Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 11 dicembre 2007 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Vilma Rustemi, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Vilma Rustemi, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonche', la conoscenza della lingua italiana; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo; Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999); Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992; Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; Decreta: 1. Il titolo di formazione Diplome nr. 762 «Mesues I Edukuimit Fizik Dhe I Profilizuar ne Gjimnastike» (laurea di insegnante di educazione fisica, profilo ginnastica» rilasciato il 15 luglio 1998 dalla Universite' «Vojo Kushi» di Tirana, posseduto dalla cittadina albanese Rustemi Vilma, nata Tirana (Albania) il 28 dicembre 1975, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dello Stato albanese, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; 30/A - Educazione fisica nella scuola media. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 dicembre 2007 Il direttore regionale: Dutto |
|
|
|