Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2007 |
Differimento del termine che autorizza l'autodichiarazione circa la rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e, in particolare, l'allegato III, cosi' come modificato in esito alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 13 del 19 gennaio 2000; Vista la decisione della Commissione europea 2003/511/CE del 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il proprio decreto del 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, recante approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore delle tecnologie dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10; Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei documenti informatici; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, gli articoli 31, 35 e 71; Visto il proprio decreto del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, prof. Luigi Nicolais; Considerata la complessita' nella definizione dei tempi e dei costi di mercato delle procedure di certificazione di cui al citato decreto del 30 ottobre 2003 e la conseguente indisponibilita', allo stato attuale, di dispositivi sicuri per la creazione della firma certificati secondo le norme vigenti, da utilizzare nelle procedure automatiche di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005; Ritenuta la necessita' di consentire l'utilizzo di dispositivi sicuri per l'apposizione di firme con procedure automatiche, anche per la fatturazione elettronica; Considerata, quindi l'esigenza di differire ulteriormente il termine entro il quale i certificatori qualificati attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza definiti dalla vigente normativa, fermo restando lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza prevista dalla stessa; Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); Di concerto con i Ministri delle comunicazioni, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, i certificatori di firma elettronica attestano, mediante autodichiarazione, la rispondenza dei propri prodotti e dispositivi relativi alle firme elettroniche da apporre con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 2. Le autodichiarazioni gia' rese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003, relative ai dispositivi sicuri per l'apposizione di firme con procedure automatiche, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti fino al termine del periodo di cui al comma 1. 3. Le attestazioni di cui al comma 1 rientrano nell'ambito di applicazione delle funzioni di vigilanza e controllo svolte dal CNIPA sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 4. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2007 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Il Ministro delle comunicazioni Gentiloni Silveri Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 316 |
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