Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2007, n. 260 |
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006; Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: a) Ministro: il Ministro della pubblica istruzione; b) Ministero: il Ministero della pubblica istruzione; c) CNPI: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) ANSAS: l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) INVALSI: l'Istituto nazionale di valutazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni; f) CNIPA: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni; g) OCSE: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata dalla legge 28 marzo 1962, n. 232.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2003, n. 270, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: Codice dell'amministrazione digitale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, commi 7, 10, 23 e 25, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' il seguente: "Art. 1. - (Omissis). 7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. (Omissis) 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previdente. (Omissis). 23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma. (Omissis). 25. Le modalita' di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, recante: Competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2006, n. 206. - Il testo dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' il seguente: "159. All'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono inserite le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,". 160. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. 161. In sede di prima applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.". - Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 e da 601 a 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e' il seguente: "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.". "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. 602. Le disponibilita' iscritte nel Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto Fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. 603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'art. 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi univer-sitari legalmente riconosciuti. 604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 10, primo comma, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita' dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta' territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. 606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia' riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi. 608. Ai fini di quanto previsto dall'art. 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilita', relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita' del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. 609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonche' all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008. 610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. 611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e' definita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale. 612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche' l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo"; b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti"; c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore triennio"; d) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche". 613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti: a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici; b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici; c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione; d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. 614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori. 615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. 616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate. 617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, gia' nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44. 618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo. 619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito. 620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. 621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede: a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483; b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620. 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008. 623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. 624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 23, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e' il seguente: "Art. 23 (Consiglio nazionale della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichita' e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477. 2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. 3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione: a) quarantasette rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita', eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi' ripartite: quattro per la scuola materna, quattordici per la scuola elementare, quattordici per la scuola media, undici per gli istituti di istruzione secondaria superiore, tre per le scuole di istruzione artistica, uno per le scuole statali italiane all'estero; b) tre rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione; c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo; d) tre rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituto di istruzione secondaria superiore e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo; e) due rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo; f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione; g) tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole; h) cinque rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; i) due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici; l) due rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno; m) tre rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. 4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame. 5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. 6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni. 7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. 8. Il relativo periodo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola. 9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalita' di cui al successivo art. 31. 10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di cui al successivo art. 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.". - Per il testo dell'art. 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse. - Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282. - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42. - La legge 28 marzo 1962, n. 232, recante Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 18 maggio 1962.
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| Art. 2 Ministero della pubblica istruzione e sue articolazioni
1. Il Ministero e' articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei seguenti dipartimenti: a) dipartimento per l'istruzione; b) dipartimento per la programmazione. 2. I Dipartimenti sono articolati al loro interno nelle direzioni generali di cui agli articoli 5 e 6. 3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinati i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e periferica. 5. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, per lo svolgimento dei compiti che la legge attribuisce a tale funzione anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduita' della frequenza e della continuita' delle prestazioni da parte dei docenti. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 75, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria). - (Omissis ...). 2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneita', coerenza e completezza; b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici. 3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.".
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| Art. 3 Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti
1. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti, in attuazione degli indirizzi del Ministro, dagli uffici da esso dipendenti. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. 2. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare. 3. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis ...). 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. (Omissis ...). 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.". - Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: "Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 2. (Abrogato). 3. Restano ferree le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
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| Art. 4 Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali
1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e quelli preposti agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' degli uffici centrali e periferici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, per assicurare il raccordo operativo tra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza in seduta plenaria e' presieduta dal Ministro che provvede a convocarla periodicamente e comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessita'. Il Ministro puo' delegare tali compiti al Vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato. 2. Il Capo Dipartimento, o i Capi Dipartimento, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza dandone previa comunicazione al Ministro. Le adunanze ristrette indette da entrambi i Capi Dipartimento sono presiedute alternativamente da uno dei due Capi Dipartimento. 3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza e' assicurato dalla Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, di cui all'articolo 6, comma 5. |
