Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2007, n. 260
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;
Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: a) Ministro: il Ministro della pubblica istruzione; b) Ministero: il Ministero della pubblica istruzione; c) CNPI: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) ANSAS: l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; e) INVALSI: l'Istituto nazionale di valutazione, di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni; f) CNIPA: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni; g) OCSE: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
1960 e ratificata dalla legge 28 marzo 1962, n. 232.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante: Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organiz-zazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 marzo 2000, n. 67.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
2003, n. 319, recante: Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
2003, n. 270, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
Codice dell'amministrazione digitale e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, commi 7, 10, 23 e 25, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e' il seguente:
"Art. 1. - (Omissis).
7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508.
(Omissis)
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previdente.
(Omissis).
23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.
(Omissis).
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto
devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa
con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva
la rideterminazione degli organici quale risultante
dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 luglio 2006, recante: Competenze e Uffici del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 settembre 2006, n. 206.
- Il testo dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante: Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' il
seguente:
"159. All'art. 19, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono inserite le
seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,".
160. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai
direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'art. 19,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del
presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti
prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti
a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli
effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni
contenute nel presente comma si applicano anche ai
corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa
derivante dal presente comma e' compensata riducendo
automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'art.
24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di
incarichi dirigenziali corrispondente sul piano
finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una
riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per
cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento
per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli
incarichi precedentemente in essere.".
- Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 e da 601 a
625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e' il
seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al
comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per
la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20
milioni di euro per l'anno 2009.".
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti
dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.
602. Le disponibilita' iscritte nel Fondo di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso
dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio
successivo. La quota del predetto Fondo non ripartita
nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle
istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento
dell'offerta formativa e per la formazione del personale,
sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del
3 aprile 2006.
603. Tutti i collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che
abbiano le finalita' di cui all'art. 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti
ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi
univer-sitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e'
applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
prevista dall'art. 10, primo comma, numero 20, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima
classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
che abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002
e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine
di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera a) del comma 605 e' adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605
e' adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il
decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del
comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e
successive modificazioni, e' ridefinita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il
decreto e' adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al
biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in
particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e
successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal
precedente periodo, con il decreto di cui al presente
comma sono definiti criteri e requisiti per
l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall'art. 35, comma 5,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione predispone, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, un piano organico di mobilita',
relativamente al personale docente permanentemente inidoneo
ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale
piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le
amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio
utilizzate le professionalita' del predetto personale. In
connessione con la realizzazione del piano, il termine
fissato dalle disposizioni di cui al citato art. 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato
di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone
uno specifico piano di riconversione professionale del
personale docente in soprannumero sull'organico
provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo
personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di
insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio
compatibili con l'esperienza professionale maturata,
nonche' all'acquisizione del titolo di specializzazione per
l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del
personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle
istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione
europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne
l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il
Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a
Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei
allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in
raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza
pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione
pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali
nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di
sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e
di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione
centrale e periferica, e' definita con regolamento adottato
ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e
nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di
ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
(INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di
assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in
attesa della costituzione degli organi previsti dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu'
commissari straordinari. Con il regolamento di cui al
presente comma e' individuata la dotazione organica del
personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei
contingenti di personale gia' previsti per l'INDIRE e per
gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed
economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina,
altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove
selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo
precario, purche' costituite mediante procedure selettive
di natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la qualificazione
scientifica nonche' l'autonomia amministrativa
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato:
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal
Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore
triennio";
d) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente
e da otto membri, nel rispetto del principio di pari
opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti
dal Ministro tra esperti nei settori di competenza
dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati
effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato
all'acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre
membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie
competenze amministrative e scientifiche".
613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto
dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area V della dirigenza per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume
i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la
valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del
personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla
indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione
con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato
direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa
della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del
presente comma resta a disposizione delle istituzioni
scolastiche interessate.
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
della pubblica istruzione, gia' nominati dal competente
ufficio scolastico regionale, sono confermati fino
all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi
Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di
cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione
1° febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
le modalita' delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti
principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti
vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di
dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente
ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di
almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante
prove oggettive di carattere culturale e professionale, in
sostituzione dell'attuale preselezione per titoli;
svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi
tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di
una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio,
di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei
posti messi a concorso, con conseguente soppressione
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti
con esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al
regolamento medesimo.
619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato
entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione
si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di
concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso,
compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti
requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase
della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede,
altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli
altri candidati che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso
ma non vi abbiano partecipato perche' non utilmente
collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono
partecipare con esito positivo ad un apposito corso
intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con
le medesime modalita' di cui sopra, che si conclude
nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al
presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite
secondo l'ordine della graduatoria di merito.
620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono
conseguire economie di spesa per un importo complessivo non
inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro
1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni
a decorrere dall'anno 2009.
621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi
di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
curricula, possono essere concordati tra il Ministero della
pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e
progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che
concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e
progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di
criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento
dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico
2007/2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato
il suo particolare sistema della formazione professionale,
l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente
comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali
provinciali in abbinamento con adeguate forme di
apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal
comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione
e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto,
confermati i finanziamenti destinati dalla normativa
vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette
risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono
destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano
tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei
criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica
di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007
e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente
ai sensi del precedente periodo e' destinato al
completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei
competenti enti locali. Per le finalita' di cui al
precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale
interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti
uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del
finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento
delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo
denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima
regione.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 23, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, recante Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e'
il seguente:
"Art. 23 (Consiglio nazionale della pubblica
istruzione). - 1. Il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le
sezioni seconda e terza del consiglio superiore della
pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del
consiglio superiore delle antichita' e belle arti per
quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di
disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947,
n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e'
formato da settantaquattro componenti, secondo le
proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione:
a) quarantasette rappresentanti del personale docente
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine
e grado, esclusa l'universita', eletti dal personale
docente in servizio nelle predette scuole, cosi' ripartite:
quattro per la scuola materna, quattordici per la scuola
elementare, quattordici per la scuola media, undici per gli
istituti di istruzione secondaria superiore, tre per le
scuole di istruzione artistica, uno per le scuole statali
italiane all'estero;
b) tre rappresentanti del personale docente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute,
designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
d) tre rappresentanti dei presidi, di cui uno di
scuola media, uno di istituto di istruzione secondaria
superiore e uno di scuole di istruzione artistica, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
e) due rappresentanti dei direttori didattici, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
f) un rappresentante del personale dirigente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute,
designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali, eletti dal personale corrispondente in servizio
nelle predette scuole;
h) cinque rappresentanti del mondo dell'economia e
del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro;
i) due rappresentanti del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica
funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) due rappresentanti del consiglio universitario
nazionale, eletti nel suo seno;
m) tre rappresentanti complessivi del personale
docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per
le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua
slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti
dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un
rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi
dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il
parere sul progetto della provincia di modifica dei
programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri
del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale
non sono rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio
nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si
riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi
membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e
nei consigli per il contenzioso puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo e' valido, a tutti gli effetti,
come servizio di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di
cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono
effettuate con le modalita' di cui al successivo art. 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di
cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi
con le modalita' di cui al successivo art. 31 le relative
liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.".
- Per il testo dell'art. 1, commi 610 e 611, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione,
nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli
articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n.
282.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1993, n. 42.
- La legge 28 marzo 1962, n. 232, recante Ratifica ed
esecuzione degli Accordi istitutivi l'organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il
14 dicembre 1960 e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 18 maggio 1962.



