Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2008 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 262 |
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Ritenuto di non accogliere talune condizioni poste dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la definizione di regole e criteri per l'accreditamento dei soggetti esterni all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle norme sulla certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni per l'accesso all'istruzione e formazione superiore; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie. 2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo delle capacita'. 3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 4. Il raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa. 5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e' tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunita' scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita» e' il seguente: «Art. 2. (Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a: (omissis); d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' il seguente: «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10. 1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli enti locali. 1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'art. 27, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,". 1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative norme di attuazione. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o), e' aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; c) all'art. 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)". 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento; b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3. 7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007. 8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo"; b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi; c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse. 8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. 8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007. 8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,". 8-sexies. Ai fini di cui all'art. 2878 del codice civile, ed in deroga all'art. 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita. 8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore. 8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo. 8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma. 8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma secondo modalita' conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 8-septies. 8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e' necessaria l'autentica notarile. 8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. 8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. 8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nelrispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.a. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni; b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.a., relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.a. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni. 8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.a. provvede direttamente o tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico". 8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocita'. 8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. 8-vicies semel. 1 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.». - Il testo dell'art. 69, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e' il seguente: «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 e dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Criteri e procedure 1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie. 2. L'eccellenza e' valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversita' e varieta', ad aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonche' a settori avanzati di carattere tecnico e professionale. 3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza e' organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificita' di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunita' determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilita'. 4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti. 5. Nella valorizzazione dell'eccellenza puo' essere altresi' considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validita' internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come puo' avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche. 6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si puo' inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi. |
| Art. 3. Organizzazione 1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverra' mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonche' olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale. 2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze gia' consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono concorrere alla individuazione delle eccellenze. 3. Il Ministero della pubblica istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma 4. 4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri: a) ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorita' scientifica significativa quale ad esempio universita', accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validita' ad ogni valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilita' delle azioni intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie; b) per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le esperienze gia' realizzate con particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la capillarita' della loro presenza territoriale, la capacita' operativa e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilita' di risorse organizzative e professionali; c) vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione, nonche' la pubblicita' dei risultati ottenuti. |
| Art. 4. Riconoscimenti e premi 1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e puo' dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilita' finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7: a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura; b) ammissione a tirocini formativi; c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualita' della formazione scolastica; d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; e) benefici di tipo economico; f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati. |
| Art. 5. Programma annuale 1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico. 2. Il programma annuale viene definito sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale. 3. Il programma annuale contiene: a) le discipline, le aree disciplinari ed i settori tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare; b) le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5, il cui conseguimento da' origine a riconoscimento; c) le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica; d) i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli organismi accreditati; e) il calendario delle iniziative, le modalita' di partecipazione; f) le procedure di confronto e di competizione e la loro organizzazione; g) le risorse finanziarie dedicate, la quota pro capite di incentivo che verra' assicurata agli studenti eccellenti, le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie. 4. Possono confluire nel programma le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, purche' promosse e realizzate dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione scolastica medesima. 5. Le competizioni incluse nel programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal Ministero; particolare attenzione sara' dedicata a competizioni con sviluppi anche internazionali. 6. Il programma annuale prevede le modalita' per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi. |
| Art. 6. Certificazione dei risultati di eccellenza 1. Il conseguimento di eccellenza da' sempre diritto a specifica certificazione, che e' condizione necessaria per conseguire gli incentivi di cui all'articolo 4 e le facilitazioni utili per i percorsi di istruzione e di formazione post-secondaria. 2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze. 3. I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti interessati. 4. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato. |
| Art. 7. Norme finali e finanziarie 1. Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione rendera' pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2. 2. Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le universita', le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese. 3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data della sua entrata in vigore. 4. All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse allo scopo stanziate in bilancio dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella ;
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 3 della citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni). - 1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000. 3. Sono abrogati: a) l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) l'art. 13, comma 4, e l'art. 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. 4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilita' di cui all'art. 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».
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