Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 dicembre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Marrocco Roberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Marrocco Roberta, nata Terracina (Italia) il 10 giugno 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law», di cui e' in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso la «Libera Universita' degli studi sociali» in data 13 dicembre 1999 e del titolo di «Juris Doctor» conseguito in data 23 giugno 2005 presso l'«Universidad de Puerto Rico»; Preso atto che la richiedente ha dimostrato di aver superato presso il «Tribunal Supremo» il 14 giugno 2006 e il «Notary Public Examination» presso il «Board of Bar Examiners», ha inoltre autocertificato di aver frequentato negli anni 1999/2000 il corso di preparazione per il concorso in magistratura; Preso atto che l'istante risulta inoltre iscritto il «Collegio de Abogados de Puerto Rico dal 30 agosto 2006; Considerato che e' iscritta presso il «Tribunal General de Justicia» dal 27 novembre 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007 in cui si esprimeva parere favorevole; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Marrocco Roberta, nata a Terracina (Italia) il 10 giugno 1975, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 dicembre 2007
p. Il direttore generale: Rettura |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale; c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense. d) La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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