per la concessione del prolungamento del periodo di assenza per malattia, per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermita', per nuovo inquadramento per inidoneita' fisica); c) Altre amministrazioni di appartenenza di dipendenti in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in posizione di comando, distacco ecc.); d) Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro (ivi comprendendo anche l'INAIL e l'autorita' locale di pubblica sicurezza per le comunicazioni concernenti gli infortuni sul lavoro) e) INPDAP (per la gestione dei trattamenti previdenziali e pensionistici nonche' per prestazioni creditizie); f) Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (per la concessione di prestazioni assistenziali ai dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ivi iscritti) ove gli aventi diritto ne facciano richiesta; g) ASL e strutture sanitarie competenti (per la richiesta di visita fiscale e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia); h) Centri per l'impiego (per le assunzioni di personale appartenente a categorie protette); i) Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica (in relazione alla gestione ed alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali).
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO I soggetti interessati al trattamento dei dati sono: a) i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze (a tempo determinato o indeterminato); b) i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, a qualunque titolo in servizio nel Ministero dell'economia e delle finanze; c) il personale estraneo al Ministero dell'economia e delle finanze al quale e' stato conferito un incarico o che ha stipulato con lo stesso Dicastero un contratto o una convenzione. Per quanto riguarda il personale estraneo al Ministero dell'economia e delle finanze al quale e' stato conferito un incarico (ad esempio componente di commissione di concorso) o che ha stipulato con lo stesso Dicastero un contratto o una convenzione (ad esempio i medici che compongono le commissioni mediche di verifica) il trattamento dei dati riguarda: a) dati rivelanti lo stato di salute (indicati e raccolti esclusivamente presso lo stesso interessato), laddove indispensabili per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; b) dati giudiziari, comunicati dall'Autorita' giudiziaria o raccolti presso la stessa o presso il casellario giudiziario (nel caso pervengano notizie di reato), che possono comportare la cessazione del rapporto. La gestione del personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, comporta il trattamento dei seguenti dati sensibili: -. - Dati rivelanti l'origine razziale ed etnica, per la concessione di benefici economici e nel trattamento di quiescenza con riferimento a benefici combattentistici; - Dati rivelanti le convinzioni religiose, per la gestione delle assenze dal servizio giustificata dall'appartenenza a determinate confessioni religiose- - Dati rivelanti le convinzioni politiche, per la gestione delle assenze dal servizio di rappresentanti di lista in caso di elezioni; - Dati rivelanti le convinzioni sindacali, per la gestione delle assenze dal servizio giustificate da permessi, aspettative e distacchi sindacali o dall'adesione a scioperi; per la gestione delle trattenute stipendiali - su delega del dipendente - in favore di Organizzazioni sindacali; per l'accreditamento dei rappresentanti sindacali finalizzato alle relazioni sindacali; per la gestione del trattamento di quiescenza e previdenza con riferimento ai periodi trascorsi, dal dipendente, in aspettativa sindacale; - Dati rivelanti convinzioni filosofiche o d'altro genere, per l'acquisizione e la conservazione dei documenti relativi all'assunzione qualora attestino la prestazione del servizio civile sostitutivo di quello militare; - Dati rivelanti lo stato di salute, nelle procedure di reclutamento del personale (per concorsi, per procedure riservate a particolari categorie determinate per legge, per mobilita); per la gestione delle assenze dal servizio per malattia; per la concessione di sussidi; per l'erogazione di prestazioni creditizie da parte dell'INPDAP; per il trasferimento di sede; per la cessazione dal servizio per infermita', per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, della pensione di inabilita', per la concessione dell'equo indennizzo; per il reinquadramento di dipendenti inidonei fisicamente al servizio; per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e nelle richieste di svolgimento di particolari forme di orario; per benefici economici (ad esempio per benefici ai mutilati ed agli invalidi per servizio, ai dipendenti civili dello Stato ex combattenti, per l'attribuzione delle maggiorazioni dell'assegno per il nucleo familiare); per adempiere agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; per adempiere agli obblighi di assistenza fiscale in qualita' di sostituto d'imposta. I dati inerenti allo stato di salute possono essere anche riferiti ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui esse costituiscono presupposto per la concessione di permessi od altri benefici di legge. - Dati rivelanti la vita sessuale possono essere trattati, soltanto laddove indispensabile, nel caso di intervenuto cambiamento di sesso del dipendente. I dati giudiziari possono essere trattati nelle procedure di reclutamento del personale (per concorsi, per procedure riservate a particolari categorie determinate per legge); per il conferimento di particolari tipi di incarichi (soltanto laddove indispensabile); per l'applicazione di trattenute stipendiali in esito a riduzioni economiche conseguenti a provvedimenti giudiziari (ad esempio nel caso di attribuzione di assegno alimentare per un dipendente sospeso cautelarmente dal servizio per un procedimento penale in corso). Per il personale di altra amministrazione che presta la propria opera, a qualunque titolo (distacco, comando ecc), presso il Ministero dell'economia e delle finanze vengono comunicati all'amministrazione di appartenenza dati sensibili e giudiziari che sono indispensabili alla gestione del rapporto di servizio instaurato con il Ministero dell'economia e delle finanze o previste dal particolare ordinamento giuridico di appartenenza del dipendente.
Scheda n26.
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Gestione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione (alt. 112 del D. Lgs.vo n. 196/2003) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione dei giudici tributari
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni D.Lgs.vo n.545/1992. TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute - Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'incarico di Giudice Tributario e' un incarico onorario. La gestione dell'incarico e' trattata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (organo di autogoverno dei giudici tributari) e dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne cura taluni aspetti. Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze sono trattati: - dati rivelanti lo stato di salute nella gestione delle assenze dalle udienze e del conseguente trattamento economico; - dati giudiziari acquisiti tramite il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per l'adozione di decreti ministeriali di decadenza o sospensione dall'incarico; - dati rivelanti convinzioni sindacali per ritenute, su richiesta degli interessati, ad associazioni di categoria
Scheda n. 27
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Gestione di rapporti di lavoro di dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni- Adempimento di obblighi retributivi, fiscali e contabili, e adempimenti in materia sindacale, relativamente al personale in servizio presso altra Amministrazione (art. 112, comma 1 e 2 lett. d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione delle retribuzioni del personale in servizio dello Stato e di altre Amministrazioni (Attivita' amministrativa e gestione del sistema informativo per l'elaborazione, la stampa e la liquidazione delle retribuzioni)
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni R.D. 23.4.1924, n. 827 D.P.R. n. 138/1986, art. 2 D.P.R n. 123/2002 R.D. n. 2440/1924 D.P.R n. 429/1986 Legge n. 428/1985 TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni sindacali - Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni alle Organizzazioni sindacali e/o alle Associazioni di categoria (per il pagamento delle trattenute sulle buste paga dei dipendenti in favore delle Organizzazioni sindacali)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso i suoi uffici periferici (le Direzioni provinciali dei servizi vari) ed il sistema informativo Service personale tesoro gestisce il trattamento economico di molte categorie di dipendenti statali e, in regime di convenzione, di dipendenti di altre Amministrazioni. Il flusso informativo relativo all' attivita' delle Direzioni provinciali dei servizi vari e' diverso da quello relativo al Service personale Tesoro (SPT). Nel caso delle Direzioni provinciali dei servizi vari, le amministrazioni periferiche dello Stato (o delle altre amministrazioni convenzionate) comunicano le autorizzazioni a pagare e gli uffici periferici del tesoro provvedono alle gestione amministrativa e contabile dei dipendenti, anche attraverso il Service personale tesoro. Il Service personale tesoro e' il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del pagamento di stipendi, pensioni e assegni congeneri. A tal fine si avvale dei dati giudiziari o rivelanti convinzioni sindacali fornitigli dalle Direzioni provinciali dei Servizi Vari o dalle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti amministrati. I dati sensibili trattati sono quelli relativi a convinzioni sindacali che vengono in rilievo nelle ritenute per sciopero e in quelle in favore di organizzazioni sindacali o di categoria, richieste dai dipendenti amministrati alle Direzioni provinciali dei Servizi Vari o alle amministrazioni di appartenenza che utilizzano direttamente il Service personale Tesoro. I dati sono comunicati periodicamente alle Organizzazioni sindacali o di categoria per il controllo delle ritenute solo con riferimento ai propri iscritti. I dati giudiziari vengono trattati con riferimento alla riduzione di stipendio o all'attribuzione di una particolare retribuzione (ad esempio assegno alimentare) in esecuzione di provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente conseguenti ad atti o procedimenti giudiziari (es. sospensione cautelare dal servizio legata ad un procedimento penale in corso).
Scheda n 28
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Gestione di rapporti di lavoro di lavoro di dipendenti di pubbliche amministrazioni - adempimento di obblighi previdenziali (art. 112, secondo comma, lett. f) del decreto legislativo n. 196/2003) DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione e pagamento delle pensioni privilegiate tabellari militari
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - R.D. n. 70/1895 |- DPR n.1092/1973 art.67 - DPR n. 20/1956 |- legge n. 177/1976, art. 9, commi 1 e 2 - DPR n. 754/1965 |- legge n. 9/1980, art. 15 - legge n. 249/1968 art.34 |- legge n. 111/1984 art. 8
TIPI Di DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) Raccolta presso gli interessati b) Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni all'INPS finalizzate all' aggiornamento del Casellario centrale dei pensionati (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388).
