Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247
Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», corredata delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2007).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto
Art. 1.
1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni";
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
"2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente: "Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B";
c) al comma 8, le parole: " 1 ° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007";
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";
e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 domande di pensione";
2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita' produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e' stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita' e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificita' dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con egli obiettivi di cui al comma 7.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e' elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonche' quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni piu' basse e di proporre meccanismi di solidarieta' e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonche' di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalita' non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
c) del rapporto intercorrente tra l'eta' media attesa di vita e quella dei singoli settori di attivita'.
13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilita' in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilita' di medio lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennita', emolumenti o rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 e' sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.
15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "il Ministro del lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6".
16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilita' ed equita' del sistema pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
18. Nell'esercizio della delega di cui a comma 17, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;
b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 22 dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Pei le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita' lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo gia' emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Le modalita' di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico", di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, e' destinata all'aumento in via straordinaria delle indennita' dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata a otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E' riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.
29. La delega di cui al comma 28 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b) modulazione dei trattamenti collegata all'eta' anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali piu' difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalita' di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attivita' lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonche' l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in eta' piu' matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.
30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato.
31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralita' dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, cosi' come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di eta', per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;
d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero piu' elevato;
e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;
f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
b) individuazione di standard nazionali di qualita' della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacita' formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilita' territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;
c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
34. Per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita' lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS".
36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e' cosi' modificata:
a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalita' formative).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonche' con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili";
b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione e' ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unita' piu' vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualita' e per ogni unita' di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche' dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di piu' commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, puo':
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potra' accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilita' ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalita' e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilita' ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidita';
b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;
d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo e' subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste".
38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' premesso il seguente comma:
"01. Il contratto di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo indeterminato".
40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "inferiore a sei mesi" sono inserite le seguenti: "nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attivita' stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai Contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' cosi' modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
"c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni";
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".
42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole. "all'articolo 5, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti".
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro gia' effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attivita' ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche.
a) all'articolo 3, comma 7:
1) nel primo periodo, le parole: "le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9," e la parola: "concordare" e' sostituita dalla seguente: "stabilire";
2) nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino alla parola: "stabiliscono:" sono sostituite dalle seguenti: "I predetti contratti collettivi stabiliscono:";
b) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalita' ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3";
c) all'articolo 8, il comma 2-ter e' abrogato;
d) l'articolo 12-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita' lavorativa, che assuma connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale e' stata riconosciuta una percentuale di invalidita' pari al 100 per cento, con necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e' riconosciuta la priorita' della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' riconosciuta la priorita' alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale";
e) dopo l'articolo 12-bis e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale".
45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
46. E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festivita', nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie gia' individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalita' dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;
b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
c) la corresponsione di una specifica indennita' di disponibilita' nel caso sia prevista una disponibilita' del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.
49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalita' per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonche' criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennita' di cui al comma 48.
50. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.
51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.
53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore".
54. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16".
55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.
56. Ai fini dell'indennita' di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purche' in tal caso l'attivita' agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennita' di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarieta', una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianita' restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo "convergenza" e nelle zone di cui all'obiettivo "competitivita' regionale e occupazionale", come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attivita' e comunque nei limiti di 20 milioni di curo annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato".
62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e' ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva e' destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalita' operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004".
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: "A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, e' concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 e' subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine e' stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
69. E' abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilita' ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:
a) Fondo credito per il sostegno dell'attivita' intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attivita' intermittenti;
b) Fondo microcredito per il sostegno all'attivita' dei giovani, al fine di incentivarne le attivita' innovative, con priorita' per le donne;
c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessita' finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attivita' in tali ambiti.
73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 e' pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attivita' sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalita' operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.
75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le universita' statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette universita' statali ed enti pubblici di ricerca e' incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: "di durata non inferiore a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni";
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: "che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".
77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1 gennaio 2008";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e' ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e' versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato e' trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. E contributo e' fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e' altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".
78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativa 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonche' l'entita' della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualita', a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalita'.
81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessita' della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennita' al fine di incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attivita' formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parita' di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei da tori di lavoro in materia di attenzione al genere.
82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere altresi' attuato delegando" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare".
83. All'articolo 1, comma 791, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti "7, 17 e 22". Con decreto del Ministro de lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi nanze, sono rideterminate le aliquote contri butive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.
84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indenniti' ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto legge n.35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionali territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con certo con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresi', l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
"15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime".
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere Sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "trasformarsi" e' sostituita dalla seguente: "costituirsi";
b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "costituzione";
c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le quindici unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attivita' comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti".
88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
"13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)".
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e' acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.
93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Nota all'art. 1, comma 2:
- Si riparta il testo dell'art. 1, commi 6, 8 e 19
della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n.
222, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - (Omissis).
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'art. 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
almeno quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono
il trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai
lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al
comma 7.».
(Omissis).
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad essere
disciplinato dalla normativa speciale vigente.
(Omissis).
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
di 15.000 domande di pensione, il predetto Istituto non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle
disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis.».

