Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 dicembre 2007
Riconoscimento, al sig. Scintei Cristian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Scintei Cristian, nato a Iasi (Romania) l'8 marzo 1970, cittadino romeno, diretta ad ottenere, sensi l'art. 12 decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul metalurgic specializarea deformari plastice si tratamente termice» conseguito presso la «Universitatea Tecnica gh Asachi» 15 settembre 1994;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - Sezione A, settore industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:
1) scienza delle costruzioni (scritta e orale);
2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale), oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di sei mesi;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Scintei Cristian, nato a Iasi (Romania) l'8 marzo 1970, cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, le modalita' di' svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale o di un tirocinio, a scelta dell'interessato, della durata di sei mesi le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie:
1) scienza delle costruzioni (scritta e orale);
2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).
Roma, 24 dicembre 2007

p. Il direttore generale: Rettura
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;
e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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