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il procedimento inizia con la comunicazione da parte del Ministero della difesa dei provvedimenti concessivi delle pensioni privilegiate tabellari militari con autorizzazione alle Direzioni provinciali dei servizi vari (Uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze) al pagamento delle relative somme. II pagamento viene effettuato attraverso il Service personale tesoro (un sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce il pagamento di stipendi, pensioni e assegni congeneri). L'elenco dei soggetti beneficiari viene periodicamente comunicato all'lnps per l'aggiornamento del Casellario centrale dei pensionati. Per ogni beneficiario viene inviata una partecipazione ai Comuni, recante il numero di iscrizione con il quale e' stata concessa la pensione, al fine di accertare i dati anagrafici necessari per il corretto pagamento della stessa. I dati relativi alla salute possono riferirsi anche al figlio inabile maggiorenne che richieda la reversibilita' della pensione allegando l'indispensabile documentazione medica relativa all'inabilita'.
Scheda n. 29
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 112, commi 1 e 2, lett. d) ed f) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Commissioni mediche di verifica - Accertamenti sanitari su infermita' nei riguardi di dipendenti pubblici, in servizio od in quiescenza (ivi compreso il personale scolastico) ovvero nei riguardi di dipendenti di aziende privatizzate con regime previdenziale pubblico finalizzati all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (per la concessione di pensioni privilegiate ordinarie, equo indennizzo) o per l'attribuzione di altre prestazioni pensionistiche conseguenti a stati di inabilita' o inidoneita', anche non derivanti da causa di servizio, ovvero finalizzati al cambio di mansioni, secondo quanto previsto dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro.
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - DPR 20.10.2001 n. 461 - DM 12.2.2004 - legge n. 289/2002, art.35, comma 5 (per il solo personale scolastico)
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni alle Amministrazioni pubbliche di appartenenza del dipendente o alle Aziende privatizzate con regime previdenziale pubblico di appartenenza del dipendente, all'INPDAP, all'IPOST (per i conseguenti provvedimenti).
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO La Pubblica Amministrazione, su istanza di parte oppure d'ufficio, avvia il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, ai fini di equo indennizzo, di pensione di privilegio, oppure per l'accertamento di stati di inidoneita' ed altre forme di inabilita', non derivanti da causa di servizio, sempre a fini previdenziali nonche', in caso di accertata inidoneita' relativa, per il mutamento mansioni, secondo quanto previsto dai vari CC.NN.LL. La Commissione medica di verifica acquisisce il fascicolo dall'Amministrazione interessata e, dopo la visita collegiale, trasmette il processo verbale alla Pubblica Amministrazione richiedente di appartenenza del dipendente ed al diretto interessato, ovvero, se questi e' deceduto, all'Ente previdenziale (INPDAP, IPOST) per l'attribuzione del trattamento pensionistico indiretto ovvero di reversibilita' ai familiari aventi diritto. Oltre alle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001), sono sottoposti a visita dalle Commissioni mediche di verifica, per le stesse finalita' e seguendo il medesimo flusso informativo, anche i dipendenti di Aziende privatizzate con regime previdenziale pubblico esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria INPS: "Poste Italiane S.p.A.," "Anas S.p.A." nonche' Aziende municipalizzate erogatrici di pubblici servizi (ambiente, acqua, gas, farmaceutico) i cui dipendenti abbiano mantenuto l'iscrizione, ai fini previdenziali, all'INPDAP. Per il solo personale dell'Amministrazione scolastica, la Commissione medica di verifica, nel corso dell'istruttoria, chiede i dati sanitari in possesso dell'Azienda sanitaria locale per la valutazione dello stato di inidoneita' alle mansioni del personale scolastico dichiarato in precedenza inidoneo a compiti di istituto con atto formale delle medesime ASL (finalizzato, tra l'altro, alla verifica della posizione di stato pregressa che ha determinato la provvisoria inidoneita' alla funzione).
Scheda n 30
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Gestione di rapporti di lavoro di dipendenti di pubbliche amministrazioni -Adempimento di obblighi connessi al riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria o dell'equo indennizzo ( art. 112, commi 1 e 2, lett. d) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Comitato di verifica per le cause di servizio - Riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio contratta dai pubblici dipendenti
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni D.P.R. n. 461/2001 TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazione a le Amministrazioni richiedenti il parere per le attivita' successive di competenza (ad esempio decreto di equo indennizzo, decreto di pensione privilegiata, ecc.) .
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO La richiesta di parere perviene dalle Amministrazioni di appartenenza dei pubblici dipendenti. Il Comitato di verifica per le cause di servizio delibera sulla richiesta ed il relativo parere (sul riconoscimento o meno della causa di servizio dell'infermita) viene trasmesso all'Amministrazione richiedente, insieme con tutta la documentazione amministrativa e sanitaria acquisita, per il completamento dell'istruttoria relativa al beneficio richiesto per i dipendenti interessati. Il Comitato, prima di emettere il suo parere, puo' richiedere supplementi di accertamenti sanitari alle Commissioni mediche di cui all'art. 6 o di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001. |
| ALLEGATO N. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scheda n. 1
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Gestione rapporto di lavoro (art. 112 del decreto legislativo n. 196/2003) Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (art. 86, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Reclutamento dipendenti per le Pubbliche Amministrazioni.
FONTE NORMATIVA Codice Civile; L. 113/1985; L. 104/1992; D.P.R. 487/94; L. 68/1999; L. 241/90; L. 151/01; D.Lgs. 165/01; D.Lgs. 381/2003; D.M. 301/00; D.P.R. 3/57; D.P.R. 445/00; L. 335/95; D.Lgs. 546/92; L 20/94; D.Lgs. 626/94; L. 266/99; L. 146/02; L. 662/96; D. Lgs. 61/00; D.P.R. 1092/73; D.P.R. 461/01; L. 145/02; L. 311/04; D.M. 3/08/05; Decreto Rettorale 14/09/05. Le fonti richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni. TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, dati relativi allo stato di salute dei familiari) - Dati rivelanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettificazione di attribuzione di sesso. - Dati di carattere giudiziario - Dati rivelanti convinzioni di altro genere
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in l'forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita' a) Amministrazioni presso cui i soggetti sono destinati ad essere assunti, per la successiva gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro; b) Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ( ivi comprendendo anche l'INAIL e l'Autorita' di pubblica sicurezza per le comunicazioni concernenti infortuni sul lavoro); c) Amministrazioni certificanti per la verifica delle patologie dichiarate dai partecipanti alle procedure concorsuali al fine di accertare il diritto a fruire di tempi maggiori in sede di prove; d) Enti previdenziali ed assicurativi per motivi assistenziali e previdenziali in caso di infortuni intervenuti in sede di prova concorsuale o di percorso formativo; e) Societa' assicurative in attuazione specifici obblighi contrattuali o nel caso l'interessato ne abbia fatto richiesta nei casi di infortunio; f) Corte dei Conti per il controllo degli atti.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO I soggetti cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento sono i partecipanti a procedure concorsuali e a procedure di riqualificazione gestite dalla Scuola. L'attivita' di reclutamento si sostanzia in particolare nella fase di esame per l'ammissione al corso- concorso, nella fase di formazione e nell'esame finale. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari attiene alla sola fase di indizione e gestione della procedura concorsuale e della successiva attivita' di formazione presso la Scuola, al termine della quale i dati raccolti sono comunicati alle pubbliche amministrazioni presso le quali i partecipanti alle procedure concorsuali sono destinati ed essere assunti. Il trattamento riguarda in particolare: - dati rivelanti lo stato di salute, al fine di predisporre particolari ausili atti a consentire la partecipazione di soggetti disabili, nonche' ad accertare la sussistenza di patologie che danno diritto a fruire di particolari benefici in sede di prove concorsuali ovvero che costituiscono titolo di preferenza ai sensi del D.P.R. 487/94, ai fini della predisposizione e approvazione definitiva della graduatoria. I dati inerenti lo stato di salute possono essere riferiti anche ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui costituiscono presupposto per la concessione di altri benefici previsti dalla legge. - dati giudiziari, ai fini della verifica di carichi pendenti nei confronti dei partecipanti alla procedura di reclutamento. I dati sono comunicati dagli interessati, in sede di autocertificazione, nella domanda di partecipazione alla procedura e possono essere raccolti presso l'Autorita' Giudiziaria al fine di verificare la veridicita' di quanto dichiarato. - dati rivelanti convinzioni di altro genere: nella specie trattasi di dati rivelanti l'eventuale obiezione di coscienza, in quanto nel modulo di partecipazione alla procedura concorsuale e' richiesto di indicare la posizione rispetto agli obblighi di leva. - dati rivelanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettificazione di attribuzione di sesso. La raccolta dei dati avviene principalmente presso gli interessati. La comunicazione dei dati raccolti avviene, in particolare, nei confronti dei seguenti soggetti: - Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (INAIL), in caso di infortunio occorso a soggetto appartenente ad una pubblica amministrazione durante lo svolgimento delle prove o durante il percorso formativo presso la Scuola; - Amministrazioni certificanti al fine di verificare la veridicita' di quanto dichiarato dai partecipanti nella domanda di partecipazione con riguardo alle patologie che comportano il diritto a fruire di tempi maggiori in sede di prove; - Enti previdenziali ed assicurativi, nell'ipotesi di infortunio occorso durante le prove e/o durante l'attivita' di formazione presso la Scuola.
Scheda n. 2
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di tutela : art. 71 del decreto legislativo n. 196/2003
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Contenzioso amministrativo, giudiziale e stragiudiziale nelle materie di competenza della Scuola.
