Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007
Disposizioni in materia di aggiornamento annuale del fattore di correzione Csa di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04. (Deliberzazione n. 316/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 dicembre 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/2001);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004 (di seguito: deliberazione n. 5/2004);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'art. 49;
la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/2004 c.m.i. (di seguito: deliberazione n. 96/2004);
l'allegato A alla deliberazione n. 96/2004, recante «Modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato»;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/2004
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/2005;
la deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2006, n. 202/2006;
la deliberazione dell'Autorita' 22 settembre 2006, n. 203/2006;
la deliberazione dell'Autorita' 15 febbraio 2007, n. 30/2007;
la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2007, n. 109/2007;
la deliberazione dell'Autorita' 18 giugno 2007, n. 136/2007;
il documento per la consultazione 14 settembre 2007, n. 37/2007, recante «Aggiornamento annuale del fattore di correzione CSA, di cui all'art. 49 dell'allegato A alla deliberazione n. 5/2004» (di seguito: documento per la consultazione).
Considerato che:
ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/2004, il fattore di correzione (di seguito: Csa) per l'anno 2004 viene fissato con riferimento al livello dei costi operativi desumibili dai conti annuali separati, ai sensi della deliberazione n. 310/2001, dell'esercizio 2003 e degli investimenti effettuati dalle imprese e rivalutati col coefficiente degli investimenti fissi lordi al 31 dicembre 2003;
secondo le modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato, Allegato A alla deliberazione n. 96/2004, il Csa e' aggiornato annualmente dall'Autorita', in coerenza con i criteri di aggiornamento annuale della quota parte delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto;
l'aggiornamento del Csa ha lo scopo di riallineare l'ammontare di percepito a titolo di perequazione specifica aziendale al livello effettivo degli investimenti realizzati da ciascuna impresa distributrice, al fine di consentire che i riflessi economici derivanti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il piu' possibile, trasferiti alle imprese che hanno effettuato tali investimenti;
l'Autorita' ha proposto in consultazione la definizione di una metodologia di aggiornamento del Csa che fosse di semplice applicazione;
in esito alla consultazione, sono state evidenziate criticita' in merito:
- all'adeguamento dei ricavi ammessi perequati, ritenuto penalizzante per le imprese poiche' includerebbe nella formula di aggiornamento non solo la remunerazione del capitale investito ma anche i costi operativi;
- all'ipotesi di considerare il valore percentuale della variazione del capitale investito dall'impresa per l'anno 2005 pari a zero per costruzione, in quanto in tale modo non si terrebbe conto della variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- all'ipotesi semplificatrice di utilizzare la stessa variazione percentuale delle variabili di scala a livello locale ed a livello nazionale;
ai fini della fissazione dei corrispettivi tariffari per l'anno successivo, in occasione degli aggiornamenti annuali, l'Autorita' ha tenuto conto degli investimenti netti effettuati dalle maggiori imprese di distribuzione, variando percentualmente i parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito. Coerentemente la variazione percentuale dei parametri tariffari indicata nel documento di consultazione, Atto n. 37/2007, e' da intendersi applicabile all'intero parametro, cosi' da ottenere il valore del maggior costo riconosciuto a copertura dei nuovi investimenti, inclusa la rivalutazione;
ai sensi degli articoli 15 e 26 del Testo integrato la quota parte delle componenti rho 1 e rho 3, del vincolo V1, e delle componenti sigma 3 (disAT), sigma 3 (disMT) e sigma 2, della tariffa D1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e la restante parte delle componenti, a copertura dei costi operativi, ivi inclusi gli ammortamenti, sono aggiornati con metodologie differenti;
ai sensi degli articoli 15 e 26 del Testo integrato per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004-31 dicembre 2007, la quota parte delle componenti rho 1 e rho 3 e delle componenti sigma 3 (disAT), sigma 3 (disMT) e sigma 2, della tariffa D1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito sono state aggiornate applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
