Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2008 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA |
DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2007 |
Modificazioni allo statuto. |
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Il RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca emanato con decreto rettorale n. 6243 dell'11 giugno 2003, e successive modifiche; Visto in particolare l'art. 45, comma 2, dello statuto, che individua l'organo preposto ad assumere le modifiche statutarie nel senato accademico; Vista la deliberazione del senato accademico del 10 settembre 2007, con la quale il medesimo organo ha approvato le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca; Vista la lettera prot. n. s - 0018966 del 15 ottobre 2007, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989; Vista la nota prot. n. 4526 del 14 dicembre 2007, del Ministero dell'universita' e della ricerca da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito sia di legittimita'; Ritenuto che si sia compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Universita'; Decreta: Sono emanate, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, come di seguito: Art. 1. Principi generali [Testo immutato]. |
| Art. 2. Liberta' di ricerca e di insegnamento - Diritto allo studio [Testo immutato]. |
| Art. 3. Autonomia della gestione [Testo immutato]. |
| Art. 4. Fonti normative 1. In applicazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario, l'Universita' adotta i regolamenti didattici, organizzativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, nonche' eventuali altri regolamenti. |
| Art. 5. Definizione [Testo immutato]. |
| Art. 6. Rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e di vigilanza. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile della attuazione delle loro deliberazioni. 2. Il rettore, in particolare: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attivita' e vigila sulla esecuzione delle rispettive delibere; b) emana lo statuto e i regolamenti dell'Universita', curandone la raccolta in forma ufficiale; c) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attivita', vigila sulla corretta applicazione delle norme universitarie e garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonche' i diritti degli studenti; d) esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente; e) firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al direttore amministrativo o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati; f) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile; g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente. 3. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la normativa vigente. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. 4. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori confermati, nonche' a quelli non confermati eletti nel consiglio di amministrazione; c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nella consulta del personale tecnico-amministrativo; d) ai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio degli studenti. 5. Le date delle votazioni per l'elezione del rettore sono fissate dal decano dell'Universita' in giorni non consecutivi. 6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la data della prima votazione e' compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa. 7. Il rettore e' eletto: a) nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; b) nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto; c) nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purche' vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti. 8. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', chi ha maggiore anzianita' anagrafica. |
| Art. 7. Pro-rettore e delegati del rettore 1. Il rettore nomina con proprio decreto il pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi d'impedimento o di assenza. In tutti i suddetti casi spettano al pro-rettore i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. 2. Il rettore puo' inoltre nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo suoi delegati per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti. 3. Il rettore puo' nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo suoi delegati con esclusivo potere di firma. 4. Il mandato del pro-rettore e dei delegati termina con quello del rettore che li ha nominati. |
| Art. 8. Senato accademico 1. Il senato accademico definisce la politica generale e le strategie di gestione e di sviluppo dell'Universita', esercitando tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' della medesima, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche, scientifiche e amministrative. 2. Il senato accademico, in particolare: a) formula i piani di sviluppo dell'Universita' e li trasmette al consiglio di amministrazione; b) definisce gli obiettivi e le priorita' per la predisposizione del bilancio di previsione, nonche' i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative delle risorse finanziarie, di personale tecnico-amministrativo e di spazi; c) promuove e coordina le attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita'; d) propone al consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alla ricerca e la loro ripartizione; e) delibera la ripartizione tra le facolta' dei fondi stanziati a bilancio per la copertura dei costi per professori e ricercatori; f) istituisce, su proposta delle facolta', i posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori universitari; g) delibera, sentito il consiglio degli studenti, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti stanziata a bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici, nonche' l'istituzione delle borse di studio e i criteri per l'assegnazione delle medesime, per gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari e per le altre forme di contribuzione economica; h) delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, e dirime le questioni di afferenza dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori; i) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui al comma 3, lettere c) e d); l) delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale numero programmato per i diversi corsi di studio; m) delibera l'attivazione e la disattivazione delle facolta', dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei master universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e delle altre iniziative didattiche, nonche' delle connesse strutture di servizio; n) delibera annualmente l'offerta formativa su proposta dei consigli di facolta'; o) delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; p) delibera i regolamenti d'ateneo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo il parere vincolante del consiglio di amministrazione sugli aspetti finanziari e contabili e ad eccezione di quelli indicati all'art. 9, comma 2, lettere f) e g); q) dirime le questioni di legittimita' sui regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca; r) designa i componenti del collegio dei revisori dei conti; s) approva le convenzioni nelle materie di sua competenza, fatto salvo il parere vincolante del consiglio di amministrazione sugli aspetti finanziari e contabili; t) approva la partecipazione dell'Universita' a forme associative ai sensi dell'art. 33, previa delibera del consiglio di amministrazione relativamente a eventuali quote di adesione; u) svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente. 3. Il senato accademico, rappresentativo delle diverse competenze che concorrono alla gestione delle strutture centrali e periferiche, e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi di facolta'; c) da quattro direttori di dipartimento eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori in altrettanti collegi costituiti da ciascuna delle seguenti aggregazioni dipartimentali: scienze giuridiche ed economico statistiche; scienze naturali; scienze mediche e bioscienze; scienze sociali, psicologiche e della formazione; d) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in altrettanti collegi costituiti da ciascuno dei seguenti settori: didattica; ricerca; amministrazione centrale; e) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa vigente. 4. I componenti eletti del senato accademico restano in carica tre anni accademici, a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. 5. Il pro-rettore partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico. 6. Il direttore amministrativo partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. |
| Art. 9. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione esercita, in conformita' allo statuto, le funzioni di indirizzo in materia amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale dell'Universita', fatti salvi i poteri di gestione riservati alle singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio e a ogni altro centro di responsabilita'. 2. Il consiglio di amministrazione, in particolare: a) delibera il bilancio preventivo e approva il rendiconto dell'Universita'; b) delibera, sulla base dei criteri fissati dal senato accademico, le assegnazioni delle risorse economiche ai centri di responsabilita', con finalita' autorizzativa della spesa; c) definisce gli obiettivi e i programmi della struttura amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti; d) delibera, sulla base dei criteri fissati dal senato accademico e tenendo conto delle compatibilita' economico finanziarie, l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari, gli esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio e degli assegni di ricerca, nonche' delle altre forme di contribuzione economica; e) delibera, sulla base dei criteri definiti dal senato accademico e sentito il direttore amministrativo, la distribuzione del personale tecnico-amministrativo fra le strutture amministrative, didattiche e scientifiche; f) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, il regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) delibera il regolamento di attuazione delle norme di legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; h) esprime il proprio parere vincolante in ordine ai profili concernenti la gestione amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale eventualmente disciplinati dagli altri regolamenti dell'Universita'; i) esercita le competenze dell'Universita' in tema di programmazione di opere pubbliche; delibera, sentito il senato accademico, il piano di sviluppo delle infrastrutture universitarie; l) approva i progetti delle opere da eseguirsi da parte dell'Universita'; m) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare una procedura a evidenza pubblica; n) approva i contratti relativi a forniture, servizi e lavori non rientranti nelle sfere di competenza dei singoli centri di responsabilita'; o) esprime parere vincolante sugli aspetti finanziari e contabili delle convenzioni approvate dal senato accademico ai sensi della lettera s), comma 2, dell'art. 8; p) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti d'ateneo. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) da tre rappresentanti eletti dei professori di prima fascia; c) da tre rappresentanti eletti dei professori di seconda fascia; d) da tre rappresentanti eletti dei ricercatori; e) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo; f) da tre rappresentanti eletti degli studenti; g) da un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della ricerca; h) da un massimo di quattro rappresentanti di soggetti pubblici o privati, che concorrano in via ordinaria alle spese di funzionamento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a un ammontare fissato dal senato accademico; i) dal direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 4. I rappresentanti di cui al comma 3, lettere b), c) e d), sono eletti dalle rispettive categorie, con il limite complessivo di non piu' di due rappresentanti per ciascuna facolta'. 5. I rappresentanti di cui al comma 3, lettera e), sono eletti in un collegio unico. 6. I rappresentanti di cui al comma 3, lettera f), sono eletti secondo la normativa vigente e sono aumentati di una unita' qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lettera h), siano in numero maggiore di due. 7. I rappresentanti di cui al comma 3, lettere g) e h), non possono essere dipendenti dell'Universita' e durano in carica sino alla scadenza del mandato dei rappresentanti di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), ancorche' nominati successivamente all'elezione di questi ultimi. 8. I componenti eletti del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. 9. Il pro-rettore partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione. |
| Art. 10. Regolamento di funzionamento 1. Ciascun Organo collegiale di governo adotta il proprio regolamento di funzionamento. |
| Art. 11. Collegio dei direttori di dipartimento 1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' composto da tutti i direttori di dipartimento dell'Universita'. 2. Il collegio elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 3. Il collegio puo' presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia di ricerca scientifica e di organizzazione dei dipartimenti. 4. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al collegio i dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma 3. |
| Art. 12. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Universita', nonche' alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi. 2. Il consiglio esprime parere: a) sul regolamento didattico d'ateneo; b) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale; c) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio. 3. Il consiglio puo' fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attivita' didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio. 4. Il consiglio e' composto da diciannove rappresentanti, di cui almeno uno per ciascuna facolta', eletti da tutti gli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita'. Le sedute del consiglio possono essere pubbliche, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 19. 5. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 6. Il consiglio resta in carica due anni solari. 7. Il rettore garantisce al consiglio le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti. |
| Art. 13. Consulta del personale tecnico-amministrativo 1. La consulta del personale tecnico-amministrativo e' composta da quindici rappresentanti del personale stesso ed e' presieduta dal componente eletto col maggior numero di voti; a parita' di voti, dal componente con maggiore anzianita' di servizio. La consulta elegge al proprio interno il segretario. 2. La consulta resta in carica tre anni accademici. 3. La consulta puo' presentare agli organi di governo documenti e proposte su questioni attinenti il personale tecnico-amministrativo. 4. La consulta, per quanto di sua competenza, esprime parere: a) sui piani di sviluppo dell'Universita' e lo trasmette al senato accademico ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 8; b) in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo; c) in merito ai regolamenti di interesse per il personale tecnico-amministrativo. 5. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma 3. |
| Art. 14. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico, per l'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 2. Il nucleo e' formato da sette componenti, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e uno studente nominato dal rettore su indicazione del consiglio degli Studenti. 3. Il nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 4. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivita', il nucleo adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario. 5. Il nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Universita' garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo puo' convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Universita', i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste. 6. Il nucleo esprime giudizi e formula pareri agli Organi di governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento. |