FONTE NORMATIVA D.P.R. 1199/71; L. 241/90; L. 1034/71; L. 2248/1865 all. E; R.D. 1611/1933; R.D. 1214/34; L. 20/94; D.Lgs. 80/98; L. 205/00; L.89/01; D.P.R. 123/01; cod. civ; cod.pen; c.p.c; c.p.p. Le fonti normative sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni ed integrazioni.
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale ed etnica; - Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere; - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali; - Dati rivelanti lo stato di salute; - Dati rivelanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettificazione di attribuzione di sesso; - Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti: 1. Avvocatura dello Stato per l'assunzione del patrocinio e per le trasmissioni di atti e relazioni ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo; 2. Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilita' per danno erariale; 3. Autorita' Giudiziaria; 4. Liberi professionisti ai fini di patrocinio o consulenza, compresi quelli di controparte.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento si riferisce a dati sensibili (dati rivelanti convinzioni religiose; dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali; dati rivelanti lo stato di salute) e dati di carattere giudiziario riguardanti fattispecie di competenza della Scuola che possono dar luogo ad un contenzioso (in particolare, nell'ipotesi di ricorsi presentati avverso provvedimenti inerenti le procedure di reclutamento e di riqualificazione gestite dalla Scuola). I dati vengono acquisiti presso l'interessato e/o presso terzi, in particolare presso gli uffici giudiziari. Il flusso informativo attiene in particolare allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e nella predisposizione di memorie e relazioni per l'Avvocatura Generale dello Stato.
Scheda n. 3
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico art. 73, comma 2, lett.b) del decreto legislativo n. 196/2003. DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Fornitura di sussidi, contributi, materiale didattico - Concessione di borse di studio.
FONTE NORMATIVA D.Lgs. 35/92; D.Lgs. 157/95; D.Lgs. 158/95; D.P.R. 445/00; R.D. 827/94; D.P.R. 384/01; L. 575/65; D.M: 301/00; L. 398/89; D.P.R. 313/02; D.M. 28/12/00; D.M. 8/06/01; Decreto del Rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del 20/06/2002. Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni ed integrazioni.
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati di carattere giudiziario - Dati rivelanti lo stato di salute Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' si sostanzia nella concessione di borse di studio o altre tipologie di emolumenti da parte della Scuola a soggetti meritevoli. La raccolta dei dati avviene presso gli interessati e/o presso terzi. Il trattamento riguarda i dati di carattere giudiziario che possono comportare la cessazione del beneficio economico, i quali possono venire in rilievo nell'ambito dell'accertamento di quanto dichiarato dagli interessati in sede di autocertificazione. Il trattamento riguarda dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute (dati idonei a rivelare l'appartenenza a determinate categorie protette e/o determinati handicap) nell'ipotesi in cui la Scuola istituisca proprie borse di studio procedendo in via diretta alla verifica dei requisiti necessari alla fruizione delle stesse borse di studio. In particolare, il trattamento di tali dati puo' rendersi necessario nell'ipotesi in cui l'appartenenza a determinate categorie protette e/o particolare handicap costituiscano titolo di preferenza ai fini della concessione delle borse di studio.
Scheda n. 4
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di promozione della cultura, con particolare riferimento all'organizzazione di, mostre, conferenze art. 73, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 196/2003 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate: art. 86, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 196/2003
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di promozione della cultura- Organizzazione di conferenze
FONTE NORMATIVA D.M. 301/2000; D.Lgs. 358/92; D.P.R. 384/01; R.D. 2440/23; R.D. 827/24; D. M. 28/12/00. Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni ed integrazioni. TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati - Elaborazione: in l'orma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Diffusione in formato cartaceo ed elettronico nelle pubblicazioni istituzionali della Scuola, anche mediante il proprio sito Intemet, dei dati rivelanti convinzioni politiche e sindacali in relazione alle eventuali cariche rivestite dagli oratori partecipanti.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' e' costituita principalmente dall'organizzazione di conferenze e convegni nell'ambito dell'attivita' istituzionale propria della Scuola, e puo' comportare il trattamento di dati rivelanti lo stato di salute e di dati rivelanti convinzioni politiche e sindacali. In particolare, il trattamento di dati sensibili di tipo sanitario e' finalizzato esclusivamente alla predisposizione di cautele e ausili atti a consentire la partecipazione di soggetti disabili, laddove richiesto dagli stessi interessati al fine di consentire la partecipazione a convegni e seminari. Il trattamento di dati rivelanti convinzioni politiche e sindacali rileva con particolare riguardo alla eventuale partecipazione, in qualita' di relatori, di soggetti esponenti di partiti politici o organizzazioni sindacali. I dati sono raccolti esclusivamente presso i soggetti interessati e sono conservati in banche dati cartacee ed informatiche. La raccolta dei dati avviene esclusivamente nel caso in cui il trattamento risulti indispensabile ai fini dell'organizzazione dell'evento. La diffusione puo' aver luogo nelle pubblicazioni istituzionali della Scuola, anche mediante il proprio sito Internet, con riferimento ai dati rivelanti convinzioni politiche e sindacali in relazione alle eventuali cariche rivestite dagli oratori partecipanti.
Scheda n. 5
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' di istruzione e formazione in ambito professionale o superiore o universitario: art. 95 del decreto legislativo n. 196/2003; art. 112 del decreto legislativo n. 196/2003. Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate: art. 86, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 196/2003
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di formazione professionale
FONTE NORMATIVA L. 241/90; L. 445/00; D.P.R. 487/94; D.Lgs. 165/01, D.Lgs. 626/94; D.Lgs. 381/03; D.M. 301/00; D.M. 28/12/00; Decreto Rettorale 20/06/02; L. 210/98; D.P.R. 390/98. Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni ed integrazioni. TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: a) presso gli interessati Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni ai seguenti soggetti 1. Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ( ivi comprendendo anche l'INAIL e l'Autorita' di pubblica sicurezza per le comunicazioni concernenti infortuni sul lavoro); 2. Enti previdenziali assicurativi per la rilevazione di eventuali infortuni; 3. Amministrazioni di appartenenza dei discenti per la gestione delle assenze; 4. Societa' assicurative in attuazione specifici obblighi contrattuali o nel caso l'interessato non abbia fatto richiesta nei casi di infortunio; 5. Universita' per la copertura assicurativa di eventuali infortuni occorsi agli studenti tirocinanti.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' si concretizza nella formazione, specializzazione ed aggiornamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria nonche', su richiesta, di altri enti, quale compito istituzionale proprio della Scuola. L'attivita' si concretizza anche nella possibilita' offerta dalla Scuola a laureandi c/o neolaureati del nuovo e del vecchio ordinamento di effettuare periodi di tirocinio presso la stessa Scuola. Il trattamento riguarda in particolar modo i dati idonei a rivelare lo stato di salute. La raccolta dei dati sensibili di tipo sanitario e' finalizzata alla predisposizione di specifici ausili atti a consentire la partecipazione di soggetti disabili. 1 dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento anche per cio' che attiene la rilevazione delle presenze dei discenti, nonche' quali documenti giustificativi delle assenze. I dati sono raccolti esclusivamente presso i soggetti interessati e sono conservati in banche dati cartacee ed informatiche e comunicati alle amministrazioni di appartenenza dei discenti per la gestione delle assenze. |
| ALLEGATO N. 3
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Scheda n. 1
FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Art. 112 del d.lgs. 196/2003: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Art. 68 del d.lgs. 196/2003: Benefici economici ed abilitazioni( nell'ambito del rapporto di lavoro)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Assunzione e gestione del personale
FONTE NORMATIVA Costituzione italiana, Codice Civile, D.P.R. 3/1957, L.1293/57, D.L.851/67, L.25/86, D.P.R. 487/1994, Legge 68/1999, Legge 113/1985, Legge 407/1998, D.Lgs. 165/2001, CCNL 05/04/1996, CCNL 24/04/2000, CCNL 24/04/2002,CCNL 26/05/2004,CCNL 07/12/2005, CCNL Dirigenti 05/04/2001, CCNQ, D. Leg.vo 151/2001, Legge 53/2000, Legge 104/1992, D. Lgs. 29 /1993, D.P.R. 150/1999, D.Lgs. 80/1998, Legge 312/1980, Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica 13/12/2001, Legge 662/1996, D.Lgs. 61/2000, D.P.R. 1092/1973, D.P.R. 461/2001, Legge 335/1995, Codice di Procedura Civile, Leggi T.A.R. e Consiglio di Stato, D.P.R. 600/1973, Legge 97/2001, Legge 20/1994, D.Lgs. 504/1992, D.Lgs. 507/1993, T.U. 445 del 28/12/2000, Legge 626/1994, Legge 423/1993, Legge 145/2002, Legge 336/1970, Legge 1034/1971.
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - Dati rilevanti l'origine etnica - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) - Dati rilevanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettifica di sesso - Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) ASL, Ufficio centrale del Bilancio, Uffici Provinciali del Lavoro e Direzioni Provinciali del lavoro( visite fiscali, accertamenti sanitari relativi alle assenze del dipendente, collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alle categorie protette, tentativi obbligatori di conciliazione); b) Dipartimento della Funzione Pubblica, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (tutela delle liberta' politiche e sindacali); c) Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica per accertamento nesso causalita' e concausalita' (accertamento dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della pensione privilegiata e per il riconoscimento del relativo diritto,riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo); d) Autorita' giudiziarie ed organi di polizia giudiziaria; e) Uffici ispettivi e strutture sanitarie preposte alla vigilanza dell'igiene e sicurezza sul lavoro (sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni); f) Enti previdenziali,assistenziali ed assicurativi (per motivi assistenziali e previdenziali nonche' per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro); g) Altre amministrazioni di destinazione o provenienza dei lavoratori in relazione a procedure di mobilita' o di riammissione in servizio e per la gestione delle assenze del personale in distacco o comando; h) Organizzazioni sindacali ( gestione delle trattenute sullo stipendio dei dipendenti che hanno rilasciato la relativa delega, gestione dei permessi e delle altre prerogative sindacali); i) Autorita' locali di pubblica sicurezza( denunce infortuni sul lavoro).