Note all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 6, lettere c) e d)
della legge n. 243 del 2004 si vede la nota all'art. 1,
comma 2.
- Il testo dell'art. 2 del decreto 19 maggio 1999
(Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti), e'
il seguente:
«Art. 2. - 1. Nell'ambito delle attivita'
particolarmente usuranti individuate nella tabella A,
allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in
ragione delle caratteristiche di maggiore gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo
dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare
intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi
ambiti di attivita' con riferimento particolare alle
componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti,
svolte nei vari settori di attivita' economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte
in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti
alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti
al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
continuita';
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono
ad alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo,
quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad
operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori
nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere
di prevalenza e continuita' ed in particolare delle
attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione
navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di
spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi
fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte
con carattere di prevalenza e continuita'.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel
comma 1, un concorso dello Stato, che non puo' superare il
20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito
delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art.
3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1,
comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il
medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte
per la determinazione delle aliquote contributive, relative
alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle
previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
- Il testo dell'art. 484 del codice penale, e' il
seguente:
«Art. 484 (Falsita' in registri e notificazioni). -
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni
soggette all'ispezione dell'autorita' di pubblica
sicurezza, o a fare notificazioni all'autorita' stessa
circa le proprie operazioni industriali, commerciali o
professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni
e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a euro 309.».
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Note all'art. 1, comma 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
«Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - (Omissis).
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28:
entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento di anzianita' al 1° luglio dello stesso anno,
se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre
dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile
dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la
decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai
requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori
dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al
pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera
b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito
di anzianita' contributiva.».
- Il testo dell'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita). - (Omissis).
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai
fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di
prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre
dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda
di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e'
stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e'
collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
e in quello 1999-2000, con priorita' per i soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento
pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego
nel 1998 e per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del
1997, nonche' quelle del personale appartenente ai ruoli,
classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e
profili professionali nei quali vi siano situazioni di
esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla
concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui
sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici
1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione
e' accertato al termine delle operazioni di movimento del
personale.».

Note all'art. 1, comma 6:
- Il testo dell'art. 2, commi 22 e 23, della citata
legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti
legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi
pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei
regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme
pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le
categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con
riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarita'
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.
23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui all'art. 5,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
rispetto del principio di flessibilita' come affermato
dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi
settori di attivita' dei lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in materia di computo dei
trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo
in modo da determinare effetti compatibili con le
specificita' dei settori delle attivita';
b) armonizzare ai principi ispiratori della presente
legge i trattamenti pensionistici del personale di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
tenendo conto, a tal fine, in particolare, della
peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a
riposo, con riferimento al criterio della residua speranza
di vita anche in funzione di valorizzazione della
conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle
prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti e' regolato secondo quando previsto dall'art.
18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della
presente legge.».
- Il testo dell'art. 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
«Art. 78 (Interventi urgenti in materia di
ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori
socialmente utili). - (Omissis).
23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui
attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva
chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici
previsti dall'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa
ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
e' moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se
l'attivita' si e' protratta per meno di cinque anni, a
1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
e a 1,25 se superiore a tale limite.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- La legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n. 27.

Note all'art. 1, comma 10:
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n.
335 del 1995, e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».

Note all'art. 1, comma 12:
- Il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge n.
335 del 1995, e' il seguente:
«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.».

Note all'art. 1, comma 14:
- Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge n. 335
del 1995 si veda la nota all'art. 1, comma 12.
- Per il testo dell'art. 1, comma 11, della legge n.
335 del 1995 si veda la nota all'art. 1, comma 15.

Note all'art. 1, comma 15:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
«11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.».

Note all'art. 1, comma 18:
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 e' pubblicata nella
G.U. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

Note all'art. 1, comma 19:
- Il testo dell'art. 34, comma 1, della legge
23 dicembre n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
«Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di
disoccupazione). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il
meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per
ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo
complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative
gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei
fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento
della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.».

Nota all'art. 1, commi 20 e 21:
- Il testo dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto), e' il seguente:
«Art. 13 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato). - (Omissis).
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.».

Note all'art. 1, comma 23:
- Il testo dell'art. 13, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della L. 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
«Art.13 (Danno biologico). - (Omissis).
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie
professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno
sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66,
primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni
dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
in base a specifica «tabella delle menomazioni»,
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in
capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella
misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno
biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della
guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91
del testo unico.».
- Il testo dell'art. 1, comma 780, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita
con riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel
limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito
contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria
dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per
l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del
prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella
Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e,
comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di
euro.».

