Nel quadro delle iniziative avviate dalla Banca d'Italia al fine di pervenire ad una generale semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza, con il presente aggiornamento vengono apportate alcune semplificazioni a procedimenti amministrativi relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. In particolare: con riferimento all'esternalizzazione di funzioni aziendali (parte prima, cap. VI), restano assoggettate a preventiva comunicazione alla vigilanza le sole ipotesi di esternalizzazione di funzioni di controllo a soggetti esterni al gruppo bancario di appartenenza e che non siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; con riguardo all'operativita' transfrontaliera (parte prima, cap. X), viene disposto che le comunicazioni effettuate dagli intermediari per operare in altri Stati dell'Unione europea mediante insediamento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi non danno piu' luogo a procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990. Nel caso in cui la Banca d'Italia, ricorrendone i presupposti, intenda vietare l'operativita' all'estero di una succursale, avviera' un procedimento d'ufficio di divieto. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data. Il fascicolo delle «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco speciale»» e' disponibile per la consultazione sul sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it). |