Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 dicembre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Cunial Laura, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Cunial Laura, nata ad Asolo (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law», di cui e' in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'«Universita' degli studi di Trento» in data 12 giugno 2002 e del «Master of Laws» conseguito nel 2003 presso l'«Hastings College of the Law» di San Francisco;
Considerato che e' iscritta presso la «Supreme Court of the State of New York» dal 27 giugno 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 13 settembre 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Cunial Laura, nata ad Asolo (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 17 dicembre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta della candidata tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 
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