Note all'art. 1, commi 25 e 26:
- Il testo dell'art. 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle
disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
disoccupazione involontaria, e sostituzione
dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione
obbligatoria per la nuzialita' e la natalita), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e'
il seguente:
«Art. 19. In caso di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
fissata in relazione all'importo del contributo per
l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di
contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per
il potenziamento del sistema informatico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il
seguente:
«3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui
all'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai
lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma, del
citato decreto-legge. Fermo restando il requisito
dell'anzianita' assicurativa di cui all'art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, hanno diritto alla indennita' ordinaria di
disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno
di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano
prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa,
per la quale siano stati versati o siano dovuti i
contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti
lavoratori hanno diritto alla indennita' per un numero di
giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito
delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro
prestate.».

Nota all'art. 1, comma 27:
- Il testo dell'art. 1, secondo comma, della legge
13 agosto 1980, n. 427 (Modifica della disciplina
dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle
categorie operaie e impiegatizie), e' il seguente:
«L'importo di integrazione salariale sia per gli operai
che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario
di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di
paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di lire
1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la
retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di
mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000
mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati
alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal
1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi
di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b),
nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80
per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati.».

Note all'art. 1, commi 28 e 30:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana e' il seguente:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».

Note all'art. 1, comma 34.
- Il testo dell'art. 12, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, e' il seguente:
«Art. 12. Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge
21 dicembre 1978 n. 845 si provvede annualmente con
apposita norma da inserire nella legge di approvazione del
bilancio dello Stato.».
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
«Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo:».
- Il testo dell'art. 1, comma 1161, della citata legge
n. 296 del 2006, e' il seguente:
«1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti le modalita' della stipula e i contenuti
degli accordi di solidarieta' di cui al comma 1160, i
requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di
ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi
nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.».
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
citata n. 468 del 1978, e' il seguente:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(Omissis)
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;».
Nota all'art. 1, comma 35:
- La legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82.

Nota all'art. 1, comma 36:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e' pubblicata
nella G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Nota all'art. 1, comma 37:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

Note all'art. 1, comma 38:
- L'art. 14 del del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30), abrogato della presente legge, recava: «Art. 14 -
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati.».

Nota all'art. 1, comma 39:
- Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo
indeterminato.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni.».

Nota all'art. 1, comma 40:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto n. 368 del
2001, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 5 (Scadenza del termine e sanzioni Successione
dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore
di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
nonche' decorso il periodo complessivo di cui al
comma 4-bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri
casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo
svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non
trovano applicazione nei confronti delle attivita'
stagionali definite dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
e integrazioni, nonche' di quelle che saranno individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo
svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di
precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita'
stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai
commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la
propria volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente
sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto
stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro».

Nota all'art. 1, comma 41:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Esclusioni e discipline specifiche). - 1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche
normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al
centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti
sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 5,
comma 4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore
a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 10
della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.
1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i
periodi che saranno definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con
riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.».
8. - 10. (Abrogati).».

Nota all'art. 1, comma 42:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Disciplina dei rapporti di lavoro). -
(Omissis).
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di
lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e seguenti. Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in
ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore
e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal
contratto collettivo applicato dal somministratore.».

Nota all'art. 1, comma 43:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
368 del 2001 si veda le note all'art. 1, comma 40.

Nota all'art. 1, comma 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7 e dell'art.
8 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
(Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' del rapporto di lavoro a tempo
parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario
clausole elastiche). - (Omissis).
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 2,
i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione
stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione lavorativa. I predetti contratti
collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il
datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della
durata della prestazione lavorativa.».
«Art. 8 (Sanzioni). - 1. Nel contratto di lavoro a
tempo parziale la forma scritta e' richiesta a fini di
prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la
prova per testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 del
codice civile. In difetto di prova in ordine alla
stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
richiesta del lavoratore potra' essere dichiarata la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
pieno a partire dalla data in cui la mancanza della
scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il
diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni
effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni di cui all'art. 2,
comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a
tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore
puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'art. 3, comma 7, o, in
mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore
interessato, della sua necessita' di integrazione del
reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di
concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai
sensi dell'art. 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al
presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di
arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui all'art. 1, comma 3 .
2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o
flessibili di cui all'art. 3, comma 7, senza il rispetto di
quanto stabilito dall'art. 3, commi 7, 8, 9 comporta a
favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta
alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. (Abrogato).
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro
del diritto di precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l'importo della
retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata
corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei
mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale
del lavoro, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di
lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a
favore della gestione contro la disoccupazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Nota all'art. 1, comma 45:
- Gli articoli da 33 a 40 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, abrogati dalla presente legge,
recavano:
«Art. 33 (Definizione e tipologie).».
«Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente).».
«Art. 35 (Forma e comunicazioni).».
«Art. 36 (Indennita' di disponibilita).».
«Art. 37 (Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno).».
«Art. 38 (Principio di non discriminazione).».
«Art. 39 (Computo del lavoratore intermittente).».
«Art. 40 (Sostegno e valorizzazione della autonomia
collettiva).».

