Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 262
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere talune condizioni poste dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, per la definizione di regole e criteri per l'accreditamento dei soggetti esterni all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle norme sulla certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. L'incentivazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo delle capacita'.
3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nella formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
4. Il raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del piano dell'offerta formativa.
5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e' tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunita' scientifiche ed accademiche ed a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita» e' il
seguente:
«Art. 2. (Delega in materia di percorsi di
orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e
di valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto
riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca e del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono
essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a:
(omissis);
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta
a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' il seguente:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i
licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di
cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo
n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono
soppresse le parole: "economico," e "tecnologico", e il
comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo
annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605,
lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la
conseguente riorganizzazione delle discipline di
insegnamento al fine di potenziare le attivita'
laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli
studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente,
all'art. 27, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico
e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e
d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, "poli
tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici
superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui
all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I "poli" sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
"poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi
da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o), e'
aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all'art. 147, comma 1, le parole: "e i-quater)"
sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: "costituito
dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione
secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei
licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso
e' il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti:
"Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1,
comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo
ciclo";
b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico"
fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo
tecnologico" fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno
riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1,
comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il
beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre
anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio,"
sono inserite le seguenti: "ovvero del comune dove e'
ubicata la sede di lavoro,".
8-sexies. Ai fini di cui all'art. 2878 del codice
civile, ed in deroga all'art. 2847 del codice civile, se il
creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o
finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni
derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente
alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione
garantita.
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al
debitore quietanza attestante la data di estinzione
dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa
data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza
alcun onere per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con proprio
provvedimento determina le modalita' di trasmissione della
comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via
telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa
dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a
qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore,
ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica
all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il
medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza
dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice
civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca
permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale
momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies
il conservatore, accertata la presenza della comunicazione
di cui al medesimo comma secondo modalita' conformi alle
previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della
comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo
e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque
conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies
non e' necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai
commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti
a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
legge di conversione e sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le
clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai
commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano
la nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e la cui
ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli
articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle
condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi
da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite
affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nelrispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in
merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV
S.p.a. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata
al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa'
TAV S.p.a., relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti
convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da
TAV S.p.a. con i general contractors in data 15 ottobre
1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive
modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.a.
provvede direttamente o tramite societa' del gruppo
all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla
normativa vigente, secondo la disciplina di cui al
comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita'
progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto
di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente
sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico".
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro
il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti
economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a
8-duodevicies, con particolare riferimento alla
realizzazione delle opere del Sistema alta velocita'.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. 1 . Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
- Il testo dell'art. 69, della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e'
il seguente:
«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, dell'art. 13 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7 e dell'art. 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Criteri e procedure
1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.
2. L'eccellenza e' valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversita' e varieta', ad aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonche' a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.
3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza e' organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificita' di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunita' determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilita'.
4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.
5. Nella valorizzazione dell'eccellenza puo' essere altresi' considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validita' internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come puo' avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.
6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si puo' inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
 
Art. 3.
Organizzazione
1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverra' mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonche' olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.
2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze gia' consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono concorrere alla individuazione delle eccellenze.
3. Il Ministero della pubblica istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma 4.
4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorita' scientifica significativa quale ad esempio universita', accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validita' ad ogni valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilita' delle azioni intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie;
b) per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le esperienze gia' realizzate con particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la capillarita' della loro presenza territoriale, la capacita' operativa e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilita' di risorse organizzative e professionali;
c) vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione, nonche' la pubblicita' dei risultati ottenuti.
 
Art. 4.
Riconoscimenti e premi
1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e puo' dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilita' finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7:
a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
b) ammissione a tirocini formativi;
c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualita' della formazione scolastica;
d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
e) benefici di tipo economico;
f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.
 
Art. 5.
Programma annuale
1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.
2. Il programma annuale viene definito sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.
3. Il programma annuale contiene:
a) le discipline, le aree disciplinari ed i settori tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare;
b) le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5, il cui conseguimento da' origine a riconoscimento;
c) le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica;
d) i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli organismi accreditati;
e) il calendario delle iniziative, le modalita' di partecipazione;
f) le procedure di confronto e di competizione e la loro organizzazione;
g) le risorse finanziarie dedicate, la quota pro capite di incentivo che verra' assicurata agli studenti eccellenti, le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie.
4. Possono confluire nel programma le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, purche' promosse e realizzate dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione scolastica medesima.
5. Le competizioni incluse nel programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal Ministero; particolare attenzione sara' dedicata a competizioni con sviluppi anche internazionali.
6. Il programma annuale prevede le modalita' per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.
 
Art. 6.
Certificazione dei risultati di eccellenza
1. Il conseguimento di eccellenza da' sempre diritto a specifica certificazione, che e' condizione necessaria per conseguire gli incentivi di cui all'articolo 4 e le facilitazioni utili per i percorsi di istruzione e di formazione post-secondaria.
2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite, le certificazioni delle stesse vengono rilasciate da parte dell'amministrazione scolastica, dei soggetti accreditati e delle scuole che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse nel programma annuale, ciascuna per le rispettive competenze.
3. I soggetti accreditati comunicano il riconoscimento di eccellenza alle scuole frequentate dagli studenti interessati.
4. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.
 
Art. 7.
Norme finali e finanziarie
1. Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della pubblica istruzione rendera' pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2.
2. Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le universita', le accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.
3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico in corso alla data della sua entrata in vigore.
4. All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse allo scopo stanziate in bilancio dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
;



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 11 gennaio
2007, n. 1, e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie
e abrogazioni). - 1. Per i candidati agli esami di Stato a
conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico
2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad
applicarsi, relativamente ai debiti formativi e
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico,
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme
contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi
di cui all'art. 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, come sostituito dall'art. 1 della presente legge,
si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di
euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto
e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l'art. 13, comma 4, e l'art. 14 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante dalla presente legge,
determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere
dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di
cui al comma 10 dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro
5.000.000 per l'incentivazione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad
euro 40.240.000, con la disponibilita' di cui all'art. 22,
comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad
euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro
38.950.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».



 
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