IL GOVERNATORE L'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, prevede che il coordinatore della vigilanza supplementare su enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese d'investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario valuti i requisiti di adeguatezza patrimoniale di quest'ultimo e ne verifichi il calcolo mediante dati trasmessi dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato. Le imprese capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attivita' bancaria redigono il prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale conformemente allo schema ed alle modalita' di compilazione disciplinate dal presente provvedimento, emanato previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e dei conglomerati finanziari. I dati riferiti al 31 dicembre di ciascun anno vanno trasmessi alla Banca d'Italia entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo; pertanto, i conglomerati bancari identificati sulla base dei dati al 31 dicembre 2006 (1) dovranno inviare le informazioni relative alla propria situazione al 31 dicembre 2007 entro fine aprile 2008. In sede di prima applicazione, inoltre, gli stessi conglomerati sottoporranno, entro il 31 gennaio 2008, il prospetto dimostrativo riferito al 31 dicembre 2006. La Banca d'Italia comunichera' le modalita' di invio direttamente ai soggetti segnalanti. Roma, 21 dicembre 2007 Il Governatore: Draghi (1) Cfr. comunicato stampa congiunto Banca d'Italia-CONSOB-ISVAP del 19 settembre 2007; http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2007/cs__20070919__congl finanziari 311206.pdf |