Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 dicembre 2007
Riconoscimento, al sig. Cardone Giuseppe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Cardone Giuseppe, nato a Roma il 30 aprile 1972, cittadino anglo-italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Chartered Engineer» conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering» conseguito presso la «Brunel University», in data 13 luglio 1995;
Preso atto che l'istante e' in possesso del titolo di «Chartered Engineer» rilasciato dall'«Engineering Council» nel dicembre 2003 in considerazione della sua iscrizione all'«Institution of Engineering and Technology IET»;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. B, settore industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Cardone Giuseppe, nato a Roma il 30 aprile 1972, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez.B, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia (scritta e orale):
1) costruzione di macchine, 2) fisica tecnica, 3) oltre deontologia professionale (solo orale) oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio guidato di un anno.
Roma, 17 dicembre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresi sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore industriale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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