Nota all'art. 1, comma 46:
- Il titolo III, capo I, del decreto legislativo n. 276
del 2003 reca: «Titolo III - Somministrazione di lavoro
appalto di servizi, distacco. Capo I - Somministrazione di
lavoro».

Nota all'art. 1, comma 47:
- Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo n.
368 del 2001 si veda la nota all'art. 1, comma 41.

Nota all'art. 1, comma 51:
- Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Retribuzione minima imponibile nel settore
edile). 1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile
anche se in economia operanti sul territorio nazionale,
individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2,
sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed
assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un
numero di ore settimanali non inferiore all'orario di
lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
integrativi territoriali di attuazione, con esclusione
delle assenze per malattia, infortuni, scioperi,
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, con
intervento della cassa integrazione guadagni, di altri
eventi indennizzati e degli eventi per i quali il
trattamento economico e' assolto mediante accantonamento
presso le casse edili. Altri eventi potranno essere
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme
le disposizioni in materia di retribuzione imponibile
dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, in materia di minimali di
retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche
gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli
operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al
comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione
pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli
sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con
l'esonero previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio
1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai
singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al
comma 1.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi
contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i
lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di
omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.
71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli
effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli
accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si
considerano parte della retribuzione.
4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano
applicazione alle societa' cooperative di produzione e
lavoro esercenti attivita' edile anche per i soci
lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di
cui all'art. 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1991, n. 89.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo
procede a verificare gli effetti determinati dalle
disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la
possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il
31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del
31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si
applica la riduzione determinata per l'anno precedente,
salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in
relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso
di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il
15 dicembre dell'anno di riferimento.
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal
1° luglio 1995.».

Nota all'art. 1, comma 53:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della
citata legge n. 68 del 1999, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi). - (Omissis).
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3.
Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui
all'art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto
concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per
favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione
stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici
e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante,
all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3.».

Nota all'art. 1, comma 54:
- Si riporta il testo dell'art. 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato alla presente
legge:
«Art. 36-bis (Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa
dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le
competenze in tema di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili
qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale informano tempestivamente i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell'emanazione da parte di questi ultimi di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche'
per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore
al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione
dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento
delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
alla disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali e amministrative vigenti;
b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa
aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo
periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro
debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il
committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti
possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato
dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi
del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini
del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere
dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'art. 86, comma 10-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di
lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a
dare la comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
7. All'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna
giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni
civili connesse all'omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa
di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente. Nei confronti della
sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124».
7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
constatate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle
entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'art. 16.
8. Le agevolazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione
esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del
settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio
della certificazione di regolarita' contributiva anche da
parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non
trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che
abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla
pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al
personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
10. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono
inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'art. 3,
comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di
pertinenza della gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al
31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le risorse destinate alla finalita' di cui
all'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di
euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di
euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni.».

Note all'art. 1, comma 55:
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del citato
decreto-legge n. 86 del 1988, e' il seguente:
«Art. 7. - 1. In attesa della riforma del trattamento
di disoccupazione, delle integrazioni salariali,
dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di
formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo
dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 13,
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e'
fissato nella misura del 7,5 per cento della
retribuzione.».
- Il testo dell'art. 25, della legge 8 agosto 1972, n.
457 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli), e' il seguente:
«Art. 25. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno
151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita'
di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al
60 per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della
presente legge.
Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo
massimo di novanta giorni nell'anno, osservando le norme
vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione
involontaria dei lavoratori agricoli.».
- Il testo dell'art. 7, della legge 16 febbraio 1977,
n. 37 (Ulteriori miglioramenti delle prestazioni
previdenziali nel settore agricolo), e' il seguente:
«Art. 7. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un
numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non
superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977,
in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al
40 per cento della retribuzione di cui all'art. 3, legge
8 agosto 1972, n. 457 .
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge
5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e
integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle
giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi
mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione
locale per la manodopera agricola prevista dall'art. 7 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da
produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda
per l'indennita' di disoccupazione, attestante i periodi di
occupazione in agricoltura nell'anno per cui e' richiesta
la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno
svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni
sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce
periodiche di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1964,
n. 1412.
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli
elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le
procedure di cui all'art. 7, n. 5, del decreto-legge
3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella
legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto
alla reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di
cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo
massimo di novanta giorni nell'anno, osservando le norme
vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione
involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto
dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e'
stabilito nella misura dell'1,25 per cento della
retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui
all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.».
- Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati.), convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, e' il seguente:
«Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della
contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione
imponibile.
1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non
puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi,
stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.
2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di
cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevata a 40. A
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del
1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo
del predetto comma e' fissata a 9,50.
3. - 4. (Omissis).».

