Gazzetta n. 10 del 12 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2007
Esclusione, limitatamente all'anno 2007, dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno delle spese, in conto capitale e di parte corrente, sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Articolo 1-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il quale prevede che «limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007»;
Vista la nota del 9 ottobre 2007, prot. n. DPC/CG/59206, con la quale il Dipartimento della protezione civile ha interessato la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia con funzione di Capofila per la protezione civile, allo scopo di ottenere elementi informativi circa l'elenco dei comuni interessati dalle dichiarazioni dello stato di emergenza nonche' le spese sostenute in relazione alla predetta normativa;
Visti la nota del 9 ottobre 2007, prot. n. PC/14375/CPC, con la quale la regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia ha richiesto alle restanti regioni l'elenco dei comuni interessati da dichiarazioni di stato di emergenza e la comunicazione delle spese, suddivise per parte corrente ed in conto capitale, dagli stessi sostenute nell'anno 2007 per l'attuazione di ordinanze di protezione civile;
Viste le segnalazioni pervenute dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile con il quale si sintetizzano gli esiti dell'istruttoria effettuata e si propone l'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto di dover consentire, ai sensi della normativa in premessa, a ciascun comune di cui all'elenco allegato, di non considerare, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2007, gli importi ivi indicati, determinati in misura proporzionale all'importo complessivo delle spese, suddivise per parte corrente ed in conto capitale, per l'attuazione di ordinanze di protezione civile;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ai comuni indicati nell'unito prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' consentito di non considerare, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno, relativo all'esercizio finanziario 2007, i valori indicati nella colonna denominata «Importo da non considerare ai fini del patto di stabilita».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2007
Il Presidente: Prodi
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 11 <----
 
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