 
Art. 2
Ministero della pubblica istruzione e sue articolazioni

1. Il Ministero e' articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei seguenti dipartimenti: a) dipartimento per l'istruzione; b) dipartimento per la programmazione.
2. I Dipartimenti sono articolati al loro interno nelle direzioni generali di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinati i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e periferica.
5. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, per lo svolgimento dei compiti che la legge attribuisce a tale funzione anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell'assiduita' della frequenza e della continuita' delle prestazioni da parte dei docenti. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 75, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - (Omissis ...).
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non
superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle
funzioni secondo criteri di omogeneita', coerenza e
completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello
non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di
servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a
tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse
comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai
compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed
affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi
centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano
tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.".



 
Art. 3
Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti

1. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti, in attuazione degli indirizzi del Ministro, dagli uffici da esso dipendenti. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
2. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
3. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5, commi 3 e 5, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis ...).
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
(Omissis ...).
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. (Abrogato).
3. Restano ferree le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".



 
Art. 4
Conferenza permanente dei Capi Dipartimento
e dei direttori generali

1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e quelli preposti agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' degli uffici centrali e periferici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, per assicurare il raccordo operativo tra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza in seduta plenaria e' presieduta dal Ministro che provvede a convocarla periodicamente e comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessita'. Il Ministro puo' delegare tali compiti al Vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato.
2. Il Capo Dipartimento, o i Capi Dipartimento, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza dandone previa comunicazione al Ministro. Le adunanze ristrette indette da entrambi i Capi Dipartimento sono presiedute alternativamente da uno dei due Capi Dipartimento.
3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza e' assicurato dalla Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, di cui all'articolo 6, comma 5.
 
Art. 5
Dipartimento per l'istruzione

1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola; definizione di indirizzi generali al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica in raccordo con il Dipartimento per la programmazione; riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; parita' scolastica e scuole paritarie e non paritarie; status dello studente; contrasto della dispersione scolastica ed attivita' di orientamento; attivita' di comunicazione istituzionale, nonche' attivita' e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; rapporti con gli organismi istituzionali aventi attribuzioni in materia di comunicazione; criteri generali per l'organizzazione della rete scolastica nel rispetto delle competenze degli enti territoriali; rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari ivi compresa la formazione tecnica superiore, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali; indirizzi in materia di educazione degli adulti; edilizia scolastica e sicurezza per le competenze attribuite all'amministrazione scolastica; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l'autonomia scolastica; b) direzione generale per il personale scolastico; c) direzione generale per lo studente, l'integrazione, la
partecipazione e la comunicazione; d) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni.
3. La direzione generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica svolge compiti relativi agli ordinamenti dell'istruzione ed alla definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie in cui si articolano gli ordinamenti stessi; al sistema delle scuole paritarie e non paritarie; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e tipologie dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; alla determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; agli indirizzi in materia di libri di testo; alla valutazione di sistema, in raccordo con la Direzione generale per gli studi, la programmazione e il sistema informativo; alle certificazioni ed al riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; agli adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato al termine dei corsi di studio conclusivi di istruzione secondaria superiore e di quelli per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale; alla vigilanza sull'INVALSI, sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e sugli altri enti per i quali tale vigilanza sia attribuita al Ministero della pubblica istruzione dalle disposizioni vigenti; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato; alla gestione delle convenzioni con soggetti esterni operanti con il mondo della scuola; alla definizione, in raccordo con gli altri uffici centrali, degli indirizzi generali di supporto all'autonomia degli istituti scolastici. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CNPI. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
4. La direzione generale per il personale scolastico svolge i compiti relativi: alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici e ai programmi delle relative prove concorsuali; agli indirizzi in materia di reclutamento del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e alla definizione dei parametri per la loro ripartizione a livello regionale; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; alla promozione e al coordinamento del monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale della scuola rilevandone esiti e criticita'; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione ed aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza; alla programmazione delle politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; ai rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, in materia di formazione; alla cura dei rapporti con l'INPDAP in materia pensionistica; alla cura delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole ed all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed alla normativa collegata, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; all'individuazione delle priorita' in materia di valutazione e promozione di appositi progetti. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione svolge i compiti relativi: alla materia dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; ai servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile; alle attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attivita' della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attivita'; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; alle azioni di contrasto della dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione; alle attivita' di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalita'; cura i rapporti con il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti; coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico. La direzione generale si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni cura: il sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente e dell'alternanza scuola-lavoro, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; le attivita' istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali, nonche' di percorsi e progetti di istruzione, formazione, lavoro. La direzione generale si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, recante Riordino del Centro europeo
dell'educazione, della biblioteca di documentazione
pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' il seguente:
"Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge
2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal
1° gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto
privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a
maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova
fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve
intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino
all'elezione del primo consiglio di amministrazione
successivo all'entrata in vigore dello statuto della
fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione
sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle
singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale
da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958,
n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2.".
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante Norme per
l'edilizia scolastica e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15.