Note all'art. 1, comma 58:
- Il testo del regolamento (CE) n. 1/2004 della
commissione, del 23 dicembre 2003 (Regolamento della
commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1. Entrato in vigore il
23 gennaio 2004.
- Il testo del regolamento (CE) n. 1857/2006 della
commissione, del 15 dicembre 2006 (Regolamento della
commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole
e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.
70/2001) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E.
16 dicembre 2006, n. L 358.
- Il testo del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006 (Regolamento del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 31 luglio 2006, n.
L 210.

Note all'art. 1, comma 60:
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 5, della legge 3 agosto 2007, n.
123 (Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia), e' il seguente:
« Art. 5. Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dal presente articolo, il personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche
su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, puo' adottare provvedimenti di
sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora
riscontri l'impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di
cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del
provvedimento di sospensione e' comunicata alle competenti
amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste
ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e
comunque non superiore a due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione amministrativa
aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un
quinto delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate.
3. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al
comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la
dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi
di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'art. 36-bis del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) e' aggiunta
la seguente:
«b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa
aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo
periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate».
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti
istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali
complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle
medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento
di violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova
applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b)
e c).».

Nota all'art. 1, comma 61:
- Si riporta il testo del primo comma, dell'art. 3,
della legge 15 giugno 1984, n. 240 (Norme previdenziali e
assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti
che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3. A parziale deroga di quanto disposto dal
precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione
guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica
assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore
dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che
delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative
e loro consorzi di cui al citato art. 2, che esercitano
attivita' di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato. Limitatamente
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le
disposizioni del primo periodo si applicano anche ai
dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.».

Nota all'art. 1, comma 62:
- Il testo dell'art. 11, del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e
adeguamento delle contribuzioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e' il
seguente:
«Art. 11. Adeguamento del contributo dovuto per la
disoccupazione del settore agricolo attraverso il
trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa
integrazione salari operai agricoli.
A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del
contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo e' ridotta
dal 3 all'1,50 per cento.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il
contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge
16 febbraio 1977, n. 37, e' elevato dall'1,25 al 2,75 per
cento.».

Nota all'art. 1, comma 63:
- Il testo dell'art. 118, commi 1 e 3, della citata
legge n. 388 del 2000, n. 388, e' il seguente:
« Art. 118. Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al
comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per
la formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le
parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono
stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
(Omissis).
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.».

Nota all'art. 1, comma 64:
- Il testo dell'art. 25, quarto comma, della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale), e' il seguente:
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). -
(Omissis).
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.».

Nota all'art. 1, comma 65:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge
del 1991, n. 223, come modificato dalla presente legge:
«Art.21. Norme in materia di trattamenti per i
lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura.
1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a
tempo indeterminato hanno diritto al trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 8, legge 8 agosto
1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per
esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da
imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con
contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente
abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di
giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze
devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su proposta del comitato
amministratore della gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti di cui all'art. 25, legge 9 marzo
1989, n. 88.
2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che
vengano licenziati durante il periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi
del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di
disoccupazione nella misura del quaranta per cento della
retribuzione.
3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 puo'
essere corrisposto per una durata massima di novanta
giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento
sono tenute a versare alla gestione di cui all'art. 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo
di cui all'art. 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un
contributo nella misura del quattro per cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri
dipendenti ai sensi del comma 1.
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in
comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamita' o
avversita' atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della legge
15 ottobre 1981, n. 590, puo' essere concesso il
trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai
commi 1 e 4 puo' essere erogato, anche in mancanza dei
requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle
dipendenze dell'impresa da piu' di un anno. I periodi di
corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla
configurazione del limite massimo di durata previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e
costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di
cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano
stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle
iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di
imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile,
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1,
comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che
abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in
aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di
giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative
effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori
di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei
benefici di cui al citato art. 1 del decreto legislativo n.
102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli
coloni e compartecipanti familiari delle aziende che
abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a
decorrere dall'anno 1991.
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi
compresi quelli relativi alla mancata copertura
assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.».

