Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. 254
Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006 e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali e' stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la soppressione del Registro italiano dighe ed il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e l'articolo 2, commi da 82 a 84 in materia di convenzioni uniche autostradali;
Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo;
Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e del 27 agosto 2007;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali.
2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione generale per la programmazione; b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio; c) Direzione generale per la regolazione; d) Direzione generale per gli affari generali e del personale; e) Direzione generale per le politiche abitative; f) Direzione generale per le infrastrutture stradali; g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed
aeroportuali; h) Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed
elettriche; i) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi
speciali; j) Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle
infrastrutture; k) Direzione generale per l'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo.
3. Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.
4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' incardinato nell'assetto organizzativo in cui e' articolato il Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta ferma, a tale fine, la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sette posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali.
5. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
6. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
7. Le Direzioni generali in cui e' articolato il Ministero delle infrastrutture costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario.
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152,
recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernente la struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204, recante "Regolamento di riordino del
Consiglio superiore dei lavori pubblici", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri", convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 luglio 2006, recante "Organizzazione del Ministero
delle infrastrutture", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 aprile 2007, recante "Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006
relativo alla ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e
del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007.
- Il testo dell'art. 2, commi 170 e 171, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e' il seguente:
"170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai
sensi dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al
Registro italiano dighe, ai sensi del citato art. 91,
comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche'
dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono
esercitati dalle articolazioni amministrative individuate
con il regolamento di organizzazione del Ministero,
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del
citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.".
- Il testo dell'art. 2, commi da 82 a 84, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e' il seguente:
"82. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
revisione della convenzione medesima, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in
occasione degli aggiornamenti periodici del piano
finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche
della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore,
nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla
revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente
valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione
unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si
creano i presupposti per la revisione della convenzione.
83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del
rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione
al perseguimento degli interessi generali connessi
all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del
servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di
efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e
di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e
delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della
convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo
delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione
periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del
traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di
efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita'
generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari
relativi a impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari
dovuti per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo
dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche
telematicamente, ad ANAS S.p.A. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.A. rende
analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture
per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.A.;
l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione
dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per
quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o
collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile
al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
di tali sanzioni in funzione della gravita'
dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto
stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti
all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le
convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non
si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le
parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni
di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta
giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga
di non accettare la proposta, si applica quanto previsto
dai commi 87 e 88.".
- Il testo dell'art. 14, del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 163, recante "Attuazione della direttiva
2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE
relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 14 (Realizzazione di infrastrutture). - 1. Al
fine di assicurare puntuale attuazione alla direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, ed alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del
23 luglio 1996, cosi' come modificate dalla direttiva
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, in considerazione dell'esigenza di
garantire l'interoperabilita' nella realizzazione di
infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta
velocita' e convenzionali con i corrispondenti sistemi
ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionali
come definiti negli allegati 1a e 1b, e' costituita una
Direzione generale, articolata in uffici dirigenziali di
seconda fascia, istituita, presso il Ministero delle
infrastrutture, come risultante dall'applicazione dell'art.
1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro delle
infrastrutture provvede, con proprio decreto, ad attribuire
le relative competenze agli uffici della Direzione
generale, utilizzando posti di funzione dirigenziale non
generale gia' esistenti nell'ambito del Ministero, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per
garantire l'invarianza degli effetti finanziari, il
predetto Ministero e' articolato in direzioni generali che
costituiscono le strutture di primo livello e provvede alla
soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in
misura finanziariamente corrispondente. Lo schema di
decreto del Ministro delle infrastrutture di cui al
presente articolo nonche' i successivi schemi di
regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento,
corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in essi contenuti, ai sensi dell'art.
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario.".
- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204, recante "Regolamento di riordino del
Consiglio superiore dei lavori pubblici", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 2007, recante "Riordino degli organismi operanti
presso il Ministero delle infrastrutture, ai sensi
dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2007, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario e'
il seguente:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".