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Presso l'Amministrazione vengono trattate le informazioni relative al personale dipendente per la tenuta e l'aggiornamento delle relative banche dati su supporto cartaceo (fascicolo personale) e/o informatico ai fini della gestione, sotto il profilo giuridico ed economico, del rapporto di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito od onorario o temporaneo o di altre forme di impiego non costituenti rapporto di lavoro subordinato. Vengono utilizzati dati personali anche per la tenuta ed aggiornamento delle banche dati dei dirigenti e reggenti uffici ai fini delle valutazioni per l'affidamento di incarichi dirigenziali. L'acquisizione e conservazione delle certificazioni concernenti lo stato di salute dei dipendenti o dei familiari e' finalizzata alla gestione delle assenze dal servizio del personale, della concessione di permessi o altre prerogative (assegnazione a determinati servizi, parcheggio riservato etc..), del trattamento economico spettante (accredito degli emolumenti) della sorveglianza sanitaria ex legge 626/1994. L'acquisizione di dati relativi a particolari patologie invalidanti e' disposta ai fini della fruizione dei relativi benefici economici di legge. L'acquisizione e conservazione nel fascicolo personale di certificazioni mediche relative al dipendente o a suoi familiari e' finalizzata alla concessione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992. I dati personali o giudiziari vengono trattati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di denuncia alla Corte dei Conti per responsabilita' amministrativo-contabile, per l'instaurazione di procedimenti disciplinari e di atti cautelativi trasmessi alla Corte dei Conti, o per le relative periodiche trasmissioni di dati alla Procura Regionale competente (esiti di ulteriori indagini, dati sull'instaurazione di giudizi penali o civili, sentenze). Vengono acquisiti, per la verifica e la conservazione, i dati prodotti dai candidati alle procedure di selezione. I dati concernenti l'appartenenza ad organizzazioni politiche o sindacali vengono trattati per la gestione delle prerogative di legge ( permessi, aspettative, trattenute). Puo' rendersi indispensabile il trattamento di dati idonei a rilevare le convinzioni religiose per la concessione di permessi per le festivita' la cui fruizione e' correlata all'appartenenza a determinate confessioni.
Scheda n. 2
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Art. 71 e 112 del d.lgs. 196/2003: Finalita' volte a far valere il diritto di difesa dell'Amministrazione.
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' connesse alla gestione del contenzioso, al patrocinio e difesa dell'Amministrazione
FONTE NORMATIVA Codice penale, Codice civile, Codice di procedura penale, Codice di procedura civile, Legge 1034/1971 e successive modificazioni, Normativa TAR e Consiglio di Stato,d.lgs. 165/2001.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacati Dati rilevanti l'origine etnica Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) Dati rilevanti la vita sessuale limitatamente a casi di molestie o mobbing Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: c) presso gli interessati d) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) Altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle vertenze o in ipotesi di chiamata in causa nell'ambito di ricorsi straordinari al Capo dello Stato b) Autorita' giudiziaria, Avvocatura dello Stato, avvocati e consulenti tecnici c) Enti previdenziali ed assistenziali per le attivita' connesse alla difesa dell'Amministrazione o delle controparti d) Sindacati ed Enti di patronato per il patrocinio dei dipendenti e) Societa' Assicuratrici (in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta) f) Uffici e Collegi provinciali di conciliazione( relativamente ai tentativi obbligatori di conciliazione)
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO I dati personali trattati riguardano ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso. Sono acquisiti dagli interessati attraverso gli atti di citazione o da altri soggetti interpellati ai fini dell'istruttoria, formano oggetto di memorie difensive trasmesse all'Avvocatura dello Stato o ed agli altri organi giurisdizionali competenti. Gli atti di causa sono custoditi ed archiviati in locali controllati.
Scheda n. 3
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Art. 67 del d.lgs 196/2003: Attivita' di controllo ed ispettive Art. 71 196/2003: Applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi.
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Irrogazione di sanzioni nell'ambito dell'attivita' di controllo nel settore del gioco pubblico e della circolazione dei tabacchi di competenza dell'Amministrazione
FONTE NORMATIVA (riferimenti principali) DPR385/2003;L.528/1982;L.401/1989;R.D.773/1931(TULPS);L.326/2003;D. L.269/2003;L.178/2002;D.M.31.01.2000n.29;D.M.19.06.2003n.179;D.M.12.0 2.1991n.183;D.M.01.03.2006n.111;D.M.02.08.1999 n.278;D.M. 02.06.1998 n.174; D.M. 22.02.1999 n.67; D.P.R. 169/1998; L. 1293/1957;L.907/1942; L.76/1985;L.50/1994;L.92/2001;D.P.R. 1074/58;D.P.R. 43/1073 D.L.331/1993;D.LCS 472/1997.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: e) presso gli interessati f) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) Autorita' giudiziaria, Avvocatura dello Stato, avvocati e consulenti tecnici
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO I dati sulla salute possono essere trattati ai fini della valutazione della sussistenza di cause di riduzione delle sanzioni. I dati personali e giudiziari possono essere portati a conoscenza dell'Amministrazione nell'ambito delle procedure relative all'irrogazione di sanzioni ai rivenditori di tabacchi ed ai concessionari del gioco pubblico o raccolti anche a seguito di esposti o denunce presentati all'Amministrazione concernenti infrazioni alla disciplina in materia. |
| ALLEGATO N. 4
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 1
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' degli organi ( art. 65 del decreto legislativo n. 196/2003).
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Atti di sindacato ispettivo.
FONTE NORMATIVA Regolamento del Senato della Repubblica; Regolamento della Camera dei Deputati.
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale, etnica; - Dati rivelanti convinzioni religiose; - Dati rivelanti convinzioni politiche; - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare); - Dati rivelanti la vita sessuale; - Dati di carattere giudiziario.
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati; b) presso terzi; - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate; Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita'.: a) Alle Amministrazioni Centrali per la formulazione della risposta all'atto di sindacato ispettivo limitatamente ai dati indispensabili.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento e' volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo d'interesse dell'Amministrazione che lo richiede, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del signor Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea. L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse solamente laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilita' sia nell'attivita' di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 2
FINALITA' D1 INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Materia tributaria e doganale; attivita' di controllo e ispettive. (art. 66 e 67 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' ispettiva posta in essere a tutela delle entrate, nonche' del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. Attivita' istituzionale d'iniziativa o delegata in materia di: contrasto alla pirateria audiovisiva, contraffazione dei marchi, tutela ambientale, tutela del patrimonio storico-artistico e archeologico, codice della strada, danni erariali, illeciti contro la P.A., illeciti contro il patrimonio e la fede pubblica, [falso nummario, polizia marittima, polizia ittica, polizia venatoria, polizia demaniale, polizia metrica, polizia fito-sanitaria, scorte petrolifere d'obbligo, contrasto dei fenomeni illeciti in materia doganale, salvaguardia del monopolio statale sui giochi e sulle scommesse. Controlli amministrativi a seguito di richiesta di intervento pervenuta dalle varie Autority Controlli amministrativi ai sensi della normativa antiriciclaggio.
