Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 gennaio 2008
Riconoscimento, al sig. Herthneck Kai Uwe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Herthneck Kai Uwe, nato il 30 agosto 1969 a Stoccarda (Germania), cittadino tedesco diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo inglese di psicologe ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologo;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in Psicologia» conseguito presso l'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna il 1° luglio 2003 e del titolo di «Magister Artium» conseguito presso l'Eberhard Karks Universitat Tubigen Fakultat fur philosphie und Geschichte» come attestato in data 28 ottobre 2005;
Preso atto che nella dichiarazione rilasciata dall'Autorita' competente tedesca si precisa che la laurea italiana in psicologia e il certificato di lavoro in Germania presso la clinica «De Ignis», furono considerate in Germania complete al fine di dare al sig. Herthneck Kai Uwe l'ammissione a corso di specializzazione di «psicologischer psychotherapeut», e che in base a tale ammissione il sig. Herthneck fu equiparato ai titolari di un «Diplom Psychologe» dell'indirizzo generale ed e', sempre secondo il parere dell'autorita' competente in possesso di tutti i requisiti obbligatori per l'esercizio della professione di psicologo dell'indirizzo assistenza, sostegno e consulenza psicologica;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 dicembre 2007;
Preso atto del conforme parere scritto in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Al sig. Herthneck Kai Uwe, nato il 30 agosto 1969 a Stoccarda (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, in Italia.
Roma, 10 gennaio 2008
Il direttore generale: Papa
 
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