IL DIRETTORE Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220; Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtu' del decreto ministeriale di prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001); Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in Euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in Euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti; Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio 1994, n. 31661, 26 gennaio 1996, n. 55055, 16 gennaio 1998, n. 54504, 30 novembre 1999, n. 78879, 26 novembre 2001, n. 32482, 27 novembre 2003, n. 45223 e 31 gennaio 2006, n. 5439, con i quali la suddetta misura fissa e' stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue: dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 L. 1.614 per kW; dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 L. 2.141 per kW; dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 L. 2.532 per kW; dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 L. 2.802 per kW; dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 L. 3.135 per kW; dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 L. 3.535 per kW; dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 L. 3.871 per kW; dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 L. 4.250 per kW; dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 L. 4.445 per kW; dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 L. 4.601 per kW; dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 L. 4.845 per kW; dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 Euro 4,73 per kW; dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 Euro 4,91 per kW; Vista la nota del 15 novembre 2007, n. 7790, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 2005-ottobre 2007 la variazione percentuale verificatesi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (gia' indici del costo della vita) e' stata +3,7 per cento; Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone e' da elevare, per il biennio 2008-2009, da Euro 4,91 a Euro 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media, con un incremento, pertanto, di Euro 0,18; Decreta: La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 a Euro 5,09 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220. Roma, 21 dicembre 2007 Il direttore: Spitz |