FONTE NORMATIVA C.P.: Titoli II, VII e XIII - libro ?; Artt. 416, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 500, 513, 514, 515, 516, 517, 648, 650, 659, 674, 678, 679, 686, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 712, 733, 734; C.C.: Art. 822, 824, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2637; C.P.P.: Arti 55, 329; L. n. 4/1929; R.D. 19.10.1930, n. 1398; L. 633/41; R.D. 30.3.1942, n. 327; D.P.R. 547/55, L. 13.12.1956, n. 1409; L. 100/58; L. n. 189/1959; L.895/1967; D.P.R. n. 633/1972; D.P.R. n. 640/1972; D.P.R. 23.1.1973, n. 43; D.P.R. n. 600/1973; L.216/74; L. 359/74, L.497/74, L.110/75; L. 69/75, L. n. 249/1976; L. 1085/77, D.P.R. n. 627/1978; L.121/81; L. 689/1981; L.576/82; L. 31.12.1982, n. 979; L. n. 18/1983; L. 431/85, L. 8.7.1986, n. 349; L.668/86; L. 878/1986; D.P.R. n. 917/1986; D.Lgs 271/89; L.287/90; D.P.R. 309/90; D.Lgs. n. 374/1990; L.197/91; L. 203/1991; L. 413/1991;D.Lgs 74/92; D.Lgs. 285/1992; D.L. n. 331/1993; L. 19/1994; L.109/94; L. 20/1994; L. 18.1.1994, n. 50; D.P.R. 662/1994; L. 2.12.1994, n. 689; L. 216/1995; L.481/95; D.Lgs. n. 504/1995; L.549/95; L.52/96; D.P.R. n. 472/1996; D.Lgs. 22/1997; D.Lgs. n. 446/1997; L.449/97; D.Lgs 58/98; D.Lgs. 173/98; L.415/98; D.Lgs. 26.2.1999, n. 60; D.Lgs. 153/1999; L. n. 526/1999; L. 248/2000; L.388/2000; D.Lgs 22/2001; D.Lgs. n. 68/2001; D.P.R. 244/2001; L.317/2001; L. 401/2001; D.Lgs. n. 68/2003; L. 119/2003; D.M. 31/7/2003; D.Lgs. n. 42/2004; D.Lgs 56/2004, Protocollo d'intesa stipulato in data 14 ottobre 2005 tra l'Alto Commissario per la Prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione ed il Corpo della Guardia di Finanza; D.Lgs. 30/2005; L.62/2005; D.Lgs 66/2005; D.L. 203/2005; D.Lgs 209/2005; L.262/2005; L. 266/2005; D.Lgs 128/2006 D.Lgs. 152/2006; Atto di sindacato ispettivo, Regolamento del Senato della Repubblica, Regolamento della Camera dei Deputati.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti l'origine razziale, etnica; Dati rivelanti convinzioni religiose; Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali; Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare); Dati rivelanti la vita sessuale; Dati di carattere giudiziario;
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate; Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) Autorita' Giudiziaria, per la comunicazione finalizzata all'avvio dell'azione penale e richiesta di provvedimenti; b) Agenzia delle Entrate, per la prosecuzione del procedimento tributario, in relazione alle risultanze dei controlli effettuati e nei casi che richiedono l'adozione di misure cautelari; c) Enti previdenziali e Assistenziali, per il recupero delle somme inerenti i contributi non versati; d) Enti locali, Organismi statali, allo scopo di consentire ai destinatari dei dati di verificare i requisiti per la concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti, nonche' per la verifica di dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000; e) Agenzia delle Dogane, per finalita' di revisione dell'accertamento doganale, contestazione di infrazioni doganali di natura amministrativa, concessione di agevolazioni doganali; f) Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per finalita' connesse al recupero delle imposte sui giochi di cui sia stata constatata l'evasione, alla contestazione delle violazioni di natura amministrativa, all'assegnazione di concessioni, autorizzazioni e nulla osta; g) Prefettura, per finalita' connesse alla contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di licenze ed autorizzazioni di polizia previste dal TULPS; h) Questure, per finalita' connesse all'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dall'art. 110 TULPS; i) Comuni, per finalita' connesse all'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dall'art. 110 TULPS; alle varie Autority per l'informazione sull'esito degli accertamenti richiesti; k) All'Ufficio Italiano Cambi ai sensi della normativa antiriciclaggio; 1) Al Ministero dell'Interno per la comunicazione delle sanzioni amministrative di competenza; m) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Gabinetto del Ministro per illeciti di carattere ambientale; n) Comando Generale delle Capitanerie di Porto per le risultanze di polizia ambientale, ittica e maritma; o) Ministero dei Beni Culturali per l'attivita' di polizia archeologica; p) Ministero della Salute per il recupero di spese sanitarie; q) Aziende Sanitarie Locali per il controllo della spesa sanitaria; r) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione s) Ministero Economia e Finanze per le attivita' inerenti la materia tributaria e doganale; nonche' di controllo e ispettive t) Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per illeciti in materia previdenziale e assistenziale.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Acquisizione di dati giudiziari (acquisiti dalle banche dati in uso al Corpo -in via telematica-, dall'archivio dei Reparti operanti, direttamente presso il Casellario Giudiziale per i precedenti penali nonche' presso la Procura della Repubblica per i carichi pendenti) che, previo nulla osta dell'A.G., possono essere comunicati dal Reparto operante alle Autorita' competenti ed ai Comandi del Corpo. Nell'ambito dell'attivita' di controllo vengono raccolti presso l'Anagrafe Tributaria dati sanitari e utilizzati soltanto se indispensabili allo svolgimento dell'attivita' di controllo. I dati giudiziari possono venire in considerazione dall'esame, ove indispensabile, dei precedenti eventualmente esistenti nel fascicolo del soggetto da controllare. I dati sensibili e giudiziari possono essere desunti, ove indispensabili, da esecuzioni, ai sensi di legge, di ricognizioni presso l'abitazione e sui luoghi frequentati dal soggetto nei confronti del quale e' stato predisposto l'intervento. Compilazione degli atti ed in particolare della scheda notizie personali ove alla fine possono essere descritti, se ritenuti utili, aspetti e giudizi sull'esame dei precedenti, invio degli atti agli uffici finanziari competenti. Tali dati sono inoltre trasmessi agli uffici giudiziari, laddove, si constatino comportamenti identificabili come reati ovvero all'organo accertatore per il successivo recupero e relativa azione sanzionatoria. Nell'ambito dell'attivita' ispettiva in materia di tutela della spesa pubblica i dati, nella fase del controllo, vengono estratti, selezionati, organizzati, elaborati, consultati, raffrontati con quelli acquisiti ed altri eventualmente gia' in possesso nonche' conservati presso gli Schedari dei Reparti interessati. I dati rilevanti le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e la vita sessuale potrebbero emergere nell'ambito di attivita' ispettive nei confronti di Enti o associazioni dai cui oggetti sociali possono emergere tali informazioni. Analogamente, i dati rilevanti lo stato di salute possono desumersi dall'attivita' di verifica fiscale nei confronti dei soggetti che svolgono la professione medica o da attivita' ad essa connesse o ancora dall'attivita' in materia di codice della strada. Tali dati sono oggetto di trattamento solo se strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' di contestazione ed accertamento. Il trattamento dei dati avviene, in primo luogo, nel corso della preparazione dell'attivita' di controllo che si esplica attraverso l'acquisizione degli elementi informativi d'interesse con le modalita' sopra riportate. Successivamente, i dati e le notizie suscettibili di sviluppo amministrativo vengono inoltrati, per gli adempimenti di competenza, oltre che ad altri Reparti del Corpo eventualmente interessati al contesto, anche agli Organi centrali competenti ratione materiae. 1 dati sensibili e giudiziari possono venire in considerazione nell'ambito degli accertamenti effettuati nelle aree doganali e di cosi' detto retrovalico soltanto se strettamente indispensabili all'azione di controllo de qua. Acquisizione dati nell'ambito di attivita' ispettive e di controllo, d'iniziativa o delegate, in materia di accise. Con riguardo ai controlli amministrativi svolti su richiesta delle Autorita' di Vigilanza, i reparti delegati a seguito dell'espletamento dell'oggetto della delega provvedono a comunicare i dati sensibili e giudiziari indispensabili al fine di consentire gli ulteriori adempimenti di competenza dell'Autorita' preposta al controllo di quel particolare settore regolamentato (es. applicazione della sanzione). Nell'ambito della normativa antiriciclaggio, dopo l'espletamento dell'attivita' di approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette o a seguito dell'esecuzione delle ispezioni antiriciclaggio, si provvede a comunicare i dati giudiziari relativi alle persone eventualmente oggetto di indagine, previo nulla osta dell'Autorita' Giudiziaria, all'Ufficio Italiano dei Cambi ed alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro.