| Art. 5 Dipartimento per l'istruzione
1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola; definizione di indirizzi generali al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica in raccordo con il Dipartimento per la programmazione; riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; parita' scolastica e scuole paritarie e non paritarie; status dello studente; contrasto della dispersione scolastica ed attivita' di orientamento; attivita' di comunicazione istituzionale, nonche' attivita' e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; rapporti con gli organismi istituzionali aventi attribuzioni in materia di comunicazione; criteri generali per l'organizzazione della rete scolastica nel rispetto delle competenze degli enti territoriali; rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari ivi compresa la formazione tecnica superiore, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali; indirizzi in materia di educazione degli adulti; edilizia scolastica e sicurezza per le competenze attribuite all'amministrazione scolastica; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica; b) direzione generale per il personale scolastico; c) direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione; d) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni. 3. La direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica svolge compiti relativi agli ordinamenti dell'istruzione ed alla definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie in cui si articolano gli ordinamenti stessi; al sistema delle scuole paritarie e non paritarie; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e tipologie dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; alla determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; agli indirizzi in materia di libri di testo; alla valutazione di sistema, in raccordo con la Direzione generale per gli studi, la programmazione e il sistema informativo; alle certificazioni ed al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; agli adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato al termine dei corsi di studio conclusivi di istruzione secondaria superiore e di quelli per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale; alla vigilanza sull'INVALSI, sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e sugli altri enti per i quali tale vigilanza sia attribuita al Ministero della pubblica istruzione dalle disposizioni vigenti; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato; alla gestione delle convenzioni con soggetti esterni operanti con il mondo della scuola; alla definizione, in raccordo con gli altri uffici centrali, degli indirizzi generali di supporto all'autonomia degli istituti scolastici. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CNPI. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 4. La direzione generale per il personale scolastico svolge i compiti relativi: alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici e ai programmi delle relative prove concorsuali; agli indirizzi in materia di reclutamento del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e alla definizione dei parametri per la loro ripartizione a livello regionale; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; alla promozione e al coordinamento del monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale della scuola rilevandone esiti e criticita'; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione ed aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza; alla programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; ai rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, in materia di formazione; alla cura dei rapporti con l'INPDAP in materia pensionistica; alla cura delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole ed all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed alla normativa collegata, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; all'individuazione delle priorita' in materia di valutazione e promozione di appositi progetti. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; ai servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attivita' della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attivita'; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; alle azioni di contrasto della dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione; alle attivita' di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalita'; cura i rapporti con il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni cura: il sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente e dell'alternanza scuola-lavoro, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; le attivita' istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali, nonche' di percorsi e progetti di istruzione, formazione, lavoro. La direzione generale si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto. 2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione. 3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi. 4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2. 5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto individua in particolare: a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future; b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneita', in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale. 6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti. 7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio; b) i contributi ordinari dello Stato; c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici; d) eventuali proventi della gestione delle attivita'; e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' della fondazione. 8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105. 9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali. 10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.". - La legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante Norme per l'edilizia scolastica e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15.
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| Art. 6 Dipartimento per la programmazione
1. Il Dipartimento per la programmazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale, gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina del relativo rapporto di lavoro, del reclutamento e della formazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione, degli aspetti previdenziali; acquisti e affari generali; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica; cura l'acquisizione delle risorse finanziarie istituzionali e di quelle di fonte comunitaria. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 2. Il Dipartimento per la programmazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi; b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali; d) direzione generale per gli affari internazionali. 3. La direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi promuove e svolge attivita' di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al Governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi funzionali all'attivita' dei Dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre, in collaborazione con l'INVALSI ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti e del sistema nazionale di istruzione e l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni, e cura i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo al fine di assecondare flessibilmente le necessita' operative dell'Amministrazione; svolge tutti gli adempimenti contrattuali relativi pianificandoli con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; cura i rapporti con il C.N.I.P.A.; si rapporta con gli uffici centrali e periferici al fine di verificare la funzionalita' delle procedure e raccogliere suggerimenti sulla loro evoluzione; assicura la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e fornisce consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologie destinate alla didattica; provvede alla creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; promuove la formazione dei docenti nell'area informatica e l'arricchimento dell'offerta formativa in materia per gli studenti; attua convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipa ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali. Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti affluenti al sistema informativo. La direzione generale si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dal Dipartimento per l'istruzione, dalle altre direzioni generali del Dipartimento per la programmazione e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e avvalendosi dei dati forniti dal Dipartimento per l'istruzione, dalle altre direzioni generali del Dipartimento per la programmazione e dagli uffici scolastici regionali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), per la legge finanziaria e per la legge di bilancio; assicura il supporto all'attivita' finalizzata alla predisposizione del rendiconto; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; effettua il monitoraggio dei flussi finanziari dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone gli aspetti contabili delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi e sui contratti integrativi nazionali, sulla base dei dati che gli uffici interessati sono tenuti a fornire. La direzione generale si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli uffici dei Dipartimenti svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, e all'adeguamento delle posizioni di stato del personale dei ruoli nazionali del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; all'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita'; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati ed alla verifica della loro corretta applicazione; alla mobilita'; al trattamento di quiescenza e previdenza con particolare riferimento ai rapporti con l'I.N.P.D.A.P. in materia pensionistica; ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e fornire indirizzi agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale al fine di realizzare la coerenza con i contratti integrativi nazionali; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale relativi al personale dell'amministrazione e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali, di cui all'articolo 4. Organizza incontri con analoghe strutture di altre pubbliche amministrazioni per uno scambio di esperienze e informazioni. La direzione generale si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4. 6. La direzione generale per gli affari internazionali svolge i compiti relativi alla cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica. Collabora alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; organizza e cura gli scambi di assistenti di lingua straniera. Realizza gli impegni connessi all'attuazione delle politiche di cooperazione dell'Unione europea. Cura i rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione; rappresenta l'amministrazione nelle diverse sedi internazionali e negli organismi dell'Unione europea. Promuove la partecipazione alle relative attivita' internazionali; coordina le attivita' di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria; cura i rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari. Promuove, in collaborazione con le altre direzioni generali, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Definisce i provvedimenti di orientamento ed indirizzo in materia di cooperazione internazionale e cooperazione europea, cura i rapporti con gli uffici scolastici regionali in materia internazionale; promuove intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale. Coordina il monitoraggio degli obiettivi europei. Rappresenta l'amministrazione nelle sedi interistituzionali finalizzate alla programmazione delle risorse comunitarie e alla definizione di piani di intervento per il raggiungimento degli obiettivi europei; individua le opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota. Predispone la programmazione e cura la gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; partecipa alla concertazione interistituzionale con le altre amministrazioni centrali, le regioni e le parti sociali in materia e ne cura le relative intese; provvede al controllo, al monitoraggio e alla certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei. Cura la pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali dei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. La direzione generale si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e' il seguente: "Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.". - Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.".
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| Art. 7 Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18. 2. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali. 3. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al Dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformita' dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza dal comma 6. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici. 4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione, sentito il Capo del Dipartimento per l'istruzione. 6. L'Ufficio scolastico provinciale, di cui al comma 2, svolge le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU. Esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Esso e' affidato a dirigente di livello dirigenziale non generale. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione amministrativa, il titolare dell'Ufficio scolastico provinciale si rapporta funzionalmente al direttore generale regionale. 7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 8. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 9: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 31 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 22 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 19 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 20 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 9. Il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. 2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della liberta' di insegnamento. 3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale. 4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione e' determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2. 7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo' prescindere dal parere. 8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento puo' prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale. 9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. 10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 11. I termini e le modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.". - Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente: "Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.". - Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda la nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 3. - Il testo dell'art. 9, del decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione, e' il seguente: "Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale. Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione. L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero. I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.".
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| Art. 8 Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigente ricompreso nelle aree funzionali del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ferme restando le dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali di cui al comma 1, al Servizio di controllo interno e' assegnato n. 1 ufficio di funzione dirigenziale generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza, all'Ufficio del Gabinetto del Ministro e' assegnato n. 1 ufficio di funzione dirigenziale generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza e agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro sono assegnati n. 14 uffici di funzione dirigenziale non generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza. |
| Art. 9 Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione, dell'articolo 117 della Costituzione.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis ...) . 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.". - Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, si vedano le note all'art. 7.
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| Art. 10 Norme finali e abrogazioni
1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione. 2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Tabella A (Prevista dall'articolo 8, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Personale dirigenziale:
Dirigente di prima fascia | 30* Dirigente di seconda fascia, amministrativi | 320** Dirigente di seconda fascia, tecnici; | 379 | ------ Totale | 729 *compreso un posto dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 e un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. **compresi 14 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Dotazione organica complessiva del personale non | dirigenziale: | --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - posizione economica C 3 | 1.000 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - posizione economica C 2 | 1.255 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - posizione economica C 1 | 1.829 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - posizione economica B 3 | 2.103 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - posizione economica B 2 | 1.796 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - posizione economica B 1 | 818 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale A - posizione economica A 1 | 583 --------------------------------------------------------------------- Totale | 9.384 --------------------------------------------------------------------- Totale complessivo |10.113
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Amato, Ministro dell'interno Chiti, Ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13
Note all'art. 10: - Il testo degli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e' il seguente: "Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - (Omissis ...). 3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.". "Art. 614 (Provveditorato agli studi). - (Omissis ...). 4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 e per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, si vedano le note alle premesse.
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