Note all'art. 1, comma 66:
- Si riporta il testo dell'art. 01, comma 16, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, come modificato dalla presente legge:
«Art. 01 (Disposizioni in materia di previdenza
agricola). - (Omissis).
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute
nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma 553, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in
sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i
contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola
beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli
aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi
titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A
tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via
informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti
interessati, anche tramite i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'art.
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la
legittimazione processuale passiva compete all'Istituto
previdenziale.».
- Il d.l. 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a
dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n.
38.

Note all'art. 1, comma 67:
- L'art. 2 del citato d.l. n. 67 del 1997, abrogato
dalla presente legge, recava: «Regime contributivo delle
erogazioni previste dai contratti di secondo livello».
- La legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1969, n. 111, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1, comma 68:
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
«Art. 1. Fondo per l'occupazione. - (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».

Nota all'art. 1, comma 69:
- Si riporta il testo dell'art. 27, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797
(Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari - pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1955, n. 206), come
modificato dalla parte della legge:
«Art. 27 - Art. 12 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 -
Art. 1, d.lgt. 1° agosto 1945, n. 692 (Determinazione del
reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro
dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di
riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei
seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e
trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2,
lettera h), dello stesso art. 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di
fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori, nonche' quelle la cui erogazione trae origine
dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilita'
dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennita' conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali
e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le
provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al
successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di
cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze
assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non
aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) (Abrogata);
f) i contributi e le somme a carico del datore di
lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a
finanziamento delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del
lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
la sua cessazione. I contributi e le somme predetti,
diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono
assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del
1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico
del datore di lavoro e devoluto alle gestioni
pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al
finanziamento delle forme pensionistiche complementari e
alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo,
altresi', il contributo di solidarieta' a carico del
lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3,
comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base
imponibile e' tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie,
gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a
contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del
lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono
soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini
del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di
cooperative di lavoro si applicano le norme del presente
articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di
retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima
imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali
previste per determinate categorie di lavoratori e quelle
in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i
redditi di cui all'art. 46 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli
di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
contratto aventi effetto retroattivo e i premi di
produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione
nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento
per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
previdenza e di assistenza sociale interessate».

Nota all'art. 1, comma 71:
- Il testo dell'art. 2, comma 19, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«19. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a
carico delle imprese con piu' di quindici dipendenti, il
versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di
un contributo pari al 5 per cento della retribuzione
relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese
industriali tale misura e' elevata al 10 per cento per le
ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per
quelle eccedenti le 48 ore.».

Nota all'art. 1, comma 72:
- Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995, si veda la nota all'art. 1,
comma 10.

Nota all'art. 1, comma 75:
- Il testo dell'art. 51, comma 6, della citata legge n.
449 del 1997, e' il seguente:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - (Omissis).
6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nonche' il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie
disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non
superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel
limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo'
frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga
al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi
dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione. Le universita' possono fissare il
numero massimo dei titolari di assegno ammessi a
frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il
titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni
di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale,
le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art.
2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. Per la
determinazione degli importi e per le modalita' di
conferimento degli assegni si provvede con decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del
presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per
specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca,
appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti
del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti
di cui al primo periodo del presente comma.».
- Per il testo dell'art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, si veda la nota all'art. 1, comma 10.

Note all'art. 1, comma 76:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia
di totalizzazione dei periodi assicurativi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Totalizzazione ai fini della pensione di
vecchiaia e di anzianita). - 1. Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi
assicurativi, agli iscritti a due o piu' forme di
assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e
superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, nonche' alle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una
delle predette gestioni, e' data facolta' di cumulare i
periodi assicurativi non coincidenti, di durata non
inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica
pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al
periodo precedente sono altresi' ricomprese la gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Cumulo di periodi assicurativi). - 1. Per i
lavoratori di cui all'art. 1, comma 19, della legge
8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o piu' forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli
per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del
predetto art. 1, i periodi assicurativi non coincidenti
posseduti presso le predette forme, ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilita'.».

Nota all'art. 1, comma 77:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto
legislativo n. 184 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La
facolta' di riscatto prevista dall'art. 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come
modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge
1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a
tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori
autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al
comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi legali di studio universitario a seguito
dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti
dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto,
anche ai fini del computo delle anzianita' previste
dall'art. 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del
1995.
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 . Le tabelle vigenti sono
adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sulla base di aggiornati
coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione
ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,
da valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime
ove il riscatto opera alla data di presentazione della
domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti
rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al
periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e'
attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,
ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'
ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e'
versato all'I.N.P.S. in apposita evidenza contabile
separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda
dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di
riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'art. 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione.».

Nota all'art. 1, comma 78:
- Il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, e' il seguente:
«Art. 5 (Interventi in materia pensionistica). -
(Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite
complessivo di 267 milioni di euro perl'anno 2008, di
234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici
della durata legale del corso di laurea e per la
totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi
regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i
quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime
pensionistico di calcolo contributivo, al fine di
migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo
restando il principio di armonizzazione dei sistemi
previdenziali di cui all'art. 2, comma 22, della legge
8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione
di parametri identici per i diversi enti.».

Nota all'art. 1, comma 79:
- Per il testo dell'art. 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, si veda la nota all'art. 1, comma 10.

Note all'art. 1, comma 80:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza), e' il seguente:
«Art. 2 (Gestione). - 1. Le associazioni o le
fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e
contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita'
svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile
indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello
stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario
dell'associazione o della fondazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione
coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi
violazioni di legge afferenti la corretta gestione
dell'associazione o della fondazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario
straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina,
avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo
statuto.».
- Il testo dell'art. 1, commi 1202 e seguenti, della
citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
«1202. In attesa di una revisione della disciplina
della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi
contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato
nonche' di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto,
i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il
30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero
territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano
presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,
con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative
conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202
promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la
stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito
dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione
sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi
alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a
tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla
legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere
titolari di rapporti di collaborazione coordinata a
progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4, dell'art.
61 e dell'art. 63, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi
interconfederali, misure atte a contribuire al corretto
utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche'
stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad effettuare azioni di monitoraggio relative
all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente
versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto
delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un
raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre
anni precedenti a quello di entrata in vigore delle
disposizioni di cui alla presente legge.
1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui
al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento
dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo
straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta'
della quota di contribuzione a carico dei committenti per i
periodi di vigenza dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun
lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di
lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso le
competenti sedi dell'I.N.P.S. gli atti di conciliazione di
cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con
ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto
versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto
ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono
autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto
in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi
accordi con riferimento alla possibilita' di integrare
presso la gestione separata dell'I.N.P.S. la posizione
contributiva del lavoratore interessato nella misura
massima occorrente per il raggiungimento del livello
contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori
dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai
versamenti di cui al presente comma, si applicano le
sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di
omissione contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203
producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti di
natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il
periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al
comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da
leggi speciali in materia di versamenti di contributi o
premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei
premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'art. 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in
materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli
atti di conciliazione, e' precluso ogni accertamento di
natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di
lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e'
consentito anche ai datori di lavoro che siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso
l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i
quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui
posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli
effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.».

Note all'art. 1, comma 81:
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda
la nota all'art. 1, commi 28 e 30.
- Il testo dell'art. 9, della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta), e' il
seguente:
«Art. 9 (Misure a sostegno della flessibilita' di
orario). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni
volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro,
nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di
cui all'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con
decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al
fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore
di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere
che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni
positive per le finalita' di cui al presente comma, ed in
particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno
dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilita' degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in
entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui
turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che
abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a
quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero
figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del
titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la
sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della
prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con
figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non
autosufficienti a carico.».

Nota all'art. 1, comma 82:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 12, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Finanziamento). - (Omissis).
12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non
fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo corrispondente
agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
presso la forma pensionistica complementare medesima.».

Nota all'art. 1, comma 83:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 791, della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«791. All'art. 64, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «con decreto del Ministro del
lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse
rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da
determinare con il medesimo decreto».

Nota all'art. 1, comma 84:
- Il testo dell'art. 13, commi 7, 8 e 10, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' il seguente:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di previdenza
complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi al reimpiego nonche' conferma
dell'indennizzabilita' della disoccupazione nei casi di
sospensione dell'attivita' lavorativa). - (Omissis).
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'art. 19, primo
comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni, e' riconosciuta anche
ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate
da situazioni temporanee di mercato, e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo
comma, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi
inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione
figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri
conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2,
lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro
annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo
familiare, ai dipendenti da imprese del settore
artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali
dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto art. 7, comma 3, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla
somministrazione da parte degli stessi enti di attivita' di
formazione e qualificazione professionale, di durata non
inferiore a centoventi ore.
(Omissis).
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di
cui ai commi 7 e 8 non puo' superare sessantacinque
giornate annue di indennita'. Per l'indennita' ordinaria di
cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel
periodo di un anno immediatamente precedente, risultino
corrisposte complessivamente sessantacinque giornate di
prestazione. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare,
con apposita dichiarazione da inviare ai centri per
l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale territorialmente competente, la
sospensione dell'attivita' lavorativa e le relative
motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori
interessati, che devono aver reso dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per
l'impiego.».