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 3
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici economici ed abilitazioni; altre finalita' in ambito amministrativo e sociale; instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (arti. 68, 73 e 112 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Reclutamento del personale del Corpo; Verifiche sulla regolarita' della condotta del personale in servizio, che possono essere attivate anche dalla ricezione di segnalazioni, comprese quelle effettuate in forma anonima; Verifica dell'eventuale sussistenza di condizioni soggettive ed oggettive di incompatibilita' con l'assolvimento di determinati incarichi presso determinate sedi di servizio; Distacchi per assunzione di cariche politiche - Collocamento in aspettativa senza assegni per militari eletti al Parlamento nazionale, quello europeo, nei Consigli regionali e degli enti territoriali - Permessi e licenze per la partecipazione alle sedute dei Consigli di Enti territoriali - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive - Aspettative e permessi per funzioni pubbliche; Procedimenti disciplinari di Corpo; Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento disciplinare di stato; Procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti amministrativi di natura cautelare; Procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento autoritativo non avente carattere disciplinare; Procedimento finalizzato alla reintegrazione nel grado; Procedimento finalizzato alla riammissione in servizio; Trasferimenti d'autorita' e relative revoche, proroghe, modifiche e archiviazioni; Trasferimenti a domanda e relative revoche, proroghe, modifiche, archiviazioni e dichiarazioni di inammissibilita'; Conferimento ed esonero da specializzazioni, qualificazioni ed abilitazioni. Gestione degli alloggi di servizio del personale; Aggiornamento dati matricolari; Redazione documentazione caratteristica; Rideterminazione delle anzianita' nel ruolo e di grado - Transito di ruolo - Formazione delle aliquote di avanzamento, Operazioni di valutazione da parte delle Commissioni d'Avanzamento, Iscrizione nel quadro d'avanzamento, Conferimento delle promozioni - Esclusione dall'aliquota di avanzamento, Sospensione della valutazione, Cancellazione dal quadro di avanzamento per mancanza dei requisiti, Sospensione delle promozioni per carenza dei requisiti - Rinnovazione del giudizio d'avanzamento - Rettifiche della decorrenza delle promozioni, con riferimento al personale ufficiali di ogni grado e ruolo, in servizio ed in congedo; Promozione a Finanziere Ausiliario, Finanziere. Nomina a Maresciallo, Esecutore, Vicebrigadiere. Procedure di avanzamento nei vari gradi e qualifiche, rideterminazione delle anzianita' nel ruolo e di grado, ricostruzione di carriera ed inquadramento del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Esecutori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri; Iscrizione ed avanzamento nel Ruolo d'Onore. Promozione a titolo onori fico; Nomina a Sottotenente di complemento o della riserva di complemento. Collocamento nel complemento, nella riserva di complemento, nella riserva ed in congedo assoluto; Nomina a Vicebrigadiere e Maresciallo di complemento, Vicebrigadiere e Maresciallo della riserva; Ammissione in servizio pennanente o concessione del prolungamento della ferma volontaria dei Marescialli e del personale appartenente al ruolo Appuntati e Finanzieri; Ammissione in ferma volontaria o trattenimento in servizio per un anno dei Finanzieri Ausiliari al termine del servizio di leva; Ammissione a Corsi di alta qualificazione (Corso Superiore PT, Corso ISSMI); Procedimento finalizzato alla cessazione del servizio; Procedimento finalizzato alla concessione di aspettative; Richiami e trattenimento in servizio temporaneo; Passaggio di contingente; Utilizzo del personale delle forze di polizia invalido per cause di servizio; Assenze dal servizio non comportanti variazioni della posizione di stato; Richieste o quesiti relativi al personale nelle materie di competenza; Rilevazione dello stato dei procedimenti penali in cui sono coinvolti militari del Corpo, sia in servizio che in congedo, ai fini dei conseguenti provvedimenti di natura disciplinare; Nomina dei componenti la Commissione Permanente di Avanzamento appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri; Concessione di: buonuscita, liquidazione del Fondo Previdenza, Liquidazione della Cassa Ufficiali, prestiti del Fondo Previdenza o della Cassa Ufficiali, sussidi; Provvidenze a favore del personale militare in servizio, in quiescenza e delle loro famiglie; Assistenza morale e benessere del personale in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza, nonche' corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio; Sussidi familiari; Liquidazione equo indennizzo e indennita' speciale "una tantum"; Ricongiunzione dei periodi assicurativi; Liquidazione della pensione normale; Liquidazione indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P.; Liquidazione della pensione privilegiata e indennita' speciale "una tantum"; Benefici economici; Riduzione dello stipendio; Vicende relative alle elezioni c/o alla decadenza dal mandato di delegato COCER, COIR e COBAR;
FONTE NORMATIVA Costituzione Italiana artt. 49 - 97 e 98;R.D. 3.1.1926, n. 126 (regolamento organico del Corpo); R.D. 7.10.1926, n. 2410; R.D. 31.12.1928, n. 3458; L. n. 1116/1935; L. n. 2185/1939; R.D. n. 635/1940; R.D. n. 1809/1940; D.M. 25.07.1941; R.D. n. 303/1941; L. n. 64/1942; L. 18.1.1952, n. 40; L. n. 113/1954; L. n. 599/1954; L. n. 1137/1955; D.P.R. n. 3/1957; L. n. 260/1957; D.P.R. n. 686/1957; L. n. 322/1958; L. n. 189/1959; L. n. 1265/1960; L. n. 833/1961; L. n. 1326/1961; L. n. 1114/1962; L. 5.11.1962, n. 1695; L. n. 586/1964; L. 31.10.1965, n. 1261; L. 584/67, D.P.R. 13.2.1967, n.429; L. n. 249/1968; D.M. 08.04.1968; L. n. 153/1969; L. n. 304/1969; L. n. 1094/1970; L. n. 536/1971; L. n. 916/1971; D.P.R. 11.10.1972, n. 795; L. 5.3.1973, n. 29, L. n. 44/1973; L. n. 804/1973;L. 836/1973, L. 22.11.1973, n. 872; D.P.R. n. 1032/1973; D.P.R. n. 1092/1973; L. 11.12.1975, n. 627; L. n. 187/1976; L. 937/1977, L. 11.7.1978, n. 382; D.P.R. 775/1978; L. n. 29/1979; D.M. 03.08.1979, D.P.R. n. 691/1979; D.P.C.M. n. 7/1980; L. 11.2.1980, n. 26; L. n. 434/1980; L. n. 574/1980; L. 1.4.1981, n. 121; D.P.R. 25.10.1981, n. 738; L. 638/1983, L. n. 212/1983; D.P.R. 26.9.1984, n. 723 (regolamento organico del Corpo); L. 476/1984, L. 25.6.1985, n. 333; D.P.R. 783/1985, D.M. 9.10.1985; L. 24.1.1986, n. 17; L. n. 224/1986; D.P.R. 18.7.1986, n. 545; L. 10.10.1986, n. 668; L. n. 831/1986; L. n. 100/1987; D.M. 13.01.1988; D.M. 12.08.1988; L. 1.2.1989, n. 53; D.Lgs.n. 271/1989; L. 7/08/1990, n. 241; L. n. 19/1990; L. n. 45/1990; D.P.R. n. 309/1990; L. 6.11.1990, n. 325; L. 15.12.1990, n. 395; L. n. 404/1990; D.M. 30.11.1991; D.Lgs. 27.2.1991, n. 79; L. n. 104/1992; L. 162/1992, D.P.R. n. 352/1992; D.Lgs. 30.10.1992, n. 443; D.Lgs n. 503/1992; D.Lgs. 3.2.1993, n. 29; L. 23.11.1993, n. 577; D.M. 24.03.1994, n.379; D.P.R. n. 487/1994; L. 724/1994, D.P.C.M. 11.10.1994; L. n. 335/1995; D.P.R. 394/1995, D.Lgs.n. 199/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 31.7.1995, n. 395; L. 28.12.1995, n. 549; D.L. 23.10.1996, n. 543; D.Lgs n. 184/1997; D.Lgs. 28.11.1997, n. 464; D.Lgs. n. 165/1997; D.Lgs. n. 490/1997; L. n. 449/1997; L. n. 498/1997; D.P.R. 332/1997; Regolamento CEE n. 1606/1998; L. n. 266/1999; D.P.R. 254/1999; D.M. 12.06.1999, n. 245; D.M. 17.05.2000, n.155; L.53/2000, L. n. 78/2000; L. n. 150/2000; L. 21.07.2000, n.205; D.P.R. 445/2000, D.Lgs. n. 267/2000; D.P.R. 194/2001, D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 28.2.2001, n. 67; D.Lgs. n. 68/2001; D.Lgs. n. 69/2001; L. n. 97/2001; D.Lgs. n. 165/2001; L. n. 317/2001; D.P.R. n. 461/2001; D.Lgs. 215/2001; D.M. 17.01.2002, n.58; Direttiva Dip. Funzione Pubblica 07.02.2002; D. Interministeriale 18.04.2002; D.M. 1.04.2004, n. 125; D.P.R. 18.6.2002, n. 164; L. 23.08.2004, n. 226, D.P.R. 12.10.2004, n. 287; D.M. 05.03.2004, n. 94; D.M. 01.04.2004, n. 125; D.P.R. 184/2006; D.Lgs n. 42/2006.
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale, etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) - Dati rivelanti la vita sessuale - Dati di carattere giudiziario OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': a) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Centrale del Bilancio, con riguardo alla registrazione di provvedimenti che incidono sullo stato giuridico, avanzamento del personale, benefici economici e riduzione dello stipendio, nonche' alla Corte dei Conti (per i provvedimenti legati a ragioni di carattere sanitario o giudiziario); b) Autorita' Giudiziaria; c) Ministero della Difesa in caso di accertamenti medico-legali, ed anche in caso di cessazioni dal servizio; d) Organi medico legali consultivi (C.M.O. ed altre strutture sanitarie pubbliche): - per l'accertamento delle infermita', la loro classificazione a categoria ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - in caso di esonero del personale dai corsi di post-formazione per la perdita dei previsti requisiti psico-fisici; - in caso di richieste di esonero o temporanea inidoneita' dalla specializzazione, abilitazione, qualificazione per motivi di salute; - nei casi previsti di ritiro dell'arma d'ordinanza per motivi di salute; e) Organi di controllo (Ragioneria e Corte dei Conti), per la registrazione dei provvedimenti concernenti la liquidazione delle indennita' speciale "una tantum", dell'equo indennizzo, della pensione normale e della pensione privilegiata ordinaria; f) I.N.P.D.A.P. (Cassa P.D.E.L., Cassa Stato, E.N.P.A.S.), per la liquidazione delle somme dovute per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, delle pensioni normali, delle indennita' di buonuscita, delle pensioni privilegiate ordinarie e delle indennita' speciali "una tantum"; g) I.N.P.S., per le costituzioni delle posizioni assicurative dei militari posti in congedo senza diritto a pensione; h) Enti Internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero ex art.43 del D.Lgs 46/2003, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali quelli relativi agli accertamenti sanitari connessi all'idoneita' al servizio militare, ovvero per le comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui cio' risulti indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza; - Interconnessione: con banca dati interna al Corpo (STAT 1 - dati giudiziari) ai fini della raccolta di informazioni per la necessaria verifica della sussistenza delle qualita' morali e di condotta e del possesso dei requisiti fissati dalle vigenti disposizioni per il reclutamento nel Corpo. - Trasferimento di dati all'estero: a Enti o organismi internazionali presso i quali presta servizio personale della Guardia di finanza, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 196/2003, ai fini della necessaria notifica di atti o provvedimenti incidenti sullo stato giuridico ed avanzamento degli stessi limitatamente ai casi in cui risulti indispensabile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO In materia di Reclutamento, acquisizione delle domande di assunzione; raccolta dei dati anche di natura giudiziaria (presso il casellario giudiziale, le altre Forze di polizia e lo S.D.I.) ai tini della verifica della sussistenza delle qualita' morali e di condotta e del possesso dei requisiti fissati per il reclutamento nel Corpo; organizzazione delle prove concorsuali e convocazione dei candidati; svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti dell'idoneita' psicofisica, nell'ambito dei quali vengono acquisiti dati riguardanti lo stato di salute dei candidati; richiesta ed acquisizione dei documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati; procedimenti di nomina a vincitori. Ai fini della verifica della condotta del personale in servizio nonche' ai fini dell'esercizio della funzione disciplinare, per l'irrogazione sia delle sanzioni di corpo che di quelle di stato (queste ultime anche relativamente al personale