Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 dicembre 2007
Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2006, n. 166;
Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi»;
Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2007 fino alla fine del mese di novembre 2007, sono stati notificati alla Commissione europea 245 focolai di anemia infettiva degli equini, distribuiti sull'intero territorio nazionale;
Considerato che tali focolai sono stati individuati tramite l'applicazione del piano operativo predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 14 novembre 2006;
Considerata la crescente importanza della malattia in ambito internazionale;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure sanitarie di sorveglianza e controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgenza e verificare l'andamento della citata malattia;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Centro di referenza per l'anemia infettiva degli equidi, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con sede in Pisa;
Ordina:
Art. 1.
1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalita' di seguito indicate.
2. Le regioni, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l'applicazione.
3. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali provvedono, per il tramite delle regioni e province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positivita' effettuata dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza - con sede in Pisa - le informazioni previste dalla decisione 82/894/CE e successive modifiche.
 
Art. 2.
1. E' resa obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici annuali per l'anemia infettiva degli equidi su tutti gli equidi di eta' superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare.
2. Non si intendono compresi nella categoria da macello i riproduttori ed i soggetti da carne interessati alla «transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico.
3. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1, nonche' di quelli effettuati ai sensi dell'ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, hanno validita' di dodici mesi.
4. Gli esiti, nonche' le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.
5. Qualora, durante i controlli sierologici di cui al comma 1, siano rinvenuti equidi non ancora identificati ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, il proprietario o il detentore delegato dal proprietario hanno l'obbligo di provvedere nel piu' breve tempo possibile alla regolarizzazione. La non osservanza di tale prescrizione e' sanzionata a norma di legge.
6. In attesa dell'esito del campionamento, il veterinario ufficiale individua l'equide non regolarmente identificato tramite la scheda di cui all'allegato A.
 
Art. 3.
1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, e' accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire, previa comunicazione al Ministero della salute e secondo le modalita' indicate dal Centro di referenza, una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dal presente decreto, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale con esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.
 
Art. 4.
1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome.
2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore, o comunque del responsabile dell'equide.
3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B, per l'esecuzione degli esami diagnostici.
4. In caso di riscontro di positivita', il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza.
5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalita' indicate dal Centro di referenza stesso.
 
Art. 5.
1.1. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso e aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, in modo particolare ippodromi, aste e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 6.
1. In caso di riscontro di positivita' sierologica, in attesa della conferma da parte del centro di referenza, le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243.
2. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'.
 
Art. 7.
1. Le competenti autorita' sanitarie devono disporre che gli animali sieropositivi siano sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure minime di cui all'allegato C della presente ordinanza.
2. La movimentazione degli animali sieropositivi, esclusivamente per motivi legati al benessere o alla macellazione, puo' essere consentita solo dopo la comunicazione del servizio veterinario locale competente per territorio al servizio veterinario locale di destinazione, che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire le stesse misure minime di cui all'allegato C della presente ordinanza.
3. Fermo restando che tutti gli equidi possono essere movimentati solo se correttamente identificati e scortati dal modello 4, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 2007, per quanto riguarda gli equidi positivi di cui al comma precedente il suddetto modello 4 deve essere firmato dal veterinario ufficiale.
4. Il Centro di referenza trasmette trimestralmente al Ministero della salute un report relativo alla situazione epidemiologica a livello nazionale.
 
Art. 8.
1. Al fine di attuare piu' efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalita' previste dall'art. 4, e contestualmente informa il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio.
2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1, effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono interamente a carico del proprietario, del detentore o comunque del responsabile dell'equide.
 
Art. 9.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, ivi compreso il veterinario ufficiale, non osservi le prescrizioni previste dalla presente ordinanza, e' soggetto alle sanzioni previste all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 
Art. 10.
1. La presente ordinanza ha validita' fino al 31 dicembre 2009 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2007
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 199
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 27 a pag. 32 <----
 
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