Gazzetta n. 9 del 11 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 dicembre 2007 |
Riconoscimento, al sig. Libonati Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Libonati Antonio, nato a Napoli (Italia) il 30 giugno 1959, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo di «Lawyer» rilasciato dal «White National of the Lawyer» cui e' iscritto dal giugno 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato»; Considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico di «Bachiller en Derecho» presso la Universidad de Lima» nell'aprile 1992; Considerato inoltre che, il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Universita' nazionale Somala nel maggio 2001; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007; Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, come sopra modificato;
Decreta:
Art. 1. Al sig. Libonati Antonio, nato a Napoli (Italia) il 30 giugno 1959, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 21 dicembre 2007
Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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