| Art. 15. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo, composto da esperti in materia giuridica e contabile che siano iscritti nel registro dei revisori contabili, cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. 2. Il collegio, in particolare: a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio; c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonche' proposte tendenti a conseguire migliori efficienza, efficacia ed economicita'; d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili; e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio; g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente. 3. Il collegio e' composto da cinque componenti effettivi di cui un magistrato della Corte dei conti con funzione di presidente, nominati con decreto del rettore su proposta del senato accademico. 4. Il collegio resta in carica tre anni solari, i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 5. Le riunioni del collegio sono valide, se partecipano almeno tre componenti. 6. Ai componenti del collegio e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennita' e di eventuali gettoni di presenza. 7. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri autonomi di spesa. 8. Il presidente del collegio o un suo delegato puo' assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. 9. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Universita', i componenti del consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Universita' o di componenti del consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Universita' e chi abbia liti pendenti ovvero attivita' contrattuali in corso con l'Universita'. 10. Nelle deliberazioni del collegio, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. |
| Art. 16. Comitato etico 1. Il comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignita', l'integrita', il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonche' di evitare che vengano arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni. A tale fine, il comitato esprime pareri motivati su richiesta di singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il comitato puo' promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilita' etica. 2. Il comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e condivisi dalla comunita' scientifica internazionale. 3. Il comitato ha composizione multidisciplinare ed e' costituito da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'ateneo. I componenti del comitato sono nominati con decreto del rettore. Il comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 4. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 5. I componenti del comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attivita'. Il comitato esprime le valutazioni di propria competenza con completa autonomia di giudizio, senza accettare indicazioni o direttive da parte di alcun altro organismo interno o esterno all'Universita'. |
| Art. 17. Comitato per le pari opportunita' 1. L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' per favorire e dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parita' per tutti coloro che lavorano e studiano nell'Universita'. 2. Il comitato ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunita' tra generi o altri fattori di discriminazione, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella progressione di carriera e nella formazione. Il comitato suggerisce altresi' le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti. Promuove inoltre attivita' di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Universita', un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunita'. 3. Il comitato puo' presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia di pari opportunita'. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al comitato i dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al periodo precedente. 4. Il comitato e' costituito dal delegato del rettore per i problemi di genere e le pari opportunita' con funzioni di presidente, da quattro componenti eletti tra il personale docente e quattro componenti eletti tra il personale tecnico-amministrativo, nella proporzione di due terzi donne e un terzo uomini; il delegato del rettore per i problemi di genere e le pari opportunita' e' posto in carico alla relativa quota. Fanno altresi' parte del comitato, due rappresentanti eletti degli studenti, di cui una studentessa e uno studente. Il comitato elegge al proprio interno il segretario. 5. Il comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. |
| Art. 18. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario: a) coordina e promuove le attivita' sportive a vantaggio degli studenti e del personale universitario; b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e delle risorse economico-finanziarie a esso assegnate; c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. 2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del rettore. 3. Il comitato e' composto: a) dal rettore o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti; c) da due rappresentanti eletti degli studenti; d) dal direttore amministrativo, o da un suo delegato, con funzioni di segretario; e) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo. 4. Il comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 5. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte a soggetti pubblici o privati mediante convenzioni. 6. Il comitato dovra' presentare ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'. 7. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonche' mediante altri eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario. |
| Art. 19. Regolamento di funzionamento 1. Ciascun organo di cui al presente Capo adotta un proprio regolamento di funzionamento che deve essere approvato dal senato accademico. |
| Art. 20. Facolta' [Testo immutato]. |
| Art. 21. Preside 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e cura l'attuazione delle sue delibere. Ha compiti di vigilanza sulle attivita' didattiche, anche al fine di garantire la congruita' dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi a essi attribuiti. Nomina, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico d'ateneo, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per le prove finali dei corsi di laurea e di laurea magistrale e ne fissa il calendario. E' responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi di facolta'. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente. 2. Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di prima fascia della facolta' stessa che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. Il preside resta in carica tre anni accademici, puo' essere confermato consecutivamente nell'incarico una sola volta; e' nominato con decreto del rettore. 3. L'elezione del preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti, a partire dalla seconda votazione. 4. Le sedute del consiglio di facolta' per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano della facolta'. 5. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il preside puo' richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una limitazione dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 6. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza, il preside puo' delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia a tempo pieno della propria facolta'. Il preside puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti del consiglio di facolta', secondo le norme indicate nel regolamento di facolta'. |
| Art. 22. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta' di cui all'art. 20. 2. Il consiglio, in particolare: a) avanza proposte agli Organi di governo e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attivita' culturali e formative secondo quanto previsto dalla normativa in argomento, sentiti, per quanto di loro pertinenza, i consigli di coordinamento didattico, ove istituiti, e fatte salve le competenze dei dipartimenti; b) propone al senato accademico eventuali modifiche del regolamento didattico d'ateneo, secondo quanto disposto dallo statuto; c) delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le modalita' di copertura e procede alle relative chiamate; d) delibera la destinazione dei posti di ricercatore di ruolo e le modalita' di copertura; delibera in merito al trasferimento dei ricercatori; e) approva annualmente l'offerta formativa, la programmazione della didattica e, sulla base delle indicazioni del coordinatore di cui all'art. 23 o del presidente del consiglio di coordinamento didattico interessato, definisce gli insegnamenti da attivare e le modalita' di copertura dei medesimi; f) determina annualmente, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentiti gli interessati, anche utilizzando opportuni parametri di comparazione delle attivita', gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori; da' pareri in merito alla richiesta di fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate; g) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori di ruolo e ai ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche presso altre sedi; h) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, inerenti la didattica nonche', per quanto di sua competenza, di quelli inerenti la ricerca; i) delibera la destinazione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alla facolta'; l) delibera il regolamento di facolta', predisposto in conformita' con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale d'ateneo. 3. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori confermati, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale della facolta' stessa. 4. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni solari in numero pari al quindici per cento dei componenti del consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. 5. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio sono fissate dal regolamento di facolta'. Salvo diversa indicazione da parte del regolamento stesso, i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianita' nel ruolo. 6. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle riunioni che comportino deliberazioni riguardanti le richieste e la destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione e le modalita' di copertura dei posti e le chiamate, nonche' le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. 7. Il regolamento di facolta' determina l'eventuale costituzione di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della facolta' e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la facolta'. |
| Art. 23. coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale 1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, i regolamenti delle singole facolta', ovvero, nel caso di corsi interfacolta', i regolamenti di ciascuna delle facolta' interessate, nello stabilire le modalita' di coordinamento dell'attivita' didattica dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati, prevedono la designazione di un coordinatore per ciascun corso di laurea e/o laurea magistrale. Il coordinatore sovrintende all'organizzazione dell'attivita' didattica. 2. Il coordinatore di un corso, istituito presso una sola facolta', viene eletto dal consiglio di facolta' a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti fra i professori di prima fascia titolari di insegnamenti del corso, appartenenti alla facolta'. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, puo' essere eletto un professore di seconda fascia. 3. Il coordinatore di un corso interfacolta' viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti fra i professori di prima fascia titolari d'insegnamenti del corso e appartenenti alle facolta' che hanno concorso alla sua istituzione, in un unico collegio costituito dai componenti dei rispettivi consigli di facolta', purche' abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le elezioni sono indette dal decano dei presidi delle stesse facolta' individuato secondo l'art. 47, comma 2. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, puo' essere eletto un professore di seconda fascia. 4. Il coordinatore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. |
| Art. 24. Consiglio di coordinamento didattico 1. Il regolamento di facolta', per procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale, puo' prevedere la costituzione di uno o piu' consigli di coordinamento didattico: a) di uno o piu' corsi di laurea della medesima classe o di classi affini; b) di uno o piu' corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini; c) di corsi di laurea e di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini. 2. Il consiglio, in particolare: a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del consiglio di facolta' per l'organizzazione del corso o dei corsi da esso coordinati; b) coordina le attivita' didattiche dei corsi che vi fanno capo e ne verifica annualmente l'efficienza e la funzionalita'; c) avanza proposte sull'attivazione e la disattivazione delle discipline di pertinenza; d) esamina i piani di studio presentati dagli studenti; e) propone l'attivazione di corsi integrativi agli insegnamenti ufficiali, di corsi di orientamento, di attivita' didattiche di sostegno, di attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico e informatico e di attivita' di tirocinio; f) formula al consiglio di facolta' proposte sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sull'utilizzo delle risorse per la didattica e sull'organizzazione degli insegnamenti. 3. Il consiglio e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al consiglio, nonche' da una rappresentanza degli studenti. 4. Per quanto riguarda i professori, anche a contratto, e i ricercatori, l'appartenenza al consiglio e' limitata all'anno accademico o agli anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal consiglio stesso. 5. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori non appartenenti alla facolta', i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti non vengono considerati ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. 6. Il consiglio e' presieduto da un presidente, che sovrintende e coordina le attivita' del corso o dei corsi che fanno capo al consiglio. 7. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di prima fascia del consiglio in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso a maggioranza assoluta dei votanti purche' abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 8. Il presidente e' nominato con decreto del rettore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. 9. I compiti di segretario vengono svolti dal professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia con la minore anzianita' nella stessa. 10. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al consiglio, sono eletti per due anni solari in numero pari al quindici per cento dei componenti del consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque. 11. Il regolamento di facolta' definisce a quale tipo di deliberazione puo' partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il consiglio; in ogni caso, gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori. Il regolamento di facolta' puo' determinare eventuali articolazioni del consiglio. 12. I regolamenti di facolta', per procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale al cui funzionamento concorrono piu' facolta', possono prevedere la costituzione di consigli di coordinamento didattico interfacolta', ai quali si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti. 13. La qualificazione di corso di studio interfacolta', con l'indicazione delle facolta' partecipanti, viene stabilita dal senato accademico. 14. Il consiglio di coordinamento didattico interfacolta' individua, sulla base del piano degli studi, le esigenze didattiche e gli insegnamenti da attivare e trasmette tali richieste alle facolta' partecipanti che, sentito il presidente del consiglio medesimo, provvedono a soddisfarle mediante l'assegnazione di compiti didattici oppure l'attribuzione di supplenze o contratti. |
| Art. 25. Scuole di specializzazione 1. L'Universita' puo' istituire scuole di specializzazione, in conformita' alla normativa vigente. 2. Le scuole sono istituite dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze, su proposta dei consigli delle facolta' interessate. 3. Organi della scuola sono il direttore e il consiglio della scuola. 4. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del consiglio della Scuola, tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purche' abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La designazione e' soggetta ad approvazione da parte dei consigli delle facolta' interessate. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; non puo' essere contemporaneamente direttore di altre scuole ed e' rieleggibile. 5. Il consiglio e' composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi. Detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti piu' propriamente professionalizzanti del corso di studi. L'Universita' si conforma, con appositi atti, alla normativa nazionale e regionale che disciplina i rapporti con il Sistema sanitario nazionale. |