 
Art. 2
Funzioni e organizzazione delle Direzioni generali

1. La Direzione generale per la programmazione e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e
azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre
Amministrazioni; b) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e
dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico; c) fondi strutturali comunitari; d) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio
con riferimento alle reti infrastrutturali, identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento
alle reti infrastrutturali; e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma,
degli accordi tra lo Stato e le regioni; f) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei
programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente
attivita' di gestione e pagamento; g) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attivita'
correlate; h) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi
comunitari.
2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) piani e programmi di sviluppo del territorio; b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di
rilievo nazionale; c) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio; d) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree
sensibili: attuazione direttiva "Seveso II" - decreto ministeriale
9 maggio 2001.
3. La Direzione generale per la regolazione e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa
comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture; b) definizione delle normative tecniche di settore; c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163; e) gestione del sito informatico di cui agli articolo 66 e 122 del
Codice dei contratti pubblici; f) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati; g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del
soppresso Albo nazionale dei costruttori; h) attivita' connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi
dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto
alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
4. La Direzione generale per gli affari generali e del personale e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) supporto redazione del bilancio e sua gestione relativamente a
variazioni ed assestamenti; b) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria,
attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo; c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale; d) politiche del personale per le pari opportunita'; e) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione
dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di
organizzazione funzionale e logistica degli uffici; f) relazioni sindacali; g) gestione del contenzioso del lavoro; h) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni,
economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni
immobili dell'Amministrazione centrale; impianti a corredo e
relative attrezzature tecniche per gli immobili
dell'Amministrazione; i) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei
servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro; j) ufficio relazioni con il pubblico; k) attivita' occorrenti per l'abilitazione del personale del
Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e di
polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l) attivita' occorrenti per garantire le prestazioni della Cassa di
previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito
dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che
continua ad operare in favore di tutto il personale in servizio
presso il Ministero; m) gestione dei sistemi informativi e statistici.
5. La Direzione generale per le politiche abitative e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) sistema delle citta' e politiche urbane; b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative
edilizie; d) disciplina delle locazioni; e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso
all'abitazione; f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio
edilizio e relative politiche di incentivazione, societa' di
trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere; g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio; h) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e
repressione dell'abusivismo edilizio; i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento
dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica; j) osservatorio nazionale della condizione abitativa.
6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la
programmazione, degli interventi di settore anche di interesse
strategico nazionale; b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani
economico-finanziari; c) attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo
sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti
alla rete nazionale; d) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di
trasporto viario, d'intesa con la Direzione generale per la
programmazione; e) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti
agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade; f) approvazione di concessioni di costruzione e gestione di
infrastrutture viarie; g) individuazione di standards e predisposizione di normative
tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e
funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e
declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della
programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme
di sicurezza; h) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale; i) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilita' di
interesse statale e locale.
7. La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la
programmazione, degli interventi di settore; b) concessione, contratto di programma e piani di investimento; c) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti
infrastrutturali; d) analisi economiche sugli investimenti infrastrutturali di settore; e) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore; f) dismissione linee ferroviarie; g) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali settore.
8. La Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e' articolata in nove uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe; b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle
operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari; d) attivita' tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della
normativa tecnica in materia di dighe; e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi
e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate
nonche' vigilanza sulle operazioni di controllo che i
concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere; f) monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli
aspetti di sicurezza idraulica; g) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed
idraulica delle grandi dighe; h) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per
l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe; i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di
interesse strategico nazionale; j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ex
articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
9. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi
di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza
statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia, nonche' dei
Vigili del fuoco; b) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni
statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione
dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle
relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici; c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi
sismici; d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale; e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi; f) attivita' per la salvaguardia di Venezia.
10. La Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti: a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella
fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza
dell'Amministrazione ovvero di quelle delle societa' vigilate, ai
fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera; b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di
sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad
opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle
delle societa' vigilate; c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per
la promozione della sicurezza nei cantieri; d) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie in
raccordo con la commissione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici; e) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie stradali in
raccordo con la commissione permanente per le gallerie; f) vigilanza sulle modalita' degli affidamenti e sull'esecuzione dei
lavori con particolare riferimento alle infrastrutture
strategiche, in tale ultima ipotesi anche fornendo il relativo
supporto al CIPE nei casi previsti dalla legge; g) monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali
strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa; h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di
competenza; i) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni
generali.
11. La Direzione generale per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti: a) individuazione delle regole tecniche per la realizzazione delle
infrastrutture ferroviarie; b) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle
specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale; c) analisi, verifica e monitoraggio nella fase di elaborazione
progettuale delle infrastrutture ferroviarie.
12. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale.



Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 66, 122 e 123 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
100, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi). - 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi
e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il
formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all'art. 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere
trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il
formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le
caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate
nell'allegato X punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X punto 3, sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso
di procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, entro
cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi da parte della Commissione sono a carico della
Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale
relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di
committente" della stazione appaltante, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli
avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro
il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette
alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della
data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
non devono contenere informazioni diverse da quelle
contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente
conformemente all'art. 63, comma 1, devono menzionare la
data della trasmissione dell'avviso o del bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di
committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere
pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione
devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, e'
limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di
comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei
bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti
una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata
la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova
della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme
aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresi' pubblicare in
conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
effetti giuridici che il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
pubblicita' obbligatoria ha luogo.".
"Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia). - 1. Ai contratti di lavori
pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art.
53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai
contratti pubblici, sul "profilo di committente" della
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni
lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano l'art.
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini,
nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
per i contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando
nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto
per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e
nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei
casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di
importo complessivo non superiore a centomila euro.
8. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1,
lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e all'art.
4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847,
correlate all'intervento edilizio assentito, comprensivo
dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse
al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad
applicarsi l'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle
opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali
interessate trasmettono alle competenti Procure regionali
della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la
documentazione relativamente agli interventi edilizi da
realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai
sensi del presente comma.
9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
cinque; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.".
"Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamento
dei prezzi). - 1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono
comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui
all'art. 5, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ferma restando la sua facolta', trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il
30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.".
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della
strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre
1966, n. 1090, recante "Disciplina dei diritti dovuti
all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 1966, n. 321 e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e'
il seguente:
"Art. 6. - Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresi' abrogati
il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione
dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 marzo
1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i
dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le
disposizioni comunque incompatibili con il presente
decreto.
E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i
dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e
per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara'
approvato lo statuto della Cassa e potra' essere
autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo,
dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del
precedente art. 5.
La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della
Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n.
259.
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art.
4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo
di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente
dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente
decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per
la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla
Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del
secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute
al personale secondo le norme gia' in vigore presso la
Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle
disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata
al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile -
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita'
afferenti al periodo 1° maggio 1966, sino all'entrata in
vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a
quando non verra' determinata la dotazione dei capitoli di
bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese
previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza,
salvo successiva sistemazione.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1974, n. 223 e' il seguente:
"Art. 5. - In relazione al trasferimento alle province
autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi
dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le
province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti
alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle
concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque
dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna
per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle
acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei
relativi elenchi suppletivi.
Le province possono avvalersi del Registro italiano
dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica
dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle
operazioni di controllo spettanti ai concessionari con
riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di
sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori
a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume
superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse
affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si
osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa
alla progettazione e alla costruzione.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il
rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo
nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua
qualita' di presidente del comitato istituzionale delle
relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il
presidente della provincia interessata assicurano, mediante
apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle
attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni
loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta
intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati
istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni
strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli
interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo
nazionale.
Per i piani e i programmi statali che prevedano il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite
le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,
comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative
norme di attuazione.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge n.
400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n.
165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo n.
300 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3
Organi decentrati

1. Sono organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate: a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede
in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali,
denominati uffici; b) Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in
Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici; c) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige -
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in
Trento e in Trieste, articolato in tredici uffici dirigenziali non
generali, denominati uffici; d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede in
Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici; e) Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in
Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici; f) Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede
in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari, articolato in
tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in
Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici; h) Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in
Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici; i) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia, con sede in
Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in dieci uffici
dirigenziali non generali, denominati uffici.
2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato: "Provveditore per le opere pubbliche".
3. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.
 
Art. 4
Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza del Ministero; b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal
Ministero e da altri Enti pubblici; c) attivita' di supporto, su base convenzionale nella programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di
Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo,
economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici; d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443; e) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione
dell'abusivismo edilizio; f) supporto alla attivita' di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle
infrastrutture autostradali; g) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria; h) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; i) supporto alle attivita' della Direzione generale per la sicurezza
e la vigilanza sulle infrastrutture.
 
Art. 5
Organizzazione Organi decentrati

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva.
2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 12, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati per le opere pubbliche nell'ambito dei quali dovra' essere prevista, per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro Italiano dighe sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali e rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.
4. Presso ciascun Provveditorato interregionale e' istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere: a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente; b) Provveditore aggiunto delle sedi coordinate; c) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale; d) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali
rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato
interregionale; e) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato; f) un rappresentante del Ministero dell'interno; g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; h)
un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali; i) un rappresentante del Ministero della salute; j) un rappresentante del Ministero della giustizia; k) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali; l) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere
attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da
eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui
progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati,
quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e
comunque per opere per le quali le disposizioni di legge
richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero,
quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro; b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei
Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di
penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro; c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche'
sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del
procedimento; d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo
eccedenti i limiti di competenza del responsabile del
procedimento; e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei
termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; f) sugli affari di competenza degli organi locali
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali
le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga
opportuno richiedere il parere del Comitato.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Provveditori interregionali assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.
9. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Provveditore con maggiore anzianita' di servizio nella carica.
 
Art. 6
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. E' istituito il ruolo del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, indicato nella tabella A di cui al comma 1.
 
Art. 7
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge
15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".



 
Art. 8
Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Note all'art. 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.".



 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Chiti, Ministro per i rapporti con
il Parlamento e le riforme
istituzionali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 310
 
Allegato
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