Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 novembre 2007
Proroga dei termini di cui alla deliberazione 26 settembre 07, n. 231/07 in materia di aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 299/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/2001;
la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/2003 come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n. 200/2004;
la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/2004 (di seguito: deliberazione n. 219/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2007, n. 231/2007 (di seguito: deliberazione n. 231/2007);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 16 luglio 2007, atto n. 28/2007, intitolato «Aggiornamento del valore e delle modalita' di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica» (di seguito: documento per la consultazione);
le osservazioni ed i commenti al documento di consultazione inviati all'Autorita';
la comunicazione del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico del 17 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 025135 del 19 settembre 2007) di convocazione del tavolo di monitoraggio dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 per un confronto su uno schema di decreto interministeriale di aggiornamento degli stessi decreti;
la documentazione acquisita dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori obbligati) in relazione all'acquisizione e vendita di titoli di efficienza energetica mediante contrattazione di cui all'art. 10, comma 5 degli stessi decreti ministeriali (di seguito: contrattazione bilaterale);
la comunicazione di FederUtility e Anigas del 13 novembre 2007 (prot. Autorita' n. 030793 del 15 novembre 2007) in esito all'incontro tecnico tenutosi presso gli uffici dell'Autorita' il giorno 6 novembre 2007 con rappresentanti delle medesime associazioni, di Assogas, di Federestrattiva, di Enel e di numerosi distributori di energia elettrica e di gas naturale.
Considerato che:
l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/2004 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo (di seguito: contributo tariffario unitario);
con il documento per la consultazione l'Autorita' ha avanzato proposte per la riduzione del valore del contributo tariffario unitario in considerazione del divario venutosi a creare tra il valore del contributo previsto dalla deliberazione n. 219/2004 e i prezzi medi di scambio dei titoli di efficienza energetica registrati nel mercato organizzato, nonche' dell'aumentata convenienza economica degli interventi di risparmio energetico a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici;
le proposte avanzate in consultazione dall'Autorita' erano orientate a:
a) evitare posizioni di rendita per i distributori obbligati ed oneri ingiustificati a carico del sistema energetico nazionale derivanti dall'erogazione di contributi tariffari per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico;
b) allineare la regolazione in materia di erogazione del contributo tariffario al disposto normativo dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
dall'esame delle osservazioni e dei commenti al documento per la consultazione e' emersa un'ampia condivisione:
delle preoccupazioni in merito alla riduzione degli incentivi allo sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica, conseguente alla diminuzione del valore di mercato dei titoli di efficienza energetica;
dell'opinione che la sensibile discesa del valore economico dei titoli di efficienza energetica sia anche l'effetto della crescente incertezza generata dalla mancanza di obiettivi di risparmio energetico su scala nazionale per gli anni successivi al 2009 e che, di conseguenza, siano prioritari l'innalzamento e il prolungamento temporale degli obiettivi, l'estensione del numero dei soggetti obbligati e, piu' in generale, interventi orientati ad incrementare la domanda di titoli;
molti operatori hanno inoltre osservato che:
la riduzione del contributo tariffario unitario in questa fase del meccanismo sarebbe inopportuna, in considerazione dell'imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
i prezzi medi di scambio dei titoli di efficienza energetica nel mercato organizzato non sono pienamente rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e, in particolare, che i prezzi di scambio attraverso la contrattazione bilaterale sono stati superiori a quelli registrati nel mercato organizzato;
alcuni distributori obbligati hanno sottolineato l'esigenza che nella determinazione del contributo tariffario unitario si tengano in adeguata considerazione anche il possibile effetto sui ricavi dei distributori della contrazione dei volumi distribuiti conseguente alla realizzazione degli interventi di risparmio energetico, gli oneri finanziari e i costi gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico;
in esito all'esame delle osservazioni al documento per la consultazione la Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' ha richiesto a tutti i soggetti obbligati copia dei contratti bilaterali di acquisto e vendita di titoli di efficienza energetica stipulati a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
con deliberazione n. 231/2007 il termine di cui all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/2004 e' stato differito al 30 novembre 2007, limitatamente all'aggiornamento del contributo tariffario unitario da effettuarsi nell'anno 2007, in considerazione dell'imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
con comunicazione del 13 novembre 2007 (prot. Autorita' n. 030793 del 15 novembre 2007) le associazioni FederUtility e Anigas hanno reiterato la richiesta di rinviare l'emanazione della delibera conseguente all'atto n. 28/2007 ad un momento successivo alla pubblicazione del provvedimento di revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, considerata come imminente;
il processo di determinazione del quadro normativo di riferimento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per i prossimi anni non e' stato ancora completato, pur risultando in fase avanzata di definizione;
il confronto istituzionale in corso in relazione al processo di cui al precedente alinea consente di prevedere che dal provvedimento di revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 deriveranno importanti modifiche al sistema complessivo, con particolare riferimento all'entita' dei futuri obiettivi di risparmio energetico.
Ritenuto opportuno:
posticipare non oltre il 31 dicembre 2007 il termine per la decisione sul contributo tariffario unitario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008;
prevedere la pubblicazione di un secondo documento per la consultazione sull'aggiornamento del contributo tariffario unitario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008 contenente proposte di maggior dettaglio sia sull'aggiornamento tariffario, tenuto conto degli elementi acquisiti sui contratti bilaterali, sia su obblighi di registrazione e di comunicazione sulla contrattazione bilaterale dei titoli di efficienza energetica da prevedere per i distributori obbligati;
inviare una segnalazione al Governo in relazione all'urgenza di definire il quadro normativo di riferimento del mercato dei titoli di efficienza energetica nei prossimi anni, al fine di consentire all'Autorita' di integrare tale quadro nelle decisioni relative all'aggiornamento del contributo tariffario di cui al precedente alinea;
Delibera
1. Di prorogare il termine di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione 26 settembre 2007, n. 231/2007 al 31 dicembre 2007, limitatamente all'aggiornamento del contributo tariffario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008;
2. Di inviare una segnalazione al Governo in relazione all'urgenza di definire il quadro normativo di riferimento del mercato dei titoli di efficienza energetica per i prossimi anni;
3. Di prevedere un secondo documento per la consultazione relativo all'aggiornamento del contributo tariffario da erogarsi con riferimento agli obiettivi di risparmio energetico da conseguirsi nell'anno 2008;
4. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 30 novembre 2007
Il presidente: Ortis
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone