Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. 254 |
Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006 e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali e' stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la soppressione del Registro italiano dighe ed il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e l'articolo 2, commi da 82 a 84 in materia di convenzioni uniche autostradali; Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo; Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e del 27 agosto 2007; Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2007; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 Organizzazione centrale e decentrata del Ministero
1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali. 2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione generale per la programmazione; b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio; c) Direzione generale per la regolazione; d) Direzione generale per gli affari generali e del personale; e) Direzione generale per le politiche abitative; f) Direzione generale per le infrastrutture stradali; g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali; h) Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche; i) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali; j) Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture; k) Direzione generale per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo. 3. Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale. 4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' incardinato nell'assetto organizzativo in cui e' articolato il Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta ferma, a tale fine, la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sette posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali. 5. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. 6. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 7. Le Direzioni generali in cui e' articolato il Ministero delle infrastrutture costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. - La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante "Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 luglio 2006, n. 233, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, recante "Organizzazione del Ministero delle infrastrutture", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2007, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007. - Il testo dell'art. 2, commi 170 e 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' il seguente: "170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso. 171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.". - Il testo dell'art. 2, commi da 82 a 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' il seguente: "82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione. 83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare: a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari; b) la destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali di attivita' commerciali; c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente; d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente; e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.A. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.A. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.A.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari; f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo; g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale; h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento; i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. 84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.". - Il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante "Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 14 (Realizzazione di infrastrutture). - 1. Al fine di assicurare puntuale attuazione alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, cosi' come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in considerazione dell'esigenza di garantire l'interoperabilita' nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocita' e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionali come definiti negli allegati 1a e 1b, e' costituita una Direzione generale, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita, presso il Ministero delle infrastrutture, come risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro delle infrastrutture provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della Direzione generale, utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale gia' esistenti nell'ambito del Ministero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari, il predetto Ministero e' articolato in direzioni generali che costituiscono le strutture di primo livello e provvede alla soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in misura finanziariamente corrispondente. Lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture di cui al presente articolo nonche' i successivi schemi di regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenuti, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.". - Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.".
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; b) edilizia residenziale: aree urbane; c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni; d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.". - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante "Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, recante "Riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario e' il seguente: "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".
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| Art. 2 Funzioni e organizzazione delle Direzioni generali
1. La Direzione generale per la programmazione e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre Amministrazioni; b) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico; c) fondi strutturali comunitari; d) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali, identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali; e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni; f) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento; g) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attivita' correlate; h) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari. 2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) piani e programmi di sviluppo del territorio; b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; c) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio; d) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva "Seveso II" - decreto ministeriale 9 maggio 2001. 3. La Direzione generale per la regolazione e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; b) definizione delle normative tecniche di settore; c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; e) gestione del sito informatico di cui agli articolo 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici; f) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati; g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori; h) attivita' connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi. 4. La Direzione generale per gli affari generali e del personale e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) supporto redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti; b) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale; d) politiche del personale per le pari opportunita'; e) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici; f) relazioni sindacali; g) gestione del contenzioso del lavoro; h) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione; i) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro; j) ufficio relazioni con il pubblico; k) attivita' occorrenti per l'abilitazione del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l) attivita' occorrenti per garantire le prestazioni della Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che continua ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero; m) gestione dei sistemi informativi e statistici. 5. La Direzione generale per le politiche abitative e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) sistema delle citta' e politiche urbane; b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie; d) disciplina delle locazioni; e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione; f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, societa' di trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere; g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio; h) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio; i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica; j) osservatorio nazionale della condizione abitativa. 6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale; b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; c) attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; d) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione; e) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade; f) approvazione di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie; g) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza; h) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale; i) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilita' di interesse statale e locale. 7. La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore; b) concessione, contratto di programma e piani di investimento; c) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali; d) analisi economiche sugli investimenti infrastrutturali di settore; e) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore; f) dismissione linee ferroviarie; g) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali settore. 8. La Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e' articolata in nove uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe; b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari; d) attivita' tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe; e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate nonche' vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere; f) monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica; g) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe; h) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe; i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale; j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 9. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali e' articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia, nonche' dei Vigili del fuoco; b) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici; c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici; d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale; e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi; f) attivita' per la salvaguardia di Venezia. 10. La Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti: a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle societa' vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera; b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle societa' vigilate; c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri; d) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie in raccordo con la commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; e) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la commissione permanente per le gallerie; f) vigilanza sulle modalita' degli affidamenti e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche, in tale ultima ipotesi anche fornendo il relativo supporto al CIPE nei casi previsti dalla legge; g) monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza; i) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni generali. 11. La Direzione generale per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo e' articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti: a) individuazione delle regole tecniche per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie; b) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; c) analisi, verifica e monitoraggio nella fase di elaborazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie. 12. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 66, 122 e 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi). - 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X punto 3. 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X punto 1, lettere a) e b). 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunita'. 7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. 10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'art. 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. 11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione. 12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, e' limitato a seicentocinquanta parole circa. 13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresi' pubblicare in conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.". "Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia). - 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo. 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro. 8. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e all'art. 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate all'intervento edilizio assentito, comprensivo dell'ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse al suddetto intervento edilizio, per le quali continua ad applicarsi l'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma. 9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.". "Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi). - 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. 3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 5. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori. 6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. 8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate. 9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento.". - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.". - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, recante "Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1966, n. 321 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e' il seguente: "Art. 6. - Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresi' abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto. E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara' approvato lo statuto della Cassa e potra' essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del precedente art. 5. La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259. Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma. La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita' afferenti al periodo 1° maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a quando non verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.". - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223 e' il seguente: "Art. 5. - In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione. Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.". - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note all'art. 1.
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| Art. 3 Organi decentrati
1. Sono organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate: a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; b) Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; c) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; e) Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; f) Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari, articolato in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; h) Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici; i) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in dieci uffici dirigenziali non generali, denominati uffici. 2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato: "Provveditore per le opere pubbliche". 3. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche. |
| Art. 4 Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche
1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza del Ministero; b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici; c) attivita' di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici; d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; e) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio; f) supporto alla attivita' di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali; g) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria; h) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; i) supporto alle attivita' della Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture. |
| Art. 5 Organizzazione Organi decentrati
1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva. 2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 12, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati per le opere pubbliche nell'ambito dei quali dovra' essere prevista, per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro Italiano dighe sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali e rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche. 4. Presso ciascun Provveditorato interregionale e' istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere: a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente; b) Provveditore aggiunto delle sedi coordinate; c) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale; d) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale; e) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato; f) un rappresentante del Ministero dell'interno; g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; i) un rappresentante del Ministero della salute; j) un rappresentante del Ministero della giustizia; k) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; l) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese. 7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro; b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro; c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato. 8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Provveditori interregionali assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza. 9. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Provveditore con maggiore anzianita' di servizio nella carica. |
| Art. 6 Dotazione organica
1. La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento. 2. E' istituito il ruolo del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, indicato nella tabella A di cui al comma 1. |
| Art. 7 Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
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| Art. 8 Abrogazioni e modificazioni di norme
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Note all'art. 8: - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174. - Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente: "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.".
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| Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Pietro, Ministro delle infrastrutture Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 310 |
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