Gazzetta n. 13 del 16 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 gennaio 2008
Modifica del decreto 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;
Visti i decreti ministeriali 13 giugno 2006, 28 dicembre 2006 e 6 luglio 2007, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007, concernenti la modifica del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
Viste le istanze pervenute dall'Unione italiana delle camere di commercio I.A.A. e dalla Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle DOC, intese ad ottenere una ulteriore proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni, al fine di poter consentire il definitivo smaltimento delle giacenze delle fascette in questione, consentendo altresi' agli imbottigliatori interessati l'utilizzo delle stesse fascette detenute, per le relative partite certificate DOCG, fino al loro completo esaurimento;
Ritenuto opportuno accogliere le predette istanze e conseguentemente apportare la relativa modifica all'art. 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
Decreta:
Articolo unico
1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, cosi' come modificati dai decreti ministeriali 13 giugno 2006, 28 dicembre 2006 e 6 luglio 2007 richiamati in premessa, sono sostituiti dal seguente testo:
«2. Le scorte di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G., stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni, detenute dalle competenti camere di commercio o dai consorzi di tutela, potranno essere distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle scorte medesime, previa comunicazione all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari dei quantitativi di fascette rilasciate per i corrispondenti quantitativi delle partite D.O.C.G. certificate.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro
 
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