 
Art. 6
Dipartimento per la programmazione

1. Il Dipartimento per la programmazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale, gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina del relativo rapporto di lavoro, del reclutamento e della formazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione, degli aspetti previdenziali; acquisti e affari generali; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica; cura l'acquisizione delle risorse finanziarie istituzionali e di quelle di fonte comunitaria. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Il Dipartimento per la programmazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli studi e la programmazione e per i
sistemi informativi; b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; c) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e
affari generali; d) direzione generale per gli affari internazionali.
3. La direzione generale per gli studi e la programmazione e per i sistemi informativi promuove e svolge attivita' di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema dell'istruzione per gli aspetti quantitativi e qualitativi strumentali al Governo del sistema medesimo; elabora studi ed analisi funzionali all'attivita' dei Dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre, in collaborazione con l'INVALSI ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti e del sistema nazionale di istruzione e l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni, e cura i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo al fine di assecondare flessibilmente le necessita' operative dell'Amministrazione; svolge tutti gli adempimenti contrattuali relativi pianificandoli con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; cura i rapporti con il C.N.I.P.A.; si rapporta con gli uffici centrali e periferici al fine di verificare la funzionalita' delle procedure e raccogliere suggerimenti sulla loro evoluzione; assicura la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e fornisce consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologie destinate alla didattica; provvede alla creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; promuove la formazione dei docenti nell'area informatica e l'arricchimento dell'offerta formativa in materia per gli studenti; attua convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipa ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali. Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti affluenti al sistema informativo. La direzione generale si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dal Dipartimento per l'istruzione, dalle altre direzioni generali del Dipartimento per la programmazione e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e avvalendosi dei dati forniti dal Dipartimento per l'istruzione, dalle altre direzioni generali del Dipartimento per la programmazione e dagli uffici scolastici regionali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), per la legge finanziaria e per la legge di bilancio; assicura il supporto all'attivita' finalizzata alla predisposizione del rendiconto; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; effettua il monitoraggio dei flussi finanziari dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone gli aspetti contabili delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi e sui contratti integrativi nazionali, sulla base dei dati che gli uffici interessati sono tenuti a fornire. La direzione generale si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, in coordinamento con gli uffici dei Dipartimenti svolge i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, e all'adeguamento delle posizioni di stato del personale dei ruoli nazionali del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; all'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita'; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati ed alla verifica della loro corretta applicazione; alla mobilita'; al trattamento di quiescenza e previdenza con particolare riferimento ai rapporti con l'I.N.P.D.A.P. in materia pensionistica; ai rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali e con il Garante per la concorrenza e il mercato; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e fornire indirizzi agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale al fine di realizzare la coerenza con i contratti integrativi nazionali; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale relativi al personale dell'amministrazione e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria della Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali, di cui all'articolo 4. Organizza incontri con analoghe strutture di altre pubbliche amministrazioni per uno scambio di esperienze e informazioni. La direzione generale si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 2 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.
6. La direzione generale per gli affari internazionali svolge i compiti relativi alla cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica. Collabora alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; organizza e cura gli scambi di assistenti di lingua straniera. Realizza gli impegni connessi all'attuazione delle politiche di cooperazione dell'Unione europea. Cura i rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di istruzione; rappresenta l'amministrazione nelle diverse sedi internazionali e negli organismi dell'Unione europea. Promuove la partecipazione alle relative attivita' internazionali; coordina le attivita' di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria; cura i rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari. Promuove, in collaborazione con le altre direzioni generali, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Definisce i provvedimenti di orientamento ed indirizzo in materia di cooperazione internazionale e cooperazione europea, cura i rapporti con gli uffici scolastici regionali in materia internazionale; promuove intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale. Coordina il monitoraggio degli obiettivi europei. Rappresenta l'amministrazione nelle sedi interistituzionali finalizzate alla programmazione delle risorse comunitarie e alla definizione di piani di intervento per il raggiungimento degli obiettivi europei; individua le opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota. Predispone la programmazione e cura la gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione; partecipa alla concertazione interistituzionale con le altre amministrazioni centrali, le regioni e le parti sociali in materia e ne cura le relative intese; provvede al controllo, al monitoraggio e alla certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei. Cura la pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali dei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali. La direzione generale si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 4.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale,
e' il seguente:
"Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.".
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, recante Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.".