| Art. 26. Alta formazione 1. L'Universita' ritiene proprio compito istituzionale promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata. 2. L'alta formazione si realizza, secondo la normativa vigente, con le seguenti forme: a) corsi di dottorato di ricerca, finalizzati all'approfondimento di metodologie per le attivita' di ricerca e della formazione scientifica di alta qualificazione; b) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione; c) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attivita' professionale e lavorativa di alta specializzazione; d) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali. 3. Sono definiti dal senato accademico, sulla base delle risorse a cio' destinate dal bilancio preventivo dell'Universita': a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi; b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio; c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi. 4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre Universita' e Centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati. 5. Ai fini del presente articolo il senato accademico approva programmi annuali di formazione nonche' specifiche iniziative promosse dalle facolta' e dai dipartimenti. 6. Al fine della migliore organizzazione delle attivita' di alta formazione, l'Universita' puo' istituire scuole di dottorato di ricerca ed eventuali idonee strutture amministrative. |
| Art. 27. Commissione didattica paritetica 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica paritetica. Essa: a) provvede all'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche; b) provvede alla verifica della congruita' dei contenuti dei corsi con gli obiettivi e i crediti formativi; c) esprime parere sull'offerta formativa della facolta'; d) propone le iniziative atte a migliorare l'organizzazione e i risultati della didattica; e) esprime parere sulla revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio. 2. La commissione e' presieduta da un responsabile designato dal consiglio di facolta' con mandato rinnovabile. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facolta', garantendo la presenza paritetica di docenti e studenti e prevedendo la rinnovabilita' dei mandati. |
| Art. 28. Esami 1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalita' di attribuzione dei voti sono stabilite per gli aspetti generali dal regolamento didattico d'ateneo, per gli aspetti specifici dai singoli regolamenti di facolta'. 2. La votazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione. Essi comunque non possono essere meno di due, tra i quali, con funzioni di presidente, il titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, un altro professore del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. Quando il numero dei commissari per gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni, nelle forme stabilite da ciascun regolamento di facolta', sotto la responsabilita' del presidente della commissione, in presenza dello stesso o di altro professore di ruolo componente della commissione che lo sostituisca. 3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea magistrale e' espressa in centodecimi. 4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione e' espressa in settantesimi. 5. L'Universita' garantisce la pubblicita' delle prove orali e la possibilita' di verifica di quelle scritte. |
| Art. 29. Dipartimento 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca scientifica nell'ambito dell'Universita'. 2. Il dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per metodo che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo a esso assegnato. 3. Ogni professore di ruolo o fuori ruolo e ogni ricercatore di ruolo deve afferire a uno e un solo dipartimento. 4. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della liberta' e dell'autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento. 5. La disciplina generale riguardante l'ordinamento dei dipartimenti e' contenuta nel regolamento generale d'Ateneo; la disciplina specifica e' contenuta nel regolamento interno di ciascun dipartimento, predisposto in conformita' con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo. 6. L'istituzione di un dipartimento avviene con decreto del rettore, in base alla richiesta motivata dei proponenti, su delibera del senato accademico e sentito il parere del consiglio di amministrazione. Ciascuna proposta di istituzione di un dipartimento deve offrire garanzie di coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici indicati e rispecchiare criteri di economicita' e di uso razionale dei servizi e delle risorse. 7. All'atto della costituzione del dipartimento devono afferirvi almeno venti tra professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori; almeno dodici di essi devono essere professori, tre dei quali di prima fascia. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che intendono afferire a un dipartimento gia' costituito presentano domanda, indirizzata al rettore, al direttore del dipartimento e per conoscenza al preside della facolta' di appartenenza. Il dipartimento delibera sulle richieste di afferenza entro sessanta giorni; decorso tale termine o in caso di rifiuto, il dipartimento di afferenza e' determinato con delibera del senato accademico. 8. In caso di istituzione di un nuovo dipartimento, il consiglio elegge il direttore entro trenta giorni dalla sua costituzione. 9. Qualora non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento di un dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il senato accademico, sentito il consiglio del dipartimento interessato, ne dispone la disattivazione. 10. Il dipartimento puo' costituire delle sezioni, ciascuna con un numero di afferenti non inferiore a cinque di cui almeno tre professori di ruolo, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che vi aderiscono, designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono organizzate secondo le modalita' definite dal regolamento del dipartimento. 11. Il dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia finanziaria e amministrativa ai sensi dello statuto, del regolamento generale d'Ateneo e del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal consiglio di amministrazione, nonche' dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. 12. Il dipartimento, con autonomia negoziale, secondo le norme stabilite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' svolgere attivita' di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonche' attivita' di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri. 13. Il dipartimento concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche dirette al conseguimento di titoli di studio. 14. Al dipartimento sono assicurate le funzioni di un Segretario amministrativo. Le assegnazioni di personale tecnico-amministrativo sono disposte dal consiglio di amministrazione in base alle richieste del dipartimento e tenuto conto dei criteri stabiliti dal senato accademico. 15. A ogni dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal consiglio di amministrazione, sulla base di parametri definiti dal senato accademico, che tengano conto del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori afferenti, della natura dei settori scientifico-disciplinari compresi nel dipartimento e di specifici indicatori di produttivita' scientifica e didattica. La dotazione finanziaria e' integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi. 16. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalita' definite dal regolamento del dipartimento. 17. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio di dipartimento e, ove prevista dal regolamento del dipartimento, la giunta. |
| Art. 30. Direttore di dipartimento 1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attivita' del dipartimento. Ha la responsabilita', con il Segretario amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del dipartimento, cura ed e' responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento; vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli conferisce. 2. Il direttore firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati, nei limiti delle deleghe rettorali e adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo. 3. Il direttore predispone annualmente, in collaborazione con il segretario amministrativo, e sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento, il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione programmatica e il conto consuntivo con la corrispondente relazione. 4. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di prima fascia del dipartimento che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal segretario amministrativo e dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facenti parte del consiglio di dipartimento ed e' nominato con decreto del rettore. Il mandato dura tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Nel caso di indisponibilita' di un professore di prima fascia, puo' essere eletto un professore di seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. L'elezione del direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Le sedute del consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate e presiedute dal decano del dipartimento. 5. In caso di assenza o impedimento del direttore di dipartimento, le sue funzioni sono svolte da un vice-direttore. 6. Il regolamento del dipartimento stabilisce le modalita' di nomina del vice-direttore tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilita' di un professore di prima fascia, puo' essere nominato un professore di seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina. |
| Art. 31. Consiglio di dipartimento [Testo immutato]. |
| Art. 32. Giunta di dipartimento [Testo immutato]. |
| Art. 33. Partecipazione dell'Universita' a forme associative 1. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare l'istituzione o l'adesione dell'Universita' a: a) centri di ricerca interuniversitari, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca che si esplichi mediante progetti permanenti o di durata pluriennale in collaborazione tra docenti di Universita' diverse; b) centri di ricerca interdipartimentali, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgano piu' dipartimenti dell'Universita'; c) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione; d) centri di servizio di Ateneo, finalizzati a sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto all'attivita' didattico-scientifica dell'Universita', di particolare complessita' e di interesse per piu' dipartimenti, facolta' o strutture amministrative; e) centri di servizio interuniversitari, aventi come finalita' l'erogazione di servizi tecnico-scientifici utilizzati da piu' Universita'. 2. L'Universita' nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali puo' partecipare a forme associative di seguito elencate: a) associazioni; b) comitati; c) fondazioni; d) consorzi; e) societa' consortili; f) societa' di capitale; g) enti di diritto pubblico. 3. Le modalita' di costituzione delle forme associative di cui al presente articolo sono disciplinate dal regolamento generale d'ateneo. |
| Art. 34. Rapporti con il sistema sanitario [Testo immutato]. |
| Art. 35. Linee della gestione amministrativa [Testo immutato]. |
| Art. 36. Forme dell'autonomia gestionale 1. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalita' previste dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', l'Universita' puo', in particolare: a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' o donazioni di qualsiasi natura e valore; b) utilizzare il proprio nome e quello delle proprie strutture nonche' i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari; c) stipulare transazioni; d) stipulare contratti di sponsorizzazione; e) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni o il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 2. L'Universita' non puo' aggiungere ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con destinazione predefinita da uno o da piu' centri di responsabilita'. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri aggiuntivi per l'Universita', il consiglio di amministrazione puo' rifiutare il finanziamento o sospendere l'accettazione dei fondi fino alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa all'Universita' o alle strutture interessate. 3. L'Universita' promuove, sostiene e pubblicizza le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche. 4. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i requisiti definiti dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con l'Universita' alla gestione delle attivita' culturali, di orientamento e di tutorato per gli studenti, nonche' a quella di eventuali altri servizi per i medesimi. 5. Ai fini di una migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, l'Universita' si avvale, per la gestione del contenzioso, di personale dipendente interno organizzato in apposite strutture, dell'Avvocatura dello Stato e di liberi professionisti. |
| Art. 37. Professionalita' del personale [Testo immutato]. |
| Art. 38. Organizzazione e bilancio [Testo immutato]. |
| Art. 39. Direttore amministrativo 1. L'incarico di direttore amministrativo, anche mediante la stipula di contratto di diritto privato, e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico. 2. Il direttore amministrativo, secondo la normativa vigente, deve essere scelto tra dirigenti delle Universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche. 3. L'incarico e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. In caso di responsabilita' grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo l'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con decreto motivato del rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato. 4. Il direttore amministrativo che e' il responsabile del personale tecnico-amministrativo dell'Universita', oltre a dirigere l'Amministrazione centrale: a) collabora con il rettore nella predisposizione dei piani pluriennali, del bilancio preventivo e della relativa relazione amministrativa; b) predispone i documenti del bilancio e coordina il budget economico dell'Universita'; c) propone al consiglio di amministrazione le linee organizzative e le modifiche dell'assetto organizzativo del personale; d) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo; e) propone le modifiche del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; f) liquida, ai fini del pagamento, le spese dell'Amministrazione centrale e delle strutture non dotate di autonomia amministrativo-contabile, con eventuale delega a strutture da lui dipendenti secondo le modalita' stabilite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) vigila sul corretto svolgimento delle spese; h) firma i contratti relativi a lavori, forniture e servizi; i) nomina i dirigenti, sulla base di criteri di scelta definiti da uno specifico regolamento, in attuazione di apposite delibere del consiglio di amministrazione; l) puo' assegnare la funzione vicaria; m) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli Organi di governo. |
| Art. 40. Disciplina dell'attivita' per l'amministrazione la finanza e la contabilita' [Testo immutato]. |
| Art. 41. Servizi centrali d'ateneo [Testo immutato]. |
| Art. 42. Biblioteca d'ateneo [Testo immutato]. |
| Art. 43. Decorrenza dell'anno accademico 1. L'anno accademico inizia il 1° ottobre. Il calendario delle attivita' didattiche e' definito dal senato accademico. |
| Art. 44. Norme di funzionamento 1. Ciascuna seduta degli organi collegiali e' valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di funzionamento e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validita' delle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 2. I componenti elettivi degli organi collegiali dell'Universita' che non partecipano alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono componenti decadono dalla carica. 3. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 4. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le sedute sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo o dei regolamenti di funzionamento. I dispositivi delle delibere degli organi sono pubblici. |
| Art. 45. Incompatibilita' 1. Le cariche di componente del senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione non sono compatibili fra loro a eccezione della funzione di presidente svolta dal rettore. Per le rappresentanze degli studenti, la presenza in senato accademico o in consiglio di amministrazione e' incompatibile con la rappresentanza in consigli di facolta'. 2. Le cariche di rettore, di pro-rettore, di preside di facolta', di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, di coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale, di direttore di centro autonomo di spesa, di componente del nucleo di valutazione e di componente del collegio dei revisori dei conti non sono cumulabili. 3. La carica di componente del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti non e' cumulabile con altre cariche di governo o di coordinamento. |
| Art. 46. Termine di svolgimento delle elezioni 1. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche e quelle conseguenti a cessazione anticipata dalla carica, si svolgono entro la scadenza del mandato. |
