Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 5 ottobre 2007
Modalita' per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale ex legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e' istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
Visto l'art. 1, comma 1320, della predetta legge, il quale prevede che a tale Fondo speciale affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che disciplina i contratti di sponsorizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;
Considerata l'esigenza, ai sensi dell'art. 1, com-ma 1321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stabilire le modalita' per il funzionamento e la rendicontazione di tale Fondo speciale, tenuto conto delle particolari condizioni operative delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e delle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni e principi generali
1. Per le finalita' del presente decreto, si intendono:
a) per «fondo» si intende il fondo speciale previsto dall'art. 1, comma 1318 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quale affluiscono gli importi provenienti da donazioni e sponsorizzazioni, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal presente decreto;
b) per «uffici all'estero»: le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria, di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) per «donazioni e liberalita»: gli atti spontanei, di trasferimento di somme in euro o in valuta estera, effettuati da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri e accettati formalmente dall'ufficio all'estero;
d) per «contratti di sponsorizzazione»: gli accordi atipici, a prestazioni corrispettive, mediante i quali gli uffici all'estero si obbligano a diffondere, nell'ambito delle proprie attivita' ed iniziative, l'immagine, il nome o altri elementi distintivi di soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, il quale si obbliga, a sua volta, a fornire un determinato corrispettivo monetario.
2. Le somme facenti parte del Fondo sono di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e sono tenute contabilmente separate dai fondi attribuiti annualmente dall'amministrazione centrale.
3. Tali somme, a destinazione vincolata, sono di pertinenza esclusiva della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare e non possono essere oggetto di trasferimento, compensazione o girofondo tra uffici all'estero.
4. Il Fondo e' destinato al finanziamento delle tipologie di spesa indicate nelle premesse.
 
Art. 2.
Donazioni e liberalita'
1. L'accettazione della donazione da parte dell'ufficio estero avviene con atto formale ed e' in ogni caso subordinata ad una previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per la legittimita' degli atti.
2. Restano escluse dal presente decreto le donazioni indirette e gli altri atti che, pur essendo a titolo gratuito, non presentano il requisito della liberalita'.
 
Art. 3.
Contratti di sponsorizzazione
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attivita' in conflitto con l'interesse pubblico.
2. Con apposito provvedimento, approvato dalla Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e patrimonio del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata Direzione generale, l'ufficio all'estero disciplina:
a) la procedura di sponsorizzazione e di scelta dello sponsor, cui e' data pubblicita' in tutte le forme ritenute idonee, con indicazione del bene, servizio, attivita' o prestazione che l'ufficio all'estero intende sottoporre a contratto di sponsorizzazione ed il corrispettivo minimo atteso per ciascuna iniziativa;
b) modalita' e termini di presentazione dell'offerta, in forma scritta, accompagnata da autocertificazioni attestanti l'inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacita' contrattuale.
3. La scelta dello sponsor, accertati i requisiti di legittimita', e' effettuata sulla base del principio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
4. L'ufficio all'estero rifiuta qualsiasi sponsorizzazione che contenga profili di inopportunita' generale, di conflitto di interesse fra l'attivita' pubblica e quella privata e che potrebbe arrecare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell'ufficio.
5. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni contrarie ai principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano o vietate dalla legge.
6. Nel contratto, da stipularsi in forma scritta, sono indicati: l'oggetto della sponsorizzazione, la completa descrizione della modalita' di attuazione della sponsorizzazione, l'eventuale diritto di esclusiva, la durata, il corrispettivo, le eventuali garanzie richieste, le responsabilita' e gli impegni reciproci, le possibili cause di risoluzione del contratto, inclusa la facolta' di recesso con preavviso di breve durata.
 
Art. 4.
Attivazione del Fondo
1. I titolari degli uffici all'estero, ove ritengano di utilizzare le somme provenienti da donazioni, liberalita' e contratti di sponsorizzazione per realizzare un miglioramento delle attivita' e della qualita' dei servizi resi, inviano alla Direzione generale istanza di attivazione del Fondo di cui al presente decreto.
2. L'istanza di cui al comma 1 indica le iniziative che l'ufficio all'estero intende sottoporre a sponsorizzazione, nonche' i beni, i servizi, le attivita' o le prestazioni ed eventualmente il corrispettivo minimo atteso per ciascuna iniziativa, anche alla luce delle manifestazioni di interesse di soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.
3. L'istanza indica anche i casi in cui, qualora lo ritenga opportuno e piu' conveniente sotto il profilo organizzativo e funzionale, l'ufficio all'estero intende affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti specializzati.
 
Art. 5.
Contabilizzazione del Fondo
1. La Direzione generale, con apposito decreto, autorizza l'attivazione del Fondo e l'apertura di un conto corrente, destinato esclusivamente alla gestione delle relative entrate e spese.
2. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, l'ufficio all'estero comunica alla Direzione generale il controvalore in euro delle somme introitate, per la contabilizzazione nel bilancio dello Stato.
3. La Direzione generale chiede al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, di apportare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze le occorrenti variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per gli importi corrispondenti al controvalore delle somme acquisite all'estero.
4. A seguito della variazione di bilancio, la Direzione generale provvede, con mandato commutabile in quietanza di entrata, a valere sull'apposito capitolo di spesa, al versamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo pari alla variazione di bilancio effettuata.
 
Art. 6.
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito dal Capo missione o titolare dell'ufficio all'estero.
2. Le entrate e le spese dovranno essere contabilizzate su apposito registro, anche informatico, con le prescritte formalita' di legge e sul quale andranno indicati, alla fine di ogni anno, eventuali avanzi di gestione da riportare a nuovo per l'esercizio successivo.
3. Il Fondo viene chiuso contabilmente al 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 7.
Rendicontazione del Fondo
1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini dei controlli previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, l'ufficio all'estero invia alla Direzione generale, per l'approvazione della gestione annuale del Fondo, la copia conforme del registro di cui all'art. 6, comma 2, relativo all'anno precedente, nonche' copia degli atti di cui agli articoli 2 e 3, dei documenti giustificativi della spesa e dall'estratto del conto corrente di cui all'art. 5.
2. Il Fondo e' soggetto all'applicazione della medesima disposizione anche per quanto riguarda il termine massimo di conservazione della documentazione contabile e dei programmi di controllo disposti dall'amministrazione, dall'Ufficio centrale del bilancio e dalla Corte dei conti.
 
Art. 8.
Chiusura del Fondo
1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente decreto, di impossibilita' di funzionamento o per ragioni di opportunita', il Fondo e' chiuso con decreto della Direzione generale. Con lo stesso decreto e' contestualmente disposta la chiusura del relativo conto corrente.
Il presente decreto interministeriale sara' registrato a norma di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2007
Il Ministro degli affari esteri
D'Alema
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 12, foglio n. 346
 
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