 
Art. 7
Uffici scolastici regionali

1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali.
3. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al Dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformita' dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza dal comma 6. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione, sentito il Capo del Dipartimento per l'istruzione.
6. L'Ufficio scolastico provinciale, di cui al comma 2, svolge le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU. Esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Esso e' affidato a dirigente di livello dirigenziale non generale. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione amministrativa, il titolare dell'Ufficio scolastico provinciale si rapporta funzionalmente al direttore generale regionale.
7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
8. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 9: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 8
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n.
5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.
16 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna si articola in
n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si
articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle
funzioni tecnico-ispettive; g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 15
uffici dirigenziali non generali e in n. 31 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 8
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n.
22 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 8
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 5
uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.
16 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 13
uffici dirigenziali non generali e in n. 18 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 9
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 19
uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 20
uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 5
uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
9. Il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 233, recante Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime
pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
integrazione tra istruzione e formazione professionale, di
educazione permanente, di politiche compensative con
particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto
allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di
attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea
generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.".
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La
potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane
hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda la nota alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 75, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 3.
- Il testo dell'art. 9, del decreto del presidente
della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante Norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
di pubblica istruzione, e' il seguente:
"Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti del
personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale
ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al
Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il
riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa
esecutivo.".



 
Art. 8
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigente ricompreso nelle aree funzionali del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ferme restando le dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali di cui al comma 1, al Servizio di controllo interno e' assegnato n. 1 ufficio di funzione dirigenziale generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza, all'Ufficio del Gabinetto del Ministro e' assegnato n. 1 ufficio di funzione dirigenziale generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza e agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro sono assegnati n. 14 uffici di funzione dirigenziale non generale, con compiti di studio, ricerca e consulenza.
 
Art. 9
Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione, dell'articolo 117 della Costituzione.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - (Omissis
...) .
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.".
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, si
vedano le note all'art. 7.



 
Art. 10
Norme finali e abrogazioni

1. Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella A
(Prevista dall'articolo 8, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Personale dirigenziale:

Dirigente di prima fascia | 30* Dirigente di seconda fascia, amministrativi | 320** Dirigente di seconda fascia, tecnici; | 379
| ------ Totale
| 729 *compreso un posto dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 e un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. **compresi 14 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non | dirigenziale: | --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - posizione economica C 3 | 1.000 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - posizione economica C 2 | 1.255 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale C - posizione economica C 1 | 1.829 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - posizione economica B 3 | 2.103 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - posizione economica B 2 | 1.796 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale B - posizione economica B 1 | 818 --------------------------------------------------------------------- Area funzionale A - posizione economica A 1 | 583 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 9.384 ---------------------------------------------------------------------
Totale complessivo |10.113

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno
Chiti, Ministro per i rapporti con il
parlamento e le riforme istituzionali Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 13



Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, e' il seguente:
"Art. 613 (Ufficio scolastico regionale). - (Omissis
...).
3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei
locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli
impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento
e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia
in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo
onere e' ripartito fra tutte le province della
circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero
degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in
ciascuna di esse.".
"Art. 614 (Provveditorato agli studi). - (Omissis ...).
4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i
locali per il provveditorato agli studi e a provvedere
all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 e per il testo dell'art.
1, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, si
vedano le note alle premesse.



 
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