| Art. 47. Indizione delle elezioni 1. Le elezioni per il rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato; esse si concludono non oltre il mese di giugno, fissandosi la data della prima votazione tra il quindici e il trentuno maggio. Le elezioni per il preside di facolta', il presidente di consiglio di coordinamento didattico, il coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale, il direttore di dipartimento e il direttore di scuola di specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. 2. Le elezioni alle cariche degli organi di cui al comma 1, sono indette dal decano, cioe' dal professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di parita', con maggiore anzianita' anagrafica. 3. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Universita' sono indette dal rettore, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. 4. Le elezioni della componente studentesca sono indette dal rettore, sentito il consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. |
| Art. 48. Ineleggibilita' 1. Salvo quanto previsto dall'art. 51, per tutte le cariche elettive dell'Universita' non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica, la rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. |
| Art. 49. Candidatura obbligatoria 1. Negli organi elettivi dell'Universita' di cui al Capo II, l'elettorato passivo e' attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo. |
| Art. 50. Votazioni 1. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo, la votazione e' valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Le designazioni elettive negli organi collegiali dell'Universita' avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unita' superiore. 3. In caso di parita' di voti risulta eletto: a) per i docenti, il piu' anziano nel ruolo, e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente; b) per il personale tecnico-amministrativo, il piu' anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente; c) per gli studenti, il piu' anziano anagraficamente. |
| Art. 51. Cessazione anticipata del mandato 1. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro di un componente eletto degli organi collegiali dell'Universita' subentra il primo dei non eletti nel medesimo collegio e nella stessa lista. Nelle more della sostituzione non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo. 2. Nel caso in cui la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro riguardi il mandato di rettore, di preside di facolta', di direttore di dipartimento, di direttore di scuola di specializzazione, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, di coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale, si provvede per il rettore all'indizione delle elezioni entro trenta giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi sessanta giorni; per il preside di facolta', il direttore di dipartimento e il direttore di scuola di specializzazione all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del subentrante sono svolte dal relativo decano. |
| Art. 52. Durata del mandato dei componenti eletti degli organi collegiali e degli organi monocratici eletti in caso di cessazione anticipata 1. Nei casi indicati dall'art. 51, comma 1, il mandato del subentrante negli organi collegiali dell'Universita' dura fino alla scadenza del mandato dell'organo. 2. Nei casi indicati dall'art. 51, comma 2, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico in cui e' avvenuta l'elezione. 3. Nei casi indicati dall'art. 51, commi 1 e 2, il mandato dell'uscente e del subentrante e' considerato intero mandato, solo se il periodo svolto e' pari o superiore ai due terzi della durata ordinaria del mandato. |
| Art. 53. Indennita' 1. Il rettore, il pro-rettore, i presidi, i direttori di dipartimento, i componenti del nucleo di valutazione, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i componenti elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione percepiscono per ciascuna carica indennita' fissate dal consiglio di amministrazione e non cumulabili tra loro. 2. Tali indennita' sono deliberate in conformita' alla normativa vigente. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta, sentito il senato accademico. |
| Art. 54. Modifica dello statuto 1. Possono avanzare proposte di revisione dello statuto il rettore, i componenti del senato accademico, il consiglio di amministrazione, la consulta del personale tecnico-amministrativo, il consiglio degli studenti, il collegio dei direttori di dipartimento, il comitato per le pari opportunita' e i consigli di facolta' e di dipartimento. 2. Le modifiche statutarie sono assunte dal senato accademico con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
| Art. 55. Entrata in vigore 1. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
| Art. 56. Entrata in vigore dello statuto 1. Lo statuto e' emanato con decreto del rettore. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il decreto di cui al comma precedente, il rettore provvede ad emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. L'entrata in vigore delle modifiche di statuto comportano l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari o elettorali. |
| Art. 57. Durata del mandato dei componenti 1. Le disposizioni relative all'art. 52 si applicano anche ai mandati in corso. |
| Art. 58. Rettore 1. Il rettore, in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto, continua a svolgere le sue funzioni fino alla conclusione del suo mandato. 2. Ai fini dei limiti alla rieleggibilita' immediata, per la carica di rettore non si considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in corso. |
| Art. 59. Aggregazioni dipartimentali 1. Le disposizioni relative ai quattro direttori di dipartimento eletti in rappresentanza delle aggregazioni dipartimentali si applicano a partire dal nuovo mandato del senato accademico, e cioe' dal 1° ottobre 2009. |
| Art. 60. Collegio dei direttori di dipartimento 1. Il collegio dei direttori di dipartimento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di statuto, si riunisce per eleggere il presidente e il segretario. |
| Art. 61. Consiglio degli studenti 1. Le elezioni del presidente e del segretario del consiglio degli studenti si svolgono nella prima seduta del consiglio stesso eletto per il biennio solare 2008-2009. |
| Art. 62. Consulta del personale tecnico amministrativo 1. La consulta del personale tecnico - amministrativo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di statuto, si riunisce per eleggere il segretario. |
| Art. 63. Nucleo di valutazione 1. Il rettore, sentito il consiglio degli studenti, nomina il rappresentante degli studenti all'interno del nucleo a partire dal triennio accademico 2009/2011. |
| Art. 64. Collegio dei revisori dei conti 1. Ai fini dei limiti alla riconferma immediata, per i componenti del collegio dei revisori dei conti non si considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in corso. |
| Art. 65. Comitato per le pari opportunita' 1. Le disposizioni di cui all'art. 17 sono efficaci dalla data di entrata in vigore delle modifiche di statuto in subordine all'espletamento dell'ordinario procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Universita'. |
| Art. 66. Regolamento 1. Gli organi di cui al Capo III che si siano dotati di un proprio regolamento di funzionamento non approvato dal senato accademico, dovranno sottoporlo alla sua approvazione entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore delle modifiche di statuto. |
| Art. 67. Dipartimento sezioni 1. Il limite numerico degli afferenti a ciascun dipartimento e a ciascuna sezione del dipartimento non si applica ai dipartimenti istituiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto. |
| Art. 68. Laurea magistrale 1. Nello statuto laddove si legge laurea magistrale deve intendersi anche laurea specialistica. |
| Art. 69. Assistenti 1. Le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Universita' concernenti i ricercatori o i ricercatori confermati si applicano anche agli assistenti di ruolo a esaurimento salvo diversa disposizione. |
| Allegato TESTO COORDINATO CON LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE
Statuto dell'Universita' degli studi di Milano - Bicocca Capo I Disposizioni fondamentali Art. 1. Principi generali 1. L'Universita' degli studi di Milano - Bicocca (d'ora in avanti: Universita) e' una comunita' ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica. Fini primari sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica, l'istruzione superiore, la formazione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarieta' internazionale. 2. L'Universita' si propone di favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e alla cooperazione e interazione con altre culture, con la partecipazione a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', di docenti, studenti e personale tecnico - amministrativo. 3. L'Universita', in conformita' ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico e di genere; assicura inoltre pari opportunita' sotto ogni profilo. 4. L'Universita' svolge le sue funzioni istituzionali in conformita' agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della liberta' dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali. 5. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione regionale sanitaria. Al fine di garantire una appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa si propone di stipulare rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonche' con soggetti pubblici o privati. 6. L'Universita' organizza al suo interno la valutazione del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali e, anche attraverso il decentramento amministrativo, informa la propria azione all'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicita' e partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza; impronta inoltre l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai principi dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. 7. L'Universita' persegue lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti. Art. 2. Liberta' di ricerca e di insegnamento. Diritto allo studio 1. L'Universita' garantisce a professori e ricercatori liberta' e autonomia nella scelta degli indirizzi, nell'organizzazione e nella conduzione degli studi. Realizza adeguate strutture e supporti tecnici consentendone il piu' ampio utilizzo. Favorisce l'accesso ai finanziamenti e definisce le modalita' di distribuzione delle risorse assegnate dal bilancio di Ateneo o provenienti da soggetti esterni. Promuove la collaborazione interdisciplinare e interateneo. Verifica la produttivita' scientifica e il corretto utilizzo delle risorse. Garantisce a professori e ricercatori periodi di attivita' destinati alla sola ricerca. 2. L'Universita' favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere apprendimento critico, motivazione all'approfondimento e alla ricerca, confronto di idee. Garantisce la liberta' di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione, nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione degli studi. Persegue la qualita' e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca, promuovendo ogni possibile attivita' di orientamento, informazione e sostegno agli studenti e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti. 3. L'Universita' promuove ogni possibile iniziativa per rendere effettivo il diritto allo studio. Predispone, in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio anche per gli studenti portatori di handicap. Organizza attivita' di orientamento e di tutorato, favorisce e sostiene le attivita' organizzate e gestite dagli studenti intese a rendere piu' produttivo lo studio e a promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative. 4. L'Universita', oltre allo svolgimento dell'insegnamento nei diversi livelli previsti dall'ordinamento, puo' partecipare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati all'aggiornamento professionale e permanente. Art. 3. Autonomia della gestione 1. L'Universita' gestisce in autonomia le attivita' necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali nei limiti della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda sia le modalita' di finanziamento sia le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati. Art. 4. Fonti normative 1. In applicazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario, l'Universita' adotta i regolamenti didattici, organizzativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, nonche' eventuali altri regolamenti. Capo II Organi di governo Art. 5. Definizione 1. Gli organi di governo dell'Universita' sono il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Art. 6. R e t t o r e 1. Il rettore rappresenta l'Universita' a ogni effetto di legge e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e di vigilanza. Promuove e attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. Assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile della attuazione delle loro deliberazioni. 2. Il rettore, in particolare: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attivita' e vigila sulla esecuzione delle rispettive delibere; b) emana lo statuto e i regolamenti dell'Universita', curandone la raccolta in forma ufficiale; c) impartisce le direttive per assicurare il buon andamento delle attivita', vigila sulla corretta applicazione delle norme universitarie e garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, nonche' i diritti degli studenti; d) esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente; e) firma gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto, atto o convenzione la cui sottoscrizione non sia affidata al direttore amministrativo o ai responsabili delle strutture decentrate, in quanto delegati; f) adotta, in situazioni di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile; g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente. 3. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia dell'Universita' che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione ed e' nominato secondo la normativa vigente. Il rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. 4. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori confermati, nonche' a quelli non confermati eletti nel consiglio di amministrazione; c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nella consulta del personale tecnico - amministrativo; d) ai rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel consiglio degli studenti. 5. Le date delle votazioni per l'elezione del rettore sono fissate dal decano dell'Universita' in giorni non consecutivi. 6. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la data della prima votazione e' compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa. 7. Il rettore e' eletto: a) nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; b) nella terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, purche' alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto; c) nella quarta votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti, purche' vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In ognuna delle votazioni, si procede comunque allo spoglio dei voti. 8. E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', e' eletto chi ha maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', chi ha maggiore anzianita' anagrafica. Art. 7. Pro-rettore e delegati del rettore 1. Il rettore nomina con proprio decreto il pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con compiti di supplenza in tutte le sue funzioni nei casi d'impedimento o di assenza. In tutti i suddetti casi spettano al pro-rettore i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. 2. Il rettore puo' inoltre nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo suoi delegati per l'assolvimento di specifiche funzioni o particolari compiti. 3. Il rettore puo' nominare fra i professori di ruolo e fuori ruolo suoi delegati con esclusivo potere di firma. 4. Il mandato del pro-rettore e dei delegati termina con quello del rettore che li ha nominati. Art. 8. senato accademico 1. Il senato accademico definisce la politica generale e le strategie di gestione e di sviluppo dell'Universita', esercitando tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' della medesima, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche, scientifiche e amministrative. 