in congedo), possono venire presi in considerazione i dati concernenti le convinzioni politiche, l'adesione ai partiti politici e/o associazioni sindacali (in contrasto con le norme sulla disciplina militare), nonche' altri dati sensibili afferenti alla sfera sessuale ed alle convinzioni religiose, ovvero dati di carattere sanitario soltanto se strettamente indispensabili ai fini dell'accertamento delle circostanze di fatto che configurano illecito disciplinato ai sensi della normativa in materia. Principalmente, ai fini dell'esercizio della funzione disciplinare rilevano i dati giudiziari ed in particolare le sentenze penali di condanna ovvero gli altri provvedimenti giurisdizionali che definiscono i procedimenti penali che hanno interessato militari del Corpo, anche in congedo. In ordine a tutti i procedimenti relativi alla gestione del personale, i dati sono acquisiti presso gli interessati o presso altri soggetti pubblici, come ad esempio le Procure della Repubblica (per i carichi pendenti ovvero per l'acquisizione di documentazione inerente procedimenti penali in corso o conclusi) o presso altre articolazioni del Corpo tenute alla gestione matricolare, disciplinare e sanitaria del personale. Possono essere trattati dal Corpo dati personali sensibili e giudiziari forniti d'iniziativa dall'interessato e riferiti a soggetti terzi, quali familiari, parenti o affini, laddove indispensabili ai fini della concessione di permessi o altri benefici previsti dalla legge. Per cio' che concerne la concessione di buonuscita, liquidazione del Fondo Previdenza, Liquidazione della Cassa Ufficiali, prestiti del Fondo Previdenza o della Cassa Ufficiali, sussidi, si viene a conoscenza dei dati giudiziari, per procedere ad un eventuale sequestro, pignoramento o fermo amministrativo della liquidazione o parte di essa. In ordine alle provvidenze a favore del personale militare in servizio, in quiescenza e delle loro famiglie, all'assistenza morale e benessere del personale in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza, alla corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, nonche' ai Sussidi familiari, le richieste vengono presentate dagli interessati ovvero dai familiari superstiti e, relativamente alla concessione di premi, direttamente dal Comando che ha in forza il militare. Quest'ultimo, dopo aver controllato la veridicita' e completezza della documentazione allegata alla singola istanza, riportante anche dati rilevanti lo stato di salute, ed espresso il relativo parere di merito, invia il tutto al Comando Generale - V Reparto - Ufficio Assistenza e Protezione Sociale. L'Ufficio in questione, quindi, provvede alla relativa istruttoria al fine di permettere alla competente commissione di esprimere il proprio parere. Dell'avvenuta concessione sara' data comunicazione agli interessati e l'eventuale erogazione verra' fatta a cura della Ragioneria Centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La comunicazione dei dati sensibili e giudiziari, ove indispensabile, e' effettuata con riguardo alla fase del controllo e del perfezionamento degli atti, come ad esempio il visto di legittimita' dell'Ufficio centrale del bilancio - Ragioneria Generale dello Stato - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o la registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti (per i procedimenti in cui siano necessari tali adempimenti). I dati sulla salute sono trattati, ove indispensabili, per la gestione dello stato giuridico, per il riconoscimento di permessi o aspettative per motivi di salute, sussidi collegati ad infermita' o malattie gravi dei militari o loro congiunti, nonche' per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ed il calcolo della pensione normale e privilegiata, indennita' di buonuscita ed equo indennizzo e per altri benefici connessi al personale. Riduzione dello stipendio Gli enti provvedono a ridurre lo stipendio mediante predisposizione di un atto formale. Il decreto emesso viene successivamente registrato presso la Ragioneria Generale dello Stato e inviato, per l'attuazione, all'ente amministrativo del Corpo. Per cio' che concerne l'attivita' di rappresentanza militare, i dati rilevanti lo stato di salute e giudiziari sono rilevati in occasione della partecipazione dei militari alle procedure elettorali per la composizione dei consigli di rappresentanza militare e, laddove eletti, alla conservazione della qualita' di delegato.
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 4
FINALITA' Di INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Finalita' di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense (...) concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali. (art. 69 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni. Richiesta di precedenti penali di candidati Consoli Onorari da parte del Ministero degli Affari Esteri. Denominazione caserme, intitolazione vie, piazze, lapidi, cippi e monumenti. Adesione del Corpo a richieste di concorsi e partecipazioni in contesti di pubbliche relazioni, promozionali, divulgativi, di rappresentanza e protocollari.
FONTE NORMATIVA R.D. 656/1904, R.D. 489/1905, R.D. 1820/1934; R.D. 2364/35, R.D. 1560/36, D. Luogotenenziale 127/45, D.P.R. 586/54, D.P.R. 1110/57, D.P.R. 18/67, D.P.R. 1163/69, D.P.R. 966/73, D.M. 2/1/1976, D.P.R. 545/1986, D.P.R. 195/90, L. 13/1991, D.Lgs 29/93, L. 449/1997; L. 150/2000, D.Lgs 68/2001, D.Lgs 69/2001, Direttiva Dip. Funzione Pubblica del 07/02/02, L. 189/59 e successive modificazioni e integrazioni, L. 4/1929, D.Lgs 42/2004.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali Dati rivelanti lo stato di salute Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard -Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
- All'Autorita' concedente (Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri) ai fini dell'istruttoria per la concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni. - Al Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Cerimoniale al fine di corrispondere alla richiesta di precedenti penali di candidati Consoli Onorari.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Per cio' che concerne la concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni, i dati sono acquisiti presso gli interessati o presso terzi, come ad esempio la Procura della Repubblica (per i carichi pendenti) esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle varie ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni. In merito agli accertamenti ellettuati nei confronti di soggetti candidati ai consolati onorari, i precedenti penali emersi vengono comunicati al Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Cerimoniale, a seguito di formale richiesta. Per cio' che concerne l'adesione del Corpo a richieste di concorsi e partecipazioni in contesti di pubbliche relazioni, promozionali, divulgativi, di rappresentanza e protocollari, vengono acquisiti dati personali giudiziari indispensabili a verificare l'opportunita' dell'adesione alle citate richieste. In seguito alla ricezione di richieste inerenti le denominazioni degli immobili in uso al Corpo, ovvero di monumenti e vie da parte di enti vari, l'Ufficio Storico acquisisce dalla competente articolazione del Corpo deputata alla tenuta, o presso gli archivi di Stato, i Distretti Militari competenti per territorio, ovvero presso gli archivi ed i musei storici delle Forze Armate la documentazione matricolare dei militari ritenuti meritevoli. Eventuali altri dati, ove indispensabili, possono essere acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'intitolazione dei manufatti.
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 5
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Attivita' sanzionatorie e di tutela; instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. (artt. 71-112 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Gestione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso provvedimenti di competenza; Istruttoria delle istanze di rimborso delle spese legali Trattazione delle richieste di gratuito patrocinio. Costituzione di parte civile in favore del Corpo. Proposizioni di querele a tutela del Corpo. Rimborso delle spese di giustizia nel caso in cui risulti soccombente l'Amministrazione
FONTE NORMATIVA R.D. 1611/33; L. 1034/71; Artt. dall'1 al 6 e dall'8 al 15 D.P.R. 1199/71, L. 152/75; L. 559/93; L. 3/1991; L. 19/94; L. 20/94; D.L. 543/96; L. 135/97, D.L. 67/1997; D.P.R. 260/98; D.P.R. 164/02 Codice Proc. Penale artt. 76 - 79 e 484 Codice Penale art. 120
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale, etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) - Dati rivelanti la vita sessuale - Dati di carattere giudiziario. OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': -T.A.R. e Consiglio di Stato, nonche' Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in esecuzione di particolari incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo ai fini della decisione dei gravami giurisdizionali; -Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere ex D.P.R. n. 1199/1971, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato; -Avvocatura dello Stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione; per l'istruttoria delle istanze di rimborso delle spese legali, per la trattazione delle richieste di gratuito patrocinio, per il procedimento di costituzione di parte civile in favore del Corpo, nonche' per il recupero in via ordinaria dei crediti Erariali; -Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione nell'ambito dell'istruzione di ricorsi straordinari al Capo dello Stato. -Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il procedimento "Costituzione di parte civile in favore del Corpo", al fine di ottenere l'autorizzazione, se promossa dallo Stato, della costituzione di parte civile nei procedimenti penali; -Procura della Repubblica, per l'eventuale promozione dell'iniziativa giudiziaria nel procedimento di proposizioni di querele a tutela del Corpo; -Ai TAR, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Procura della Repubblica, agli organi di controllo ed alla magistratura contabile per il recupero in via ordinaria dei crediti erariali.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui cio' sia indispensabile per fornire alle Avvocature dello Stato nonche' alle Autorita' giudiziarie e di Governo, gli elementi necessari per la tutela degli interessi dell'amministrazione in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'amministrazione. Ai fini del corretto espletamento dei seguenti procedimenti, vengono necessariamente in trattazione i dati giudiziari, ed in particolare: 1. per l'istruttoria delle istanze di rimborso delle spese legali; 2. per la trattazione delle richieste di gratuito patrocinio, quelli concernenti il procedimento per il quale l'interessato ha chiesto di essere ammesso all'iniziativa in argomento; 3. per la costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione, il rinvio a giudizio ovvero la sentenza di condanna dell'appartenente al Corpo; 4. per la proposizione di querele a tutela del Corpo, le eventuali sentenze di condanna ovvero di assoluzione dell'imputato. I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame di atti giudiziari - per la proposizione di querele a tutela del Corpo -, nonche' la loro valutazione ai fini dell'accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in definitiva: - per il rimborso delle spese legali: della sussistenza del diritto del rimborso; - per il gratuito patrocinio: della sussistenza del diritto al beneficio; - per la costituzione di parte civile: la sussistenza di un elevato ammontare pecuniario ovvero una lesione del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione. Per il rimborso delle spese di giustizia e/o legali si procede a detto rimborso (pagamento all'Avvocatura dello Stato, ai legali di parte per onorari, nonche' le spese di giudizio) e al pagamento delle somme a titolo di risarcimento dei danni, nel caso in cui le sentenze delle varie AA.GG. indichino a carico dell'Amministrazione la soccombenza delle stesse.
