Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2008 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007
Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare:
gli articoli 2, comma 2, e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili;
l'art.22, comma 3, concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i casi di esclusione;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (testo unico bancario - TUB), e in particolare:
l'art.4, comma 3, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere e individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
l'art.145, concernente la procedura sanzionatoria applicabile dalla Banca d'Italia e dall'UIC per le violazioni previste dal medesimo testo unico bancario;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e in particolare l'art.24 concernente i procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali di competenza della Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, recante «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; visti in particolare:
l'art.6, commi 1 e 2, ai sensi del quale presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), che esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, e attribuisce alla medesima mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali;
l'art.62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
l'art.62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;
l'art.62, comma 5, ai sensi del quale le disposizioni di cui al medesimo articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008;
Adotta
le seguenti disposizioni:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina l"applicazione delle disposizioni emanate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'art.62, comma 1, del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.
2. All'Unita' di informazione finanziaria si applicano, fino all'adozione di nuove disposizioni nel rispetto dell'autonomia e indipendenza dell'Unita', le previgenti disposizioni dell'Ufficio italiano dei cambi, secondo quanto stabilito dall'art.7.
 
Art. 2.
Atti normativi dell'Ufficio italiano dei cambi
1. Restano in vigore, in quanto non espressamente abrogati dalle presenti disposizioni, tutti i regolamenti, le circolari e ogni altro atto normativo adottati dall'Ufficio italiano dei cambi concernenti:
a) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 del TUB;
b) i soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art.113 del TUB;
c) le agenzie di prestito su pegno di cui all'art.155, comma 3, TUB;
d) i confidi di cui all'art.155, comma 4, TUB;
e) i cambiavalute di cui all'art.155, comma 5, TUB;
f) i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, ai sensi dell'art.155, comma 6, TUB;
g) i mediatori creditizi di cui all'art.16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
h) gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art.3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
i) gli esercenti in via professionale il commercio di oro, di cui all'art.1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
 
Art. 3.
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art.7, sono abrogati a far data dal 1° gennaio 2008 i seguenti provvedimenti dell'Ufficio italiano dei cambi:
il regolamento del 17 novembre 1997 sulle misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di competenza dell'Ufficio;
il provvedimento del 7 aprile 2006 concernente la procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'art.145 del testo unico bancario;
il regolamento del 25 maggio 2006 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
il regolamento del 17 agosto 2006 concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.
 
Art. 4.
Disciplina dei procedimenti amministrativi
e del diritto di accesso
1. L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia attinenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, allegato al provvedimento del 27 giugno 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, e' integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 1.
2. L'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, allegato al provvedimento del 3 agosto 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2006, e' integrato con i procedimenti individuati nell'allegato 2.
3. Le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate:
in relazione alle funzioni attinenti ai procedimenti di cui all'allegato 1, dal regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007;
in relazione alle funzioni attinenti ai procedimenti di cui all'allegato 2, dal regolamento della Banca d'Italia del 20 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2007.
4. Resta in vigore, limitatamente alle categorie di documenti inerenti alle funzioni istituzionali, il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1998, sulle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso.
 
Art. 5.
Procedura sanzionatoria
1. Ai soggetti di cui all'art.2 si applicano il provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003 in materia di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2003, e il provvedimento della Banca d'Italia del 27 aprile 2006 concernente «modalita' organizzativeper l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.
 
Art. 6.
Riservatezza dei dati
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003.
 
Art. 7.
Unita' di informazione finanziaria
1. All'Unita' di informazione finanziaria si applicano:
il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 novembre 1997 sui casi di esclusione del diritto di accesso, con riferimento alle categorie di documenti connessi all'attivita' istituzionale dell'Unita';
il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 25 maggio 2006 sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, limitatamente ai dati e alle operazioni indicati nella scheda n. 4 allegata al medesimo regolamento;
il regolamento dell'Ufficio italiano dei cambi del 17 agosto 2006, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del medesimo Ufficio, limitatamente ai procedimenti di cui ai numeri 32, 34, 35, 36 e 38 dell'allegato al medesimo regolamento;
il regolamento della Banca d'Italia dell'11 dicembre 2007 sulle modalita' di esercizio del diritto di accesso.
2. Unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e' l'Unita' di informazione finanziaria.
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2008, con effetto anche sui procedimenti amministrativi in corso.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il governatore: Draghi
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 35 a pag. 38 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato a pag. 39 <----
 
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