2. Il senato accademico, in particolare: a) formula i piani di sviluppo dell'Universita' e li trasmette al consiglio di amministrazione; b) definisce gli obiettivi e le priorita' per la predisposizione del bilancio di previsione, nonche' i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative delle risorse finanziarie, di personale tecnico - amministrativo e di spazi; c) promuove e coordina le attivita' didattiche e scientifiche dell'Universita'; d) propone al consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da destinare alla ricerca e la loro ripartizione; e) delibera la ripartizione tra le facolta' dei fondi stanziati a bilancio per la copertura dei costi per professori e ricercatori; f) istituisce, su proposta delle facolta', i posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori universitari; g) delibera, sentito il consiglio degli studenti, la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti stanziata a bilancio per il potenziamento delle strutture e dei servizi didattici, nonche' l'istituzione delle borse di studio e i criteri per l'assegnazione delle medesime, per gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari e per le altre forme di contribuzione economica; h) delibera la costituzione, la modifica e l'eventuale disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, e dirime le questioni di afferenza dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori; i) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione delle aggregazioni dipartimentali e dei settori di cui al comma 3, lettere c) e d); l) delibera, nell'ambito della normativa vigente, l'eventuale numero programmato per i diversi corsi di studio; m) delibera l'attivazione e la disattivazione delle facolta', dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei master universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e delle altre iniziative didattiche, nonche' delle connesse strutture di servizio; n) delibera annualmente l'offerta formativa su proposta dei consigli di facolta'; o) delibera l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca; p) delibera i regolamenti d'ateneo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo il parere vincolante del consiglio di amministrazione sugli aspetti finanziari e contabili e ad eccezione di quelli indicati all'art. 9, comma 2, lettere f) e g); q) dirime le questioni di legittimita' sui regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca; r) designa i componenti del collegio dei revisori dei conti; s) approva le convenzioni nelle materie di sua competenza, fatto salvo il parere vincolante del consiglio di amministrazione sugli aspetti finanziari e contabili; t) approva la partecipazione dell'Universita' a forme associative ai sensi dell'art. 33, previa delibera del consiglio di amministrazione relativamente a eventuali quote di adesione; u) svolge tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente. 3. Il senato accademico, rappresentativo delle diverse competenze che concorrono alla gestione delle strutture centrali e periferiche, e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi di facolta'; c) da quattro direttori di dipartimento eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori in altrettanti collegi costituiti da ciascuna delle seguenti aggregazioni dipartimentali: scienze giuridiche ed economico-statistiche; scienze naturali; scienze mediche e bioscienze; scienze sociali, psicologiche e della formazione; d) da tre rappresentanti del personale tecnico - amministrativo eletti in altrettanti collegi costituiti da ciascuno dei seguenti settori: didattica; ricerca; amministrazione centrale; e) da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo la normativa vigente. 4. I componenti eletti del senato accademico restano in carica tre anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. 5. Il pro-rettore partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico. 6. Il direttore amministrativo partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. Art. 9. consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione esercita, in conformita' allo Statuto, le funzioni di indirizzo in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Universita', fatti salvi i poteri di gestione riservati alle singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio e a ogni altro centro di responsabilita'. 2. Il consiglio di amministrazione, in particolare: a) delibera il bilancio preventivo e approva il rendiconto dell'Universita'; b) delibera, sulla base dei criteri fissati dal senato accademico, le assegnazioni delle risorse economiche ai centri di responsabilita', con finalita' autorizzativa della spesa; c) definisce gli obiettivi e i programmi della struttura amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti; d) delibera, sulla base dei criteri fissati dal senato accademico e tenendo conto delle compatibilita' economico finanziarie, l'ammontare delle tasse e degli altri contributi universitari, gli esoneri dalle tasse e dai contributi, l'importo delle borse di studio e degli assegni di ricerca, nonche' delle altre forme di contribuzione economica; e) delibera, sulla base dei criteri definiti dal senato accademico e sentito il direttore amministrativo, la distribuzione del personale tecnico amministrativo fra le strutture amministrative, didattiche e scientifiche; f) delibera, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) delibera il regolamento di attuazione delle norme di legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; h) esprime il proprio parere vincolante in ordine ai profili concernenti la gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale eventualmente disciplinati dagli altri regolamenti dell'Universita'; i) esercita le competenze dell'Universita' in tema di programmazione di opere pubbliche; delibera, sentito il senato accademico, il piano di sviluppo delle infrastrutture universitarie; l) approva i progetti delle opere da eseguirsi da parte dell'Universita'; m) delibera i bandi per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei casi in cui sia necessario attivare una procedura a evidenza pubblica; n) approva i contratti relativi a forniture, servizi e lavori non rientranti nelle sfere di competenza dei singoli centri di responsabilita'; o) esprime parere vincolante sugli aspetti finanziari e contabili delle convenzioni approvate dal senato accademico ai sensi della lettera s), comma 2, dell'art. 8; p) esercita tutte le altre competenze previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) da tre rappresentanti eletti dei professori di prima fascia; c) da tre rappresentanti eletti dei professori di seconda fascia; d) da tre rappresentanti eletti dei ricercatori; e) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo; f) da tre rappresentanti eletti degli studenti; g) da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca; h) da un massimo di quattro rappresentanti di soggetti pubblici o privati, che concorrano in via ordinaria alle spese di funzionamento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a un ammontare fissato dal senato accademico; i) dal direttore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario, assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato. 4. I rappresentanti di cui al comma 3, lettere b), c) e d), sono eletti dalle rispettive categorie, con il limite complessivo di non piu' di due rappresentanti per ciascuna facolta'. 5. I rappresentanti di cui al comma 3, lettera e), sono eletti in un collegio unico. 6. I rappresentanti di cui al comma 3, lettera f), sono eletti secondo la normativa vigente e sono aumentati di una unita' qualora i rappresentanti di cui al comma 3, lettera h), siano in numero maggiore di due. 7. I rappresentanti di cui al comma 3, lettere g) e h), non possono essere dipendenti dell'Universita' e durano in carica sino alla scadenza del mandato dei rappresentanti di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), ancorche' nominati successivamente all'elezione di questi ultimi. 8. I componenti eletti del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. 9. Il pro-rettore partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione. Art. 10. Regolamento di funzionamento 1. Ciascun organo collegiale di governo adotta il proprio regolamento di funzionamento. Capo III Organi rappresentativi, consultivi e di controllo Art. 11. Collegio dei direttori di Dipartimento 1. Il collegio dei direttori di dipartimento e' composto da tutti i direttori di dipartimento dell'Universita'. 2. Il collegio elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 3. Il collegio puo' presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia di ricerca scientifica e di organizzazione dei dipartimenti. 4. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al collegio i dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma 3. Art. 12. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' la struttura preposta all'organizzazione autonoma degli studenti dell'Universita', nonche' alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi. 2. Il consiglio esprime parere: a) sul regolamento didattico d'Ateneo; b) sulla determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale; c) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio. 3. Il consiglio puo' fare proposte e sollecitare inchieste conoscitive a tutti gli organi accademici su argomenti inerenti l'attivita' didattica, i servizi per gli studenti e il diritto allo studio. 4. Il consiglio e' composto da diciannove rappresentanti, di cui almeno uno per ciascuna facolta', eletti da tutti gli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita'. Le sedute del consiglio possono essere pubbliche, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 19. 5. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 6. Il consiglio resta in carica due anni solari. 7. Il rettore garantisce al consiglio le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti. Art. 13. Consulta del personale tecnico-amministrativo 1. La consulta del personale tecnico-amministrativo e' composta da quindici rappresentanti del personale stesso ed e' presieduta dal componente eletto col maggior numero di voti; a parita' di voti, dal componente con maggiore anzianita' di servizio. La consulta elegge al proprio interno il segretario. 2. La consulta resta in carica tre anni accademici. 3. La consulta puo' presentare agli organi di governo documenti e proposte su questioni attinenti il personale tecnico-amministrativo. 4. La consulta, per quanto di sua competenza, esprime parere: a) sui piani di sviluppo dell'Universita' e lo trasmette al senato accademico ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art. 8; b) in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo; c) in merito ai regolamenti di interesse per il personale tecnico amministrativo. 5. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al comma 3. Art. 14. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico, per l'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 2. Il nucleo e' formato da sette componenti, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e uno studente nominato dal rettore su indicazione del Consiglio degli Studenti. 3. Il nucleo resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 4. Ai fini dello svolgimento delle proprie attivita', il nucleo adotta idonei parametri di riferimento, ivi compresi quelli fissati dagli organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario. 5. Il nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Universita' garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo puo' convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Universita', i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste. 6. Il nucleo esprime giudizi e formula pareri agli organi di governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento. Art. 15. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo, composto da esperti in materia giuridica e contabile che siano iscritti nel registro dei revisori contabili, cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'. 2. Il collegio, in particolare: a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio; c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonche' proposte tendenti a conseguire migliori efficienza, efficacia ed economicita'; d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili; e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; f) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita', sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio; g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente. 3. Il collegio e' composto da cinque componenti effettivi di cui un magistrato della Corte dei conti con funzione di presidente, nominati con decreto del rettore su proposta del senato accademico. 4. Il collegio resta in carica tre anni solari, i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 5. Le riunioni del collegio sono valide, se partecipano almeno tre componenti. 6. Ai componenti del collegio e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di un'indennita' e di eventuali gettoni di presenza. 7. I componenti del collegio, anche singolarmente, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Universita' e dei centri autonomi di spesa. 8. Il presidente del collegio o un suo delegato puo' assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. 9. Non possono essere componenti del collegio i dipendenti dell'Universita', i componenti del consiglio di amministrazione, chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti dell'Universita' o di componenti del consiglio di amministrazione, chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti la nomina, incarichi di docenza, professionali o di consulenza dall'Universita' e chi abbia liti pendenti ovvero attivita' contrattuali in corso con l'Universita'. 10. Nelle deliberazioni del collegio, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Art. 16. Comitato etico 1. Il comitato etico ha il compito di tutelare i diritti, la dignita', l'integrita', il benessere fisico e psicologico di esseri umani coinvolti in ricerche, nonche' di evitare che vengano arrecate inutili sofferenze agli animali nello svolgimento di sperimentazioni. A tale fine, il comitato esprime pareri motivati su richiesta di singoli ricercatori o di strutture didattiche e scientifiche. Il comitato puo' promuovere inoltre la riflessione, la formazione e la discussione pubblica per favorire lo sviluppo di una sensibilita' etica. 2. Il comitato si ispira ai criteri di valutazione specifici per le diverse aree disciplinari, accettati in sede internazionale e condivisi dalla comunita' scientifica internazionale. 3. Il comitato ha composizione multidisciplinare ed e' costituito da sette esperti, di cui almeno uno in bioetica e uno in scienze giuridiche. Almeno un componente deve essere esterno all'Ateneo. I componenti del comitato sono nominati con decreto del rettore. Il comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 4. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il segretario. 5. I componenti del comitato sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attivita'. Il comitato esprime le valutazioni di propria competenza con completa autonomia di giudizio, senza accettare indicazioni o direttive da parte di alcun altro organismo interno o esterno all'Universita'. Art. 17. Comitato per le pari opportunita' 1. L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' per favorire e dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza e di parita' per tutti coloro che lavorano e studiano nell'Universita'. 2. Il comitato ha lo scopo di individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunita' tra generi o altri fattori di discriminazione, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella progressione di carriera e nella formazione. Il comitato suggerisce altresi' le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti. Promuove inoltre attivita' di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Universita', un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunita'. 3. Il comitato puo' presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione documenti e proposte in materia di pari opportunita'. Gli uffici amministrativi sono tenuti a fornire al comitato i dati da esso richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al periodo precedente. 4. Il comitato e' costituito dal delegato del rettore per i problemi di genere e le pari opportunita' con funzioni di presidente, da quattro componenti eletti tra il personale docente e quattro componenti eletti tra il personale tecnico-amministrativo, nella proporzione di due terzi donne e un terzo uomini; il delegato del rettore per i problemi di genere e le pari opportunita' e' posto in carico alla relativa quota. Fanno altresi' parte del comitato, due rappresentanti eletti degli studenti, di cui una studentessa e uno studente. Il comitato elegge al proprio interno il segretario. 5. Il comitato resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. Art. 18. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario: a) coordina e promuove le attivita' sportive a vantaggio degli studenti e del personale universitario; b) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e delle risorse economico-finanziarie a esso assegnate; c) esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. 2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del rettore. 3. Il comitato e' composto: a) dal rettore o da un suo delegato con funzioni di presidente; b) da due rappresentanti degli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti; c) da due rappresentanti eletti degli studenti; d) dal direttore amministrativo, o da un suo delegato, con funzioni di segretario; e) da un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo. 4. Il comitato resta in carica tre anni accademici a eccezione delle rappresentanze studentesche che restano in carica due anni solari. I suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta. 5. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte a soggetti pubblici o privati mediante convenzioni. 6. Il comitato dovra' presentare ogni anno una relazione sulle attivita' svolte e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Universita'. 7. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati secondo la normativa vigente, mediante apposite altre specifiche entrate di bilancio, nonche' mediante altri eventuali finanziamenti a carico del bilancio universitario. Art. 19. Regolamento di funzionamento 1. Ciascun organo di cui al presente Capo adotta un proprio regolamento di funzionamento che deve essere approvato dal senato accademico. Capo IV Organizzazione didattica e scientifica Art. 20. Facolta' 1. La facolta' e' la struttura fondamentale per lo svolgimento delle attivita' didattiche. Nella sua autonomia, essa ha compiti di programmazione, promozione e coordinamento delle attivita' didattiche in funzione dei piani di sviluppo complessivi dell'Universita' e delle esigenze formative, culturali e scientifiche dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che a essa fanno capo. 2. Della facolta' fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che ricoprono i posti a essa assegnati dal senato accademico in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera e). Ai servizi organizzativi di facolta' e' assegnato personale tecnico-amministrativo. 3. La facolta', in particolare: a) indirizza e coordina le attivita' formative volte al conseguimento dei titoli di studio e ne verifica l'efficacia, l'efficienza e la funzionalita', anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione; b) provvede alla elaborazione dei propri piani di sviluppo, eventualmente in collaborazione con altre facolta' o con altre Universita', tenendo conto anche del contesto istituzionale, sociale e territoriale in cui opera; concorre alla definizione e alla realizzazione dei piani di sviluppo dell'Universita'; c) avanza agli organi di governo le richieste per l'attribuzione di posti di professore e di ricercatore, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, adeguatamente motivate anche mediante parametri oggettivi, e ai propri piani di sviluppo; d) avanza agli organi di governo, per quanto di sua competenza, richieste e proposte riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, dotazioni e personale tecnico-amministrativo; procede alla suddivisione delle risorse rese disponibili dai suddetti organi, anche assumendo specifici compiti organizzativi e di servizio; e) esercita tutte le altre funzioni che le sono attribuite dalla normativa vigente. 4. Sono organi della facolta' il preside e il consiglio di facolta'. Art. 21. Preside 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e cura l'attuazione delle sue delibere. Ha compiti di vigilanza sulle attivita' didattiche, anche al fine di garantire la congruita' dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi a essi attribuiti. Nomina, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico d'Ateneo, le commissioni per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per le prove finali dei corsi di laurea e di laurea magistrale e ne fissa il calendario. E' responsabile in ordine al funzionamento dei servizi organizzativi di facolta'. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente. 2. Il preside e' eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di prima fascia della facolta' stessa che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. Il preside resta in carica tre anni accademici, puo' essere confermato consecutivamente nell'incarico una sola volta; e' nominato con decreto del rettore. 3. L'elezione del preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti, a partire dalla seconda votazione. 4. Le sedute del consiglio di facolta' per l'elezione del preside sono convocate e presiedute dal decano della facolta'. 5. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il preside puo' richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una limitazione dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 6. Per i casi di temporaneo impedimento o assenza, il preside puo' delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia a tempo pieno della propria facolta'. Il preside puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti del consiglio di facolta', secondo le norme indicate nel regolamento di facolta'. Art. 22. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta' di cui all'art. 20. 2. Il consiglio, in particolare: a) avanza proposte agli organi di governo e delibera in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attivita' culturali e formative secondo quanto previsto dalla normativa in argomento, sentiti, per quanto di loro pertinenza, i consigli di coordinamento didattico, ove istituiti, e fatte salve le competenze dei dipartimenti; b) propone al senato accademico eventuali modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto disposto dallo statuto; c) delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le modalita' di copertura e procede alle relative chiamate; d) delibera la destinazione dei posti di ricercatore di ruolo e le modalita' di copertura; delibera in merito al trasferimento dei ricercatori; e) approva annualmente l'offerta formativa, la programmazione della didattica e, sulla base delle indicazioni del coordinatore di cui all'art. 23 o del presidente del consiglio di coordinamento didattico interessato, definisce gli insegnamenti da attivare e le modalita' di copertura dei medesimi; f) determina annualmente, nel rispetto della liberta' di insegnamento e sentiti gli interessati, anche utilizzando opportuni parametri di comparazione delle attivita', gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori; da' pareri in merito alla richiesta di fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate; g) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori di ruolo e ai ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche presso altre sedi; h) avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti, convenzioni, accordi e consorzi, inerenti la didattica nonche', per quanto di sua competenza, di quelli inerenti la ricerca; i) delibera la destinazione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alla facolta'; l) delibera il regolamento di facolta', predisposto in conformita' con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo. 3. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori confermati, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale della facolta' stessa. 4. I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni solari in numero pari al quindici per cento dei componenti del consiglio. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute 5. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio sono fissate dal regolamento di facolta'. Salvo diversa indicazione da parte del regolamento stesso, i compiti di segretario vengono assolti dal professore di prima fascia con la minore anzianita' nel ruolo. 6. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle riunioni che comportino deliberazioni riguardanti le richieste e la destinazione dei posti, le chiamate, i conferimenti di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti la destinazione e le modalita' di copertura dei posti e le chiamate, nonche' le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. 7. Il regolamento di facolta' determina l'eventuale costituzione di organi interni che agevolino la gestione ordinaria della facolta' e il coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai diversi corsi di studio istituiti presso la facolta'. Art. 23. Coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale 1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, i regolamenti delle singole facolta', ovvero, nel caso di corsi interfacolta', i regolamenti di ciascuna delle facolta' interessate, nello stabilire le modalita' di coordinamento dell'attivita' didattica dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati, prevedono la designazione di un coordinatore per ciascun corso di laurea e/o laurea magistrale. Il coordinatore sovrintende all'organizzazione dell'attivita' didattica. 2. Il coordinatore di un corso, istituito presso una sola facolta', viene eletto dal consiglio di facolta' a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti fra i professori di prima fascia titolari di insegnamenti del corso, appartenenti alla facolta'. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, puo' essere eletto un professore di seconda fascia. 3. Il coordinatore di un corso interfacolta' viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti fra i professori di prima fascia titolari d'insegnamenti del corso e appartenenti alle facolta' che hanno concorso alla sua istituzione, in un unico collegio costituito dai componenti dei rispettivi consigli di facolta', purche' abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le elezioni sono indette dal decano dei presidi delle stesse facolta' individuato secondo l'art. 47, comma 2. Nel caso di indisponibilita' di professori di prima fascia, puo' essere eletto un professore di seconda fascia. 4. Il coordinatore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. Art. 24. Consiglio di coordinamento didattico 1. Il regolamento di facolta', per procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale, puo' prevedere la costituzione di uno o piu' consigli di coordinamento didattico: a) di uno o piu' corsi di laurea della medesima classe o di classi affini; b) di uno o piu' corsi di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini; c) di corsi di laurea e di laurea magistrale della medesima classe o di classi affini. 2. Il consiglio, in particolare: a) svolge compiti istruttori e di supporto nei confronti del consiglio di facolta' per l'organizzazione del corso o dei corsi da esso coordinati; b) coordina le attivita' didattiche dei corsi che vi fanno capo e ne verifica annualmente l'efficienza e la funzionalita'; c) avanza proposte sull'attivazione e la disattivazione delle discipline di pertinenza; d) esamina i piani di studio presentati dagli studenti; e) propone l'attivazione di corsi integrativi agli insegnamenti ufficiali, di corsi di orientamento, di attivita' didattiche di sostegno, di attivita' di apprendimento e perfezionamento linguistico e informatico e di attivita' di tirocinio; f) formula al consiglio di facolta' proposte sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sull'utilizzo delle risorse per la didattica e sull'organizzazione degli insegnamenti. 3. Il consiglio e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o di un modulo di insegnamento riguardante il corso o i corsi facenti capo al consiglio, nonche' da una rappresentanza degli studenti. 4. Per quanto riguarda i professori, anche a contratto, e i ricercatori, l'appartenenza al consiglio e' limitata all'anno accademico o agli anni accademici durante i quali svolgono il loro compito didattico per il corso o i corsi coordinati dal consiglio stesso. 5. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori non appartenenti alla facolta', i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti non vengono considerati ai fini del computo delle presenze necessarie per la validita' delle sedute. 6. Il consiglio e' presieduto da un presidente, che sovrintende e coordina le attivita' del corso o dei corsi che fanno capo al consiglio. 7. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di prima fascia del consiglio in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso a maggioranza assoluta dei votanti purche' abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 8. Il presidente e' nominato con decreto del rettore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. 9. I compiti di segretario vengono svolti dal professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia con la minore anzianita' nella stessa. 10. I rappresentanti degli studenti iscritti al corso o ai corsi che fanno capo al consiglio, sono eletti per due anni solari in numero pari al quindici per cento dei componenti del consiglio stesso. Nel caso in cui partecipi alla votazione meno del dieci per cento degli aventi diritto, il numero dei rappresentanti e' ridotto proporzionalmente. Esso non puo' comunque essere inferiore a cinque. 11. Il regolamento di facolta' definisce a quale tipo di deliberazione puo' partecipare con diritto di voto ciascuna delle categorie componenti il consiglio; in ogni caso, gli studenti partecipano con diritto di voto a tutte le deliberazioni, salvo quelle concernenti la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori. Il regolamento di facolta' puo' determinare eventuali articolazioni del consiglio. 12. I regolamenti di facolta', per procedere al coordinamento didattico dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale al cui funzionamento concorrono piu' facolta', possono prevedere la costituzione di consigli di coordinamento didattico interfacolta', ai quali si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti. 13. La qualificazione di corso di studio interfacolta', con l'indicazione delle facolta' partecipanti, viene stabilita dal senato accademico. 14. Il consiglio di coordinamento didattico interfacolta' individua, sulla base del piano degli studi, le esigenze didattiche e gli insegnamenti da attivare e trasmette tali richieste alle facolta' partecipanti che, sentito il presidente del consiglio medesimo, provvedono a soddisfarle mediante l'assegnazione di compiti didattici oppure l'attribuzione di supplenze o contratti. Art. 25. Scuole di specializzazione 1. L'Universita' puo' istituire scuole di specializzazione, in conformita' alla normativa vigente. 2. Le scuole sono istituite dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze, su proposta dei consigli delle facolta' interessate. 3. Organi della scuola sono il direttore e il consiglio della scuola. 4. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del consiglio della scuola, tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purche' abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La designazione e' soggetta ad approvazione da parte dei consigli delle facolta' interessate. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola; non puo' essere contemporaneamente direttore di altre scuole ed e' rieleggibile. 5. Il consiglio e' composto da tutti i titolari di insegnamento, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi. Detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti piu' propriamente professionalizzanti del corso di studi. L'Universita' si conforma, con appositi atti, alla normativa nazionale e regionale che disciplina i rapporti con il Sistema sanitario nazionale. Art. 26. Alta formazione 1. L'Universita' ritiene proprio compito istituzionale promuovere strumenti formativi di alta qualificazione scientifica e professionale in stretto coordinamento con la ricerca avanzata. 2. L'alta formazione si realizza, secondo la normativa vigente, con le seguenti forme: a) corsi di dottorato di ricerca, finalizzati all'approfondimento di metodologie per le attivita' di ricerca e della formazione scientifica di alta qualificazione; b) master universitari di primo e secondo livello, finalizzati a fornire ai laureati competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo di alta specializzazione; c) corsi di perfezionamento, indirizzati all'apprendimento di nuove competenze e tecniche utili all'attivita' professionale e lavorativa di alta specializzazione; d) corsi di formazione permanente e ricorrente, intesi a fornire specifiche competenze e aggiornamenti professionali. 3. Sono definiti dal senato accademico, sulla base delle risorse a cio' destinate dal bilancio preventivo dell'Universita': a) l'istituzione, l'organizzazione e la durata dei corsi; b) l'istituzione e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio; c) l'attivazione, gli specifici obiettivi formativi e il programma degli studi. 4. I corsi sono promossi anche in collaborazione con altre Universita' e centri di ricerca italiani o stranieri e con il contributo di soggetti pubblici o privati. 5. Ai fini del presente articolo il senato accademico approva programmi annuali di formazione nonche' specifiche iniziative promosse dalle facolta' e dai dipartimenti. 6. Al fine della migliore organizzazione delle attivita' di alta formazione, l'Universita' puo' istituire scuole di dottorato di ricerca ed eventuali idonee strutture amministrative. Art. 27. Commissione didattica paritetica 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica paritetica. Essa: a) provvede all'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche; b) provvede alla verifica della congruita' dei contenuti dei corsi con gli obiettivi e i crediti formativi; c) esprime parere sull'offerta formativa della facolta'; d) propone le iniziative atte a migliorare l'organizzazione e i risultati della didattica; e) esprime parere sulla revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio. 2. La commissione e' presieduta da un responsabile designato dal consiglio di facolta' con mandato rinnovabile. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facolta', garantendo la presenza paritetica di docenti e studenti e prevedendo la rinnovabilita' dei mandati. Art. 28. Esami 1. Le normative riguardanti le prove di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni e le modalita' di attribuzione dei voti sono stabilite per gli aspetti generali dal regolamento didattico d'Ateneo, per gli aspetti specifici dai singoli regolamenti di facolta'. 2. La votazione degli esami di profitto e' espressa in trentesimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione. Essi comunque non possono essere meno di due, tra i quali, con funzioni di presidente, il titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, un altro professore del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. Quando il numero dei commissari per gli esami di profitto sia ampliato in relazione al carico didattico, le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni, nelle forme stabilite da ciascun regolamento di facolta', sotto la responsabilita' del presidente della commissione, in presenza dello stesso o di altro professore di ruolo componente della commissione che lo sostituisca. 3. La votazione finale degli esami di laurea e di laurea magistrale e' espressa in centodecimi. 4. La votazione finale degli esami di diploma di specializzazione e' espressa in settantesimi. 5. L'Universita' garantisce la pubblicita' delle prove orali e la possibilita' di verifica di quelle scritte. Art. 29. Dipartimento 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca scientifica nell'ambito dell'Universita'. 2. Il dipartimento e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per metodo che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo a esso assegnato. 3. Ogni professore di ruolo o fuori ruolo e ogni ricercatore di ruolo deve afferire a uno e un solo dipartimento. 4. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della liberta' e dell'autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento. 5. La disciplina generale riguardante l'ordinamento dei dipartimenti e' contenuta nel regolamento generale d'Ateneo; la disciplina specifica e' contenuta nel regolamento interno di ciascun dipartimento, predisposto in conformita' con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo. 6. L'istituzione di un dipartimento avviene con decreto del rettore, in base alla richiesta motivata dei proponenti, su delibera del senato accademico e sentito il parere del consiglio di amministrazione. Ciascuna proposta di istituzione di un dipartimento deve offrire garanzie di coerenza e funzionalita' rispetto ai fini scientifici indicati e rispecchiare criteri di economicita' e di uso razionale dei servizi e delle risorse. 7. All'atto della costituzione del dipartimento devono afferirvi almeno venti tra professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori; almeno dodici di essi devono essere professori, tre dei quali di prima fascia. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che intendono afferire a un dipartimento gia' costituito presentano domanda, indirizzata al rettore, al direttore del dipartimento e per conoscenza al preside della facolta' di appartenenza. Il dipartimento delibera sulle richieste di afferenza entro sessanta giorni; decorso tale termine o in caso di rifiuto, il dipartimento di afferenza e' determinato con delibera del senato accademico. 8. In caso di istituzione di un nuovo dipartimento, il consiglio elegge il direttore entro trenta giorni dalla sua costituzione. 9. Qualora non sussistano piu' le condizioni per il funzionamento di un dipartimento in relazione ai suoi fini istitutivi, il senato accademico, sentito il consiglio del dipartimento interessato, ne dispone la disattivazione. 10. Il dipartimento puo' costituire delle sezioni, ciascuna con un numero di afferenti non inferiore a cinque di cui almeno tre professori di ruolo, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori che vi aderiscono, designano un coordinatore. Le eventuali sezioni sono organizzate secondo le modalita' definite dal regolamento del dipartimento. 11. Il dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia finanziaria e amministrativa ai sensi dello statuto, del regolamento generale d'Ateneo e del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Il dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal consiglio di amministrazione, nonche' dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. 12. Il dipartimento, con autonomia negoziale, secondo le norme stabilite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' svolgere attivita' di ricerca e consulenza sulla base di contratti e convenzioni, nonche' attivita' di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri. 13. Il dipartimento concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche dirette al conseguimento di titoli di studio. 14. Al dipartimento sono assicurate le funzioni di un segretario amministrativo. Le assegnazioni di personale tecnico-amministrativo sono disposte dal consiglio di amministrazione in base alle richieste del dipartimento e tenuto conto dei criteri stabiliti dal senato accademico. 15. A ogni dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal consiglio di amministrazione, sulla base di parametri definiti dal senato accademico, che tengano conto del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori afferenti, della natura dei settori scientifico-disciplinari compresi nel dipartimento e di specifici indicatori di produttivita' scientifica e didattica. La dotazione finanziaria e' integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi. 16. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalita' definite dal regolamento del dipartimento. 17. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio di dipartimento e, ove prevista dal regolamento del dipartimento, la giunta. Art. 30. Direttore di dipartimento 1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina le attivita' del dipartimento. Ha la responsabilita', con il segretario amministrativo, della gestione contabile e amministrativa del dipartimento, cura ed e' responsabile della gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento; vigila negli ambiti di sua competenza sull'osservanza della normativa vigente ed esercita tutte le attribuzioni che la stessa gli conferisce. 2. Il direttore firma contratti e convenzioni riferiti a prestazioni a pagamento per conto terzi con committenti esterni pubblici o privati, nei limiti delle deleghe rettorali e adotta gli atti e stipula i contratti sulla base della normativa interna di Ateneo. 3. Il direttore predispone annualmente, in collaborazione con il segretario amministrativo, e sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento, il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione programmatica e il conto consuntivo con la corrispondente relazione. 4. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di prima fascia del dipartimento che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal segretario amministrativo e dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facenti parte del consiglio di dipartimento ed e' nominato con decreto del rettore. Il mandato dura tre anni accademici e puo' essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Nel caso di indisponibilita' di un professore di prima fascia, puo' essere eletto un professore di seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. L'elezione del direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Le sedute del consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate e presiedute dal decano del dipartimento. 5. In caso di assenza o impedimento del direttore di dipartimento, le sue funzioni sono svolte da un vice-direttore. 6. Il regolamento del dipartimento stabilisce le modalita' di nomina del vice-direttore tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilita' di un professore di prima fascia, puo' essere nominato un professore di seconda fascia che abbia optato o che opti per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina. Art. 31. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo sul coordinamento delle attivita' del dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente. 2. Il consiglio e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che afferiscono al dipartimento, dal segretario amministrativo e da rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dei titolari di assegno di ricerca. Il numero dei rappresentanti, la durata del mandato e le modalita' di elezione sono fissate dal regolamento del dipartimento. 3. Il consiglio, in particolare: a) delibera il regolamento del dipartimento; b) delibera il bilancio preventivo e approva il conto consuntivo con le rispettive relazioni di accompagnamento; c) programma le spese di gestione e di sviluppo dei servizi generali, fatta salva la possibilita' di mettere a disposizione fondi del dipartimento per esigenze di ricerca di singoli professori e ricercatori; d) in relazione ai piani e programmi di sviluppo dell'attivita' di ricerca e alle necessita' connesse alle attivita' didattiche, avanza agli organi di governo le richieste di personale tecnico-amministrativo, di finanziamenti e di spazi; e) propone l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, eventualmente in concorso con altre strutture, e ne organizza le attivita' relative; f) nel caso di proposte di nuove iniziative didattiche esprime pareri sulla disponibilita' delle proprie risorse; g) puo' proporre alle facolta', con adeguate motivazioni scientifiche e didattiche, di avanzare agli organi di governo particolari richieste di personale docente. 4. La partecipazione alle deliberazioni concernenti i corsi di dottorato di ricerca sono riservate ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. Art. 32. Giunta di dipartimento 1. La giunta, ove costituita, coadiuva il direttore ed esercita i compiti previsti dal regolamento del dipartimento. La composizione, le modalita' di elezione e il funzionamento della giunta sono fissati dal regolamento del dipartimento Art. 33. Partecipazione dell'Universita' a forme associative 1. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare l'istituzione o l'adesione dell'Universita' a: a) centri di ricerca interuniversitari, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca che si esplichi mediante progetti permanenti o di durata pluriennale in collaborazione tra docenti di Universita' diverse; b) centri di ricerca interdipartimentali, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o di durata pluriennale che coinvolgano piu' dipartimenti dell'Universita'; c) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione; d) centri di servizio di ateneo, finalizzati a sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi di supporto all'attivita' didattico-scientifica dell'Universita', di particolare complessita' e di interesse per piu' dipartimenti, facolta' o strutture amministrative; e) centri di servizio interuniversitari, aventi come finalita' l'erogazione di servizi tecnico-scientifici utilizzati da piu' Universita'. 2. L'Universita' nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali puo' partecipare a forme associative di seguito elencate: a) associazioni; b) comitati; c) fondazioni; d) consorzi; e) societa' consortili; f) societa' di capitale; g) enti di diritto pubblico. 3. Le modalita' di costituzione delle forme associative di cui al presente articolo sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo. Art. 34. Rapporti con il sistema sanitario 1. Per il conseguimento delle finalita' didattiche e scientifiche, la facolta' di medicina e chirurgia svolge attivita' assistenziale. 2. L'Universita' si avvale di appositi accordi e convenzioni che disciplinino i rapporti tra la facolta' di medicina e chirurgia o altre facolta' interessate e le strutture socio-sanitarie pubbliche o private, al fine di garantire le necessarie connessioni tra le attivita' di didattica, di ricerca e di assistenza, per assicurare la piu' ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, dei laureati non medici, delle figure professionali sanitarie e di tutti coloro che operano nell'area sanitaria. Tali accordi e convenzioni non possono prevedere obblighi che pregiudichino le attivita' didattiche e di ricerca. 3. La facolta' di medicina e chirurgia, nonche' altre facolta' o dipartimenti interessati, partecipano all'elaborazione dei piani sanitari regionali attraverso proposte deliberate dai rispettivi consigli. 4. Eprevista la possibilita' di istituire dipartimenti universitari clinici, comprendenti anche unita' operative ospedaliere, nei quali l'assistenza sanitaria sia attivita' istituzionale, inscindibilmente connessa con le attivita' di ricerca e di insegnamento. 5. Per soddisfare specifiche esigenze formative del sistema sanitario, l'Universita' stipula convenzioni con gli enti legittimati, secondo quanto disciplinato dal regolamento generale d'Ateneo. Capo V Organizzazione amministrativa e dei servizi Art. 35. Linee della gestione amministrativa 1. L'attivita' amministrativa e tecnica costituisce lo strumento organizzativo per lo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Universita'. 2. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilita' personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Universita', per assicurare correttezza, tempestivita' ed efficienza. L'Universita' conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara attribuzione delle singole responsabilita' nella decisione e nell'esecuzione delle attivita', nonche' l'osservanza dei principi di pubblicita' e trasparenza nei procedimenti amministrativi. 3. L'Universita' assume, quale principio organizzativo della propria attivita' amministrativa, il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti. 4. L'Universita' cura il proprio patrimonio di professionalita' amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino tale professionalita' e ne consentano il riconoscimento. Art. 36. Forme dell'autonomia gestionale 1. Nel rispetto della normativa vigente e con le modalita' previste dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', l'Universita' puo', in particolare: a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' o donazioni di qualsiasi natura e valore; b) utilizzare il proprio nome e quello delle proprie strutture nonche' i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari; c) stipulare transazioni; d) stipulare contratti di sponsorizzazione; e) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni o il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 2. L'Universita' non puo' aggiungere ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con destinazione predefinita da uno o da piu' centri di responsabilita'. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri aggiuntivi per l'Universita', il consiglio di amministrazione puo' rifiutare il finanziamento o sospendere l'accettazione dei fondi fino alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa all'Universita' o alle strutture interessate. 3. L'Universita' promuove, sostiene e pubblicizza le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche. 4. Le associazioni e le cooperative studentesche, aventi i requisiti definiti dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti, sono iscritte in un apposito albo. Esse collaborano con l'Universita' alla gestione delle attivita' culturali, di orientamento e di tutorato per gli studenti, nonche' a quella di eventuali altri servizi per i medesimi. 5. Ai fini di una migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, l'Universita' si avvale, per la gestione del contenzioso, di personale dipendente interno organizzato in apposite strutture, dell'Avvocatura dello Stato e di liberi professionisti. Art. 37. Professionalita' del personale 1. Per realizzare i suoi fini istituzionali sulla base della partecipazione, dell'efficienza e della trasparenza amministrativa, l'Universita' definisce e mantiene aggiornata la propria struttura organizzativa in coerenza con lo Statuto. 2. Tale struttura e' recepita dal regolamento generale d'Ateneo ed e' soggetta a periodica revisione secondo modalita' stabilite dal regolamento stesso. In tale sede, nel rispetto della normativa vigente, sono inoltre fissate le modalita' concorsuali per l'accesso alle qualifiche dirigenziali dell'Universita' e le modalita' per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, per la pubblicizzazione degli atti e per la valutazione dell'efficienza dell'attivita' svolta. Art. 38. Organizzazione e bilancio 1. Il bilancio dell'Universita' e' unitario e mediante lo stesso sono gestite tutte le entrate e le spese. 