la variazione dei parametri di cui al precedente alinea e' stata calcolata tenendo conto della variazione annuale del valore del deflatore degli investimenti fissi lordi rispetto ai quattro trimestri precedenti:
- per l'anno 2005, per il periodo II trimestre 2003-I trimestre 2004, che e' risultato pari a 1,8%;
- per l'anno 2006, per il periodo II trimestre 2004-I trimestre 2005 che e' risultato pari al 3,9%;
- per l'anno 2007, per il periodo II trimestre 2005-I trimestre 2006 che e' risultato pari al 2,6%;
la quota parte delle componenti rho 1 e rho 3 del vincolo V1, e delle componenti sigma 3 (disAT), sigma 3 (disMT) e sigma 2, della tariffa D1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito e' pari al 30% circa dei parametri tariffari unitari, per l'anno 2004, al 30% circa per il 2005; al 31% circa per il 2006 e al 32% circa per il 2007;
l'aggiornamento della quota parte delle componenti rho 1 e rho 3 del vincolo V1, e delle componenti sigma 3 (disAT), sigma 3 (disMT) e sigma 2, della tariffa D1 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, ivi compresa la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e tenendo conto di quanto coperto dalla crescita dei volumi, ha portato ad una variazione percentuale dei parametri tariffari unitari pari a 0,18% per l'anno 2005, 0,72% per l'anno 2006 e 0,86% per l'anno 2007.
Ritenuto opportuno:
aggiornare il Csa riallineando l'ammontare di PSA della singola impresa al livello effettivo dei propri investimenti, con la finalita' di consentire che i riflessi economici derivanti agli esercenti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il piu' possibile, assicurati alle imprese che hanno effettuato tali investimenti;
valorizzare i costi effettivi riconoscibili alle imprese distributrici che partecipano alla perequazione specifica aziendale utilizzando modalita' coerenti con quelle adottate ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2004-2007;
stabilire che le imprese interessate forniscano, entro il 31 luglio 2008 ovvero, se successivo, entro trenta giorni dalla data di prima fissazione del Csa, i dati necessari ai fini dell'aggiornamento del Csa secondo le modalita' definite dalla direzione tariffe;
non dare seguito all'obiezione espressa in consultazione secondo la quale la formulazione proposta penalizzerebbe gli esercenti, poiche' il riconoscimento dei maggiori costi dei nuovi investimenti e' ottenuto applicando le percentuali indicate all'intero parametro tariffario;
accogliere l'obiezione di tener conto per l'aggiornamento del 2005 della variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi, che, per il medesimo anno, e' riproporzionata alla variazione del primo trimestre 2004;
tener conto della diversa dinamica delle variabili di scala registrate dai singoli esercenti al livello locale rispetto a quella media nazionale;
dare mandato alla direzione tariffe di aggiornare annualmente il fattore di correzione Csa, con proprio atto previa informativa all'Autorita', sulla base della presente deliberazione;
disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base dei Csa aggiornati ai sensi del presente provvedimento e dei ricavi ammessi perequati.
Delibera: 1. di aggiornare, per gli anni 2005, 2006 e 2007, il valore del fattore di correzione Csa, di cui all'art. 49 del Testo integrato, applicando la seguente formula e i valori fissati nelle tabelle allegate al presente provvedimento:

----> Vedere formula e testo a pag. 35 <----

2. di fissare al 31 luglio 2008, ovvero, se successivo, entro trenta giorni dalla data di prima fissazione del Csa, il termine per la presentazione dei dati necessari, secondo moduli pubblicati a cura della direzione tariffe dell'Autorita', ai fini dell'aggiornamento relativo agli anni 2005, 2006 e 2007.
3. di dare mandato al direttore della direzione tariffe dell'Autorita' affinche' provveda alla determinazione dei valori aggiornati del Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007, previa informativa all'Autorita', sulla base della presente deliberazione.
4. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base dei Csa aggiornati e dei ricavi ammessi perequati, come determinati dalla direzione tariffe dell'Autorita';
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua prima pubblicazione.
Milano, 11 dicembre 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato

----> Vedere tabelle a pag. 36 <----
 
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