Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 18 ottobre 2007
Procedure e criteri relativi alla scelta dei componenti la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITA'
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale il Ministro senza portafoglio per i diritti e le pari opportunita' e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunita', nonche' la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante il Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato regolamento, che prevede la nomina da parte del Ministro per i diritti e le pari opportunita' dei membri della Commissione;
Considerata la necessita' di predeterminare le procedure ed i criteri per la scelta dei componenti della suddetta Commissione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente provvedimento stabilisce in sede di prima applicazione le procedure e i criteri relativi alla scelta dei componenti della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, di seguito denominata Commissione, riordinata con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, di seguito denominato regolamento.
 
Art. 2.
1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del regolamento sono scelti, nell'ambito delle associazioni e dei movimenti di donne che hanno dichiarato la loro disponibilita' a comporre la commissione entro il 15 settembre 2007.
2. Ai fini della scelta dei componenti di cui al comma 1, e' istituito un apposito organo di valutazione i cui membri sono nominati con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e non percepiscono compensi per l'attivita' svolta.
3. I componenti di cui al comma 1 devono essere scelti in ragione di uno per ciascuna delle associazioni o movimenti di donne che siano risultate maggiormente rappresentative sul piano nazionale in virtu' del possesso di almeno tre dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento.
4. L'organo di valutazione, ai fini della determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle associazioni e dei movimenti di donne, stabilisce, prima dell'esame della documentazione trasmessa, il punteggio minimo e massimo per ciascun requisito, nel rispetto dell'ordine di importanza previsto dal regolamento.
5. Le associazioni ed i movimenti di donne che hanno dichiarato la propria disponibilita' nel termine previsto sono tenute a far pervenire, qualora non sia stata gia' trasmessa, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, avendo riguardo a quanto specificato al comma 6. Tale documentazione, indirizzata al Ministro per i diritti e le pari opportunita' - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata r.r.
6. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento, avverra' tenendo conto della seguente documentazione:
a) copia dello statuto, ove esistente;
b) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento si terra' conto delle previsioni statutarie, nonche' della dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento attestante l'attivita' svolta dall'associazione o dal movimento nell'arco di un triennio, possibilmente corredata da ricerche, volumi, depliant e altra documentazione;
c) per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento si terra' conto della dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, attestante le azioni dirette alle diverse categorie e nei diversi settori, possibilmente corredata da idonea documentazione;
d) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento si terra' conto della dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, recante l'indicazione delle articolazioni presenti sul territorio;
e) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del regolamento si terra' conto della dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, attestante il numero degli iscritti, possibilmente corredata da idonea documentazione;
f) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento si terra' conto di dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, attestante la realizzazione di rapporti di collaborazione, quali progetti di partenariato, con altre associazioni o movimenti aventi i medesimi obiettivi, possibilmente corredata da idonea documentazione;
g) per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) e h), del regolamento si terra' conto di dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, possibilmente corredata da copia degli atti di nomina di rappresentanti dell'associazione o del movimento nei diversi organismi nazionali e internazionali deputati alle finalita' ivi previste;
h) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del regolamento si terra' conto di dichiarazione, possibilmente corredata da idonea documentazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, attestante l'attivazione, da parte dell'associazione o del movimento, di progetti nella materia delle pari opportunita' di genere, o la partecipazione a progetti di rilevanza regionale, nazionale o internazionale nella medesima materia;
i) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), del regolamento si terra' conto di dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, possibilmente corredata da idonea documentazione, attestante le attivita' piu' significative svolte, nell'arco dell'esistenza dell'associazione o del movimento, con riguardo alla promozione delle pari opportunita' di genere;
l) per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del regolamento si terra' conto di dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento, possibilmente corredata da copia degli atti di erogazione dei finanziamenti ricevuti negli ultimi tre anni in relazione a progetti finanziati dall'Unione europea o dalle istituzioni nazionali.
7. Le dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'associazione o del movimento ai sensi del comma precedente sono da intendersi sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e debbono essere sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore; per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, trovano applicazione le sanzioni penali ivi indicate.
8. Entro il termine di cui al comma 5, le associazioni ed i movimenti di donne che hanno dichiarato la propria disponibilita' nel termine previsto sono inoltre tenute, qualora non vi abbiano gia' provveduto, ad indicare il nominativo della persona che intendono designare.
9. L'organo di valutazione, espletati gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, procede all'attribuzione a ciascuna associazione o movimento di un punteggio complessivo nel rispetto del sistema di valutazione di cui al comma 4.
10. Sulla base delle risultanze di cui al comma 6, l'organo di valutazione procede alla scelta dei componenti di cui al comma 1, sottoponendola, corredata di motivazione, al Ministro per i diritti e le pari opportunita' ai fini della nomina.
11. L'organo di valutazione si avvale di una segreteria i cui membri sono designati con successivo decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e non ricevono compensi per la relativa attivita'.
12. La segreteria di cui al comma 11 svolge funzioni di supporto al Ministro per i diritti e le pari opportunita' ai fini della nomina dei componenti della Commissione.
 
Art. 3.
1. Le componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del regolamento sono nominate dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', in ragione dei riconoscimenti e dei titoli acquisiti in attivita' scientifiche, letterarie e sociali.
 
Art. 4.
1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del regolamento sono nominati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', anche con apposito decreto, sulla base delle designazioni compiute dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 5.
1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del regolamento sono nominati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', sulla base delle designazioni pervenute, dalle organizzazioni sindacali interessate, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Ministro per i diritti e le pari opportunita' - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma. Le designazioni, inviate a mezzo posta con raccomandata r.r., devono essere corredate di documentazione attestante la peculiare esperienza del candidato in materia di politiche di genere.
2. Nella valutazione della peculiare esperienza di cui al comma 1 si tiene conto prioritariamente dell'attivita' svolta in materia di politiche di genere nell'ambito dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
 
Art. 6.
1. I componenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), del regolamento sono nominati dal Ministro per i diritti e le pari opportunita', in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La nomina avviene sulla base delle designazioni pervenute, da parte delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile interessate, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Ministro per i diritti e le pari opportunita' - Segreteria del Capo di Gabinetto - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma. Le designazioni, inviate a mezzo posta con raccomandata r.r., devono essere corredate di documentazione attestante la rappresentativita' delle organizzazioni in relazione ai criteri di cui al comma 2.
2. Nella valutazione di maggiore rappresentativita' di cui al comma 1 si tiene conto della consistenza associativa, del radicamento sul territorio e della consistenza dell'attivita' concretamente svolta.
 
Art. 7.
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2007
Il Ministro: Pollastrini Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 239
 
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