Nota all'art. 1, comma 85:
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di
cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni
portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi
dell'art. 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2, viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima individua le procedure per garantire
la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e
dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13, le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al comma 5,
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del
1997.
9. L'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
comma 5, non costituiscono imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o
aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art.
86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2,
e dell'agenzia di cui al comma 5, in rapporto alle
effettive esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono
sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un
trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.
Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze
delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui
all'art. 21, comma 1, e l'associazione fra le autorita'
portuali, volti a determinare la stipula di un contratto
collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino
alla stipula di tale contratto le predette parti
determinano a livello locale i trattamenti normativi e
retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo
inderogabile.
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di
cui al presente articolo previa deliberazione del comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita'
marittime esercitano le competenze di cui al presente
articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5, e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.».

Nota all'art. 1, comma 87:
- Si riporta il testo dell'art. 21, della citata legge
n. 84 del 1994, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e
gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali
entro il 18 marzo 1995 debbono costituirsi in una o piu'
societa' di seguito indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio
in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31
dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'art. 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo
della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, senza che le
compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli
adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le
concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1,
hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le
cooperative costituite su iniziativa dei membri delle
compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata
in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli
addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le
societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una
distinta organizzazione operativa e separati organi
sociali.
4. Le societa' derivanti dalla costituzione succedono
alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti
patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
che non siano transitati in continuita' di rapporto di
lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data
facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente
articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica
quanto disposto nei commi successivi per le societa'
costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i
gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa
vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di
maggior traffico un organismo societario in grado di
svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti
portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti
dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e
gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non
abbiano adottato la delibera di costituzione secondo le
modalita' di cui al comma 1, ed effettuato il deposito
dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei
confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di
iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle
compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le
procedure di costituzione ai sensi del comma 6, le
disposizioni di cui al comma 8, dell'art. 27, concernenti
il funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni
relative alla vigilanza ed al controllo attribuite
all'Autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti
portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.
8-bis. Per favorire i processi di riconversione
produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato
derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli
indicati all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), ove
sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
b), e dell'art. 17, il cui organico non superi le quindici
unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto
previsto dall'art. 17, altre tipologie di lavori in ambito
portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio
di eventuali concessioni demaniali relative ad attivita'
comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo,
definite con decreto del Ministro dei trasporti.».

Nota all'art. 1, comma 89:
- Si riporta il testo dell'art. 17, della citata legge
n. 84 del 1994, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui
agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni
portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi
dell'art. 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2, viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima individua le procedure per garantire
la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e
dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2, della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13, le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al comma 5,
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5, della legge n. 196 del
1997.
9. L'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
comma 5, non costituiscono imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o
aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art.
86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita'
europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
commi 2 e 5, anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2,
e dell'agenzia di cui al comma 5, in rapporto alle
effettive esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono
sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire un
trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo'
essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto
collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi
successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese
portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
porti italiani (Assoporti).
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di
cui al presente articolo previa deliberazione del comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita'
marittime esercitano le competenze di cui al presente
articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13, regolano le
modalita' di retribuzione delle giornate di mancato
avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i
soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle
disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'art.
1, del decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emana i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 28, della
citata legge n. 662 del 1996.».

Nota all'art. 1, comma 90:
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della citata
legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
«Art. 11-ter (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - (Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».



 
ALLEGATO 1
TABELLA A

=====================================================================
| Età anagrafica =====================================================================
| Lavoratori |
| dipendentipubblici e | Lavoratori autonomi
Anno | privati | iscritti all'INPS =====================================================================
2008 | 58 | 59 --------------------------------------------------------------------- 2009 - dal 01/01/2009 | |
al 30/06/2009 | 58 | 59

TABELLA B

=====================================================================
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
pubblici e privati iscritti all'INPS =====================================================================
| | Eta' | | Eta'
| | anagrafica | | anagrafica
|(1) Somma di |minima per la| (2)Somma di |minima per la
| eta' | maturazione | eta' | maturazione
|anagrafica e |del requisito|anagrafica e |del requisito
| anzianita' | indicato in | anzianita' | indicato in
|contributiva | colonna 1 |contributiva | colonna 2 =====================================================================
2009 - | | | | dal01/07/2009| | | | al 31/12/2009| 95 | 59 | 96 | 60 ---------------------------------------------------------------------
2010 | 95 | 59 | 96 | 60 ---------------------------------------------------------------------
2011 | 96 | 60 | 97 | 61 ---------------------------------------------------------------------
2012 | 96 | 60 | 97 | 61 ---------------------------------------------------------------------
dal 2013 | 97 | 61 | 98 | 62
 
ALLEGATO 2
TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

=====================================================================
Divisori | Eta' | Valori =====================================================================
22,627 | 57 | 4,419%
22,035 | 58 | 4,538%
21,441 | 59 | 4,664%
20,843 | 60 | 4,798%
20,241 | 61 | 4,940%
19,635 | 62 | 5,093%
19,024 | 63 | 5,257%
18,409 | 64 | 5,432%
17,792 | 65 | 5,620% tasso di sconto = 1,5%
 
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