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Scheda n. 6
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Rapporti con enti di culto (art. 72 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Servizio Assistenza Spirituale del Corpo
FONTE NORMATIVA Legislazioni della Repubblica Italiana: LEGGE 1°GIUGNO 1961, n. 512 Statuto Giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni. LEGGE 25 MARZO 1985, N. 121 Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1997, n. 490 art. 69 Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti convinzioni religiose
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati; b) presso terzi.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il Servizio Assistenza Spirituale alle Forze Armate opera, sulla base della normativa vigente, nell'ambito di due ordinamenti giuridici: quello statale e, per quanto riguarda l'attivita' religioso-liturgica, quello canonico. Al Cappellano Militare e' affidata la cura pastorale del personale militare e civile operante nei Reparti e dei loro familiari, nel pieno rispetto della liberta' e delle convinzioni personali di ciascuno. La nomina a Cappellano Militare, in base alla Legge 512/1961, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, previa designazione dell'Ordinario Militare. L'assegnazione e il trasferimento del Cappellano Militare alle singole Sedi militari competono all'Ordinario Militare. Il trattamento di dati riguardanti le convinzioni religiose personali viene effettuato esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento canonico per assicurare l'esercizio del diritto di culto da parte del personale militare e loro familiari.
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Scheda n. 7
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Altre finalita' in ambito amministrativo e sociale (art. 73 del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di relazione con il pubblico.
FONTE NORMATIVA Legge 7.8.1990, n. 241; D.P.R. 27.6.1992, n. 352; D.P.C.M. 11.10.1994; L. 7.6.2000, n. 150; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 30.3.2001, n. 165; Direttiva Dip. Funzione Pubblica del 07/02/02; D.P.R. n. 184/2006;
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale, etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) - Dati rivelanti la vita sessuale - Dati di carattere giudiziario
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati; b) presso terzi; - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Raffronto: dei dati comunicati attraverso la presentazione delle istanze con quelli in possesso del Corpo o reperiti attraverso la consultazione di banche dati.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Tutti i tipi di dati trattati, limitatamente ai casi in cui risulti strettamente indispensabile, vengono acquisiti, esclusivamente presso gli interessati, i quali, nel formulare istanze di qualunque genere alla Guardia di Finanza, possono comunicare ogni tipo di dato, sensibile e giudiziario.
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 8
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici e instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. (art. 85 e 112 del decreto legislativo n. 196/2003).
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Esonero o temporanea inidoneita' da specializzazioni, qualificazioni ed abilitazioni. Procedure di selezione e di esclusione del personale nell'attivita' formativa per mancanza o perdita dei prescritti requisiti psico-fisici; Visita medica del personale aeronavigante; Attivita' delle strutture sanitarie del Corpo. Pratiche sanitarie relative alle cure balneo-termali, idroponiche, inalatorie. Notifica di malattia infettiva.
Scheda di segnalazione di complicazioni vaccinali (vaccinazioni obbligatorie). Pratiche sanitarie relative agli infortuni sul lavoro. Tenuta del registro degli infortuni sul lavoro. Pratiche sanitarie relative alla sorveglianza sanitaria, anche per i casi di radioprotezione.
FONTE NORMATIVA R.D. 7/10/1926; R.D. n. 1161/41. D.P.R. n. 547/55. D.P.R. n. 303/56. D.P.R. n. 1124/65. Legge del 23/12/1978, n 833. D.P.R. n. 962/82, L.241/90, Decreto del Ministero della Sanita' del 15/12/1990. D.Lgs. n. 277/91. D.Lgs. n. 77/92. Legge 25/2/1992, n. 210. Decreto del Ministero della Sanita' del 15/12/1994. D.Lgs. n. 626/94. D.Lgs. n. 230/95. D.Lgs. n. 242/96. Decreto del Ministero delle Finanze n. 325/98. D.Lgs. n. 241/2000. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.02.2002. Decreto del Ministero della Salute n. 388/03. Legge del 16/01/2003,n. 3.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute. Dati giudiziari.
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati; b) presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard -Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': -Ministero della Difesa in caso di notifica di malattie infettive e di complicazione vaccinale e per l'inoltro delle domande di cure termali laddove l'interessato ne faccia richiesta. -Ispesl, ai fini della trasmissione dei registri, delle annotazioni e delle cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. -Autorita' Giudiziaria ai fini della gestione delle pratiche sugli infortuni sul lavoro.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Attivita' delle strutture sanitarie del Corpo: attivita' amministrativa connessa all'assistenza medica, alla consulenza sanitaria e medico-legale, alle certificazioni, agli accertamenti specialistici. Pratiche sanitarie relative alle cure balneo-termali, idroponiche, inalatorie: I dati sensibili vengono trattati ai fini della concessione dei benefici relativi a quelle malattie che necessitano di cure termali. Le domande contenenti i dati vengono trasmesse al Ministero della Difesa, ove l'interessato lo richieda, al fine dell'effettuazione delle visite mediche propedeutiche alle cure richieste. Notifica di malattia infettiva e complicazioni vaccinali (vaccinazioni obbligatorie): I dati sanitari vengono comunicati al Ministero della Difesa al fine della successiva comunicazione al Ministero della Salute, al fine di consentire sia la tempestiva adozione dei provvedimenti igienico-profilattici ritenuti opportuni, sia lo studio delle morbosita' della popolazione interessata dalla sorveglianza epidemiologica. Pratiche sanitarie relative agli infortuni sul lavoro: I dati sulla salute e giudiziari sono trattati ai fini dell'espletamento delle pratiche sanitarie relative agli infortuni sul lavoro e per gli adempimenti di competenza dell'organo di vigilanza interno. Il personale infortunato viene avviato presso le competenti strutture sanitarie per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica. Pratiche sanitarie relative alla sorveglianza sanitaria, anche per i casi di radioprotezione: Il personale che, per particolari attivita' di servizio, viene sottoposto a radiazioni ionizzanti e' inviato presso le competenti strutture sanitarie per l'accertamento periodico o straordinario dell'idoneita' psico-fisica. Visita medica del personale aeronavigante: Invio del personale presso le competenti strutture sanitarie dell'Amministrazione della Difesa per l'accertamento periodico o straordinario dell'idoneita' psico-fisica.
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 9
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Attivita' amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 86 del decreto legislativo n. 196/2003).
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Sanzioni amministrative in materia di stupefacenti.
FONTE NORMATIVA D.P.R. 309/1990; Legge 08/2/2001 n. 12; Legge 26 giugno 1990, n. 162; Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285; Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute; Dati di carattere giudiziario. OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: a) presso gli interessati; b) presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate; Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': - agli Uffici Territoriali del Governo, strutture sanitarie, ovvero dell'Agenzia delle dogane per le violazioni accertate negli spazi doganali, in ordine alle finalita' sanzionatone disciplinate dagli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. 309/90.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Acquisizione elementi in ordine a violazioni di natura amministrativa e penale nel settore degli stupefacenti (artt. 73, 75 e 75 bis D.P.R. 309/90) e comunicazione alle strutture sanitarie di dati sulla salute indispensabili per lo svolgimento degli accertamenti tossicologici disposti per legge.
GUARDIA DI FINANZA
Scheda n. 10
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata (art. 95 del decreto legislativo n. 196/2003).
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Procedure di esclusione del personale non appartenente al Corpo nell'attivita' formativa per perdita dei prescritti requisiti psico-fisici.
FONTE NORMATIVA L. n. 189/1959; L. 7.8.1990, n. 241, D.Lgs n.68/2001. TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute.
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati; b) presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate;
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO I dati sanitari dei soggetti, anche non appartenenti al Corpo, che richiedono di partecipare alle attivita' formative della Guardia di Finanza sono trattati soltanto ove indispensabili all'accertamento dei requisiti psico-fisici necessari per la partecipazione all'attivita' addestrativi. |
| ALLEGATO N. 5
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE
Scheda n. 1
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Benefici assistenziali (art. 112 comma 2 lett. d) del decreto legislativo n. 196/2003)
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Prestazioni assistenziali per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze
FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni DPR 211/1981 (decreto istitutivo); DPR 1034/1984 (regolamento)
TIPI DI DATI TRATTATI Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare)
OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati Raccolta: presso gli interessati Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' infonnatizzate
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Acquisizione delle istanze di sovvenzione per malattia, controllo della documentazione sanitaria circa la patologia per la quale viene richiesta la sovvenzione, erogazione del contributo, conservazione della pratica nei propri archivi per un periodo massimo di dieci anni, scarto d'archivio nei modi di legge |
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