2. La gestione e' basata sui due momenti principali della previsione, che ha funzione di programmazione e che puo' prevedere piani pluriennali, e della rendicontazione, che riassume i risultati della gestione finanziaria di competenza, nonche' delle attivita' economiche e patrimoniali. 3. Le attivita' finanziarie ed economiche competono ai centri di responsabilita' che si distinguono in strutture dotate di autonomia amministrativo-contabile e strutture ordinatrici di spesa. Le norme relative a tali attivita' sono definite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. Sono dotati di autonomia amministrativo-contabile l'Amministrazione centrale e i dipartimenti. Sono inoltre dotati di tale autonomia tutti i centri di servizio o di ricerca ai quali la stessa sia conferita mediante delibera del consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico. 5. Hanno esclusiva autonomia di ordinazione della spesa tutti gli altri centri di responsabilita'. 6. L'Amministrazione centrale dell'Universita' e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita' nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 7. Il rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale. Il direttore amministrativo ne organizza gli uffici e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi di governo. Art. 39. Direttore amministrativo 1. L'incarico di direttore amministrativo, anche mediante la stipula di contratto di diritto privato, e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico. 2. Il direttore amministrativo, secondo la normativa vigente, deve essere scelto tra dirigenti delle Universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche. 3. L'incarico e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. In caso di responsabilita' grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo l'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con decreto motivato del rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato. 4. Il direttore amministrativo che e' il responsabile del personale tecnico-amministrativo dell'Universita', oltre a dirigere l'Amministrazione centrale: a) collabora con il rettore nella predisposizione dei piani pluriennali, del bilancio preventivo e della relativa relazione amministrativa; b) predispone i documenti del bilancio e coordina il budget economico dell'Universita'. c) propone al consiglio di amministrazione le linee organizzative e le modifiche dell'assetto organizzativo del personale; d) nomina le commissioni di concorso per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo; e) propone le modifiche del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; f) liquida, ai fini del pagamento, le spese dell'Amministrazione centrale e delle strutture non dotate di autonomia amministrativo-contabile, con eventuale delega a strutture da lui dipendenti secondo le modalita' stabilite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) vigila sul corretto svolgimento delle spese; h) firma i contratti relativi a lavori, forniture e servizi; i) nomina i dirigenti, sulla base di criteri di scelta definiti da uno specifico regolamento, in attuazione di apposite delibere del consiglio di amministrazione; l) puo' assegnare la funzione vicaria; m) svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente o delegata dagli organi di governo. Art. 40. Disciplina dell'attivita' per l'amministrazione la finanza e la contabilita' 1. L'attivita' amministrativa, finanziaria e contabile e' disciplinata dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' redatto secondo le indicazioni generali contenute nello statuto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Ciascuna struttura dotata di autonomia di spesa gestisce la propria attivita' finanziaria e contabile nel rispetto della normativa vigente. 2. L'Universita' prevede, nel rispetto della normativa vigente, adeguate forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' amministrativo-contabile per i responsabili dei centri autonomi di spesa. 3. L'Universita' puo' assumere, nel rispetto della normativa vigente, le spese di difesa legale per l'assistenza del personale docente e tecnico-amministrativo nei confronti del quale sia stato instaurato un procedimento di responsabilita' civile, amministrativa o penale per quanto compiuto nell'espletamento dei compiti d'ufficio. Art. 41. Servizi centrali d'Ateneo 1. L'Universita' puo' costituire servizi centrali d'Ateneo in relazione alle proprie esigenze organizzative. Art. 42. Biblioteca d'Ateneo 1. La Biblioteca d'Ateneo e' un centro dotato di autonomia di ordinazione della spesa che ha lo scopo di conservare, sviluppare, valorizzare e gestire il patrimonio bibliografico e documentale e di metterlo a disposizione di docenti e studenti dell'Universita' nonche' di chi ne faccia richiesta in conformita' alle norme del regolamento della Biblioteca stessa. 2. Organi di indirizzo di programmazione e di coordinamento della Biblioteca d'Ateneo sono: a) il consiglio di Biblioteca; b) il presidente del consiglio di Biblioteca; c) le commissioni di area disciplinare; d) ciascuno dei presidenti di commissione di area disciplinare. 3. Il consiglio e' composto: a) dal presidente; b) dai presidenti eletti da ciascuna commissione tra i suoi componenti; c) da tre rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Biblioteca; d) da due rappresentanti designati con mandato biennale rinnovabile dal consiglio degli studenti tra i suoi componenti. 4. I componenti del consiglio di Biblioteca sono nominati con decreto del rettore e, salvo quelli di cui al comma 3, lettera d), restano in carica tre anni accademici rinnovabili. 5. Del consiglio fa inoltre parte, con diritto di voto, il direttore della Biblioteca con funzione di segretario; egli ha il compito di dare attuazione agli indirizzi decisi dal consiglio stesso. 6. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e approva le linee di indirizzo culturale ed economico-gestionale delle attivita' della Biblioteca. Svolge inoltre compiti di raccordo tra le linee di sviluppo della Biblioteca e l'attivita' didattica e di ricerca dell'Universita'. 7. Il presidente e' eletto a scrutinio segreto, nella prima seduta, dai componenti del consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. 8. Le commissioni sono organi di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' di ciascuna area disciplinare della Biblioteca; i loro componenti restano in carica tre anni accademici rinnovabili. 9. Ciascuna commissione e' composta: a) dal presidente di commissione eletto nella prima seduta dai componenti della stessa con le forme di cui al comma 7; b) dai componenti rappresentativi delle strutture didattiche e di ricerca afferenti alle singole aree, nominati dal rettore sentito il senato accademico. 10. Ciascuna commissione e' convocata e presieduta dal relativo presidente. 11. Il senato accademico con apposita delibera definisce le aree disciplinari e, per ciascuna di esse, il numero dei rappresentanti e le relative strutture di appartenenza. 12. Su proposta del consiglio, il regolamento della Biblioteca e' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Il regolamento deve stabilire, tra l'altro, le norme di funzionamento del consiglio e delle commissioni di area, gli indirizzi per l'organizzazione della Biblioteca e l'eventuale articolazione in diverse sedi, funzionali alla miglior fruizione da parte degli utenti. Capo VI Disposizioni finali Art. 43. Decorrenza dell'anno accademico 1. L'anno accademico inizia il 1° ottobre. Il calendario delle attivita' didattiche e' definito dal senato accademico. Art. 44. Norme di funzionamento 1. Ciascuna seduta degli organi collegiali e' valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal regolamento di funzionamento e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati. Per la validita' delle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto. 2. I componenti elettivi degli organi collegiali dell'Universita' che non partecipano alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono componenti decadono dalla carica. 3. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 4. Salvo diversa disposizione di legge o dello statuto, le sedute sono verbalizzate a cura di un segretario designato secondo le norme dello statuto e del regolamento generale d'Ateneo o dei regolamenti di funzionamento. I dispositivi delle delibere degli organi sono pubblici. Art. 45. Incompatibilita' 1. Le cariche di componente del senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione non sono compatibili fra loro a eccezione della funzione di presidente svolta dal rettore. Per le rappresentanze degli studenti, la presenza in senato accademico o in consiglio di amministrazione e' incompatibile con la rappresentanza in Consigli di facolta'. 2. Le cariche di rettore, di pro-rettore, di Preside di facolta', di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, di Coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale, di direttore di centro autonomo di spesa, di componente del Nucleo di valutazione e di componente del Collegio dei revisori dei conti non sono cumulabili. 3. La carica di componente del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti non e' cumulabile con altre cariche di governo o di coordinamento. Art. 46. Termine di svolgimento delle elezioni 1. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche e quelle conseguenti a cessazione anticipata dalla carica, si svolgono entro la scadenza del mandato. Art. 47. Indizione delle elezioni 1. Le elezioni per il rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato; esse si concludono non oltre il mese di giugno, fissandosi la data della prima votazione tra il quindici e il trentuno maggio. Le elezioni per il preside di facolta', il presidente di consiglio di coordinamento didattico, il coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale, il direttore di dipartimento e il direttore di scuola di specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. 2. Le elezioni alle cariche degli organi di cui al comma 1 sono indette dal decano, cioe' dal professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di parita', con maggiore anzianita' anagrafica. 3. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Universita' sono indette dal rettore, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. 4. Le elezioni della componente studentesca sono indette dal rettore, sentito il consiglio degli studenti, di norma con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Art. 48. Ineleggibilita' 1. Salvo quanto previsto dall'art. 51, per tutte le cariche elettive dell'Universita' non e' ammessa l'eleggibilita' per piu' di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica, la rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Art. 49. Candidatura obbligatoria 1. Negli organi elettivi dell'Universita' di cui al Capo II, l'elettorato passivo e' attribuito nel rispettivo collegio a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo. Art. 50. Votazioni 1. Se non altrimenti indicato, e salvo il caso delle rappresentanze studentesche, per la cui designazione valgono le norme specifiche previste dallo statuto e dal regolamento generale d'Ateneo, la votazione e' valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Le designazioni elettive negli organi collegiali dell'Universita' avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unita' superiore. 3. In caso di parita' di voti risulta eletto: a) per i docenti, il piu' anziano nel ruolo, e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente; b) per il personale tecnico-amministrativo, il piu' anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di parita', il piu' anziano anagraficamente; c) per gli studenti, il piu' anziano anagraficamente. Art. 51. Cessazione anticipata del mandato 1. In caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro di un componente eletto degli organi collegiali dell'Universita' subentra il primo dei non eletti nel medesimo collegio e nella stessa lista. Nelle more della sostituzione non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo. 2. Nel caso in cui la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro riguardi il mandato di rettore, di preside di facolta', di direttore di dipartimento, di direttore di scuola di specializzazione, di presidente di consiglio di coordinamento didattico, di coordinatore di corso di laurea e di laurea magistrale, si provvede per il rettore all'indizione delle elezioni entro trenta giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi sessanta giorni; per il preside di facolta', il direttore di dipartimento e il direttore di scuola di specializzazione all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del subentrante sono svolte dal relativo decano. Art. 52. Durata del mandato dei componenti eletti degli organi collegiali e degli organi monocratici eletti in caso di cessazione anticipata 1. Nei casi indicati dall'art. 51, comma 1, il mandato del subentrante negli organi collegiali dell'Universita' dura fino alla scadenza del mandato dell'organo. 2. Nei casi indicati dall'art. 51, comma 2, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico in cui e' avvenuta l'elezione. 3. Nei casi indicati dall'art. 51, commi 1 e 2, il mandato dell'uscente e del subentrante e' considerato intero mandato, solo se il periodo svolto e' pari o superiore ai due terzi della durata ordinaria del mandato. Art. 53. Indennita' 1. Il rettore, il pro-rettore, i presidi, i direttori di dipartimento, i componenti del nucleo di valutazione, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i componenti elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione percepiscono per ciascuna carica indennita' fissate dal consiglio di amministrazione e non cumulabili tra loro. 2. Tali indennita' sono deliberate in conformita' alla normativa vigente. Nel caso in cui le indennita' siano destinate ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entita' e' assunta, sentito il senato accademico. Art. 54. Modifica dello statuto 1. Possono avanzare proposte di revisione dello statuto il rettore, i componenti del senato accademico, il consiglio di amministrazione, la consulta del personale tecnico-amministrativo, il consiglio degli studenti, il collegio dei direttori di dipartimento, il comitato per le pari opportunita' e i consigli di facolta' e di dipartimento. 2. Le modifiche statutarie sono assunte dal senato accademico con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 55. Entrata in vigore 1. Lo statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Capo VII Disposizioni transitorie Art. 56. Entrata in vigore dello Statuto 1. Lo statuto e' emanato con decreto del rettore. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il decreto di cui al comma precedente, il rettore provvede ad emanare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. L'entrata in vigore delle modifiche di Statuto comportano l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari o elettorali. Art. 57. Durata del mandato dei componenti 1. Le disposizioni relative all'art. 52 si applicano anche ai mandati in corso. Art. 58. Rettore 1. Il rettore, in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto, continua a svolgere le sue funzioni fino alla conclusione del suo mandato. 2. Ai fini dei limiti alla rieleggibilita' immediata, per la carica di rettore non si considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in corso. Art. 59. Aggregazioni dipartimentali 1. Le disposizioni relative ai quattro direttori di dipartimento eletti in rappresentanza delle aggregazioni dipartimentali si applicano a partire dal nuovo mandato del senato accademico, e cioe' dal 1° ottobre 2009. Art. 60. Collegio dei direttori di dipartimento 1. Il collegio dei direttori di dipartimento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di statuto, si riunisce per eleggere il presidente e il segretario. Art. 61. Consiglio degli studenti 1. Le elezioni del presidente e del segretario del consiglio degli studenti si svolgono nella prima seduta del consiglio stesso eletto per il biennio solare 2008-2009. Art. 62. Consulta del personale tecnico-amministrativo 1. La consulta del personale tecnico-amministrativo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di statuto, si riunisce per eleggere il segretario. Art. 63. Nucleo di Valutazione 1. Il rettore, sentito il consiglio degli studenti, nomina il rappresentante degli studenti all'interno del nucleo a partire dal triennio accademico 2009/2011. Art. 64. Collegio dei revisori dei conti 1. Ai fini dei limiti alla riconferma immediata, per i componenti del collegio dei revisori dei conti non si considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in corso. Art. 65. Comitato per le pari opportunita' 1. Le disposizioni di cui all'art. 17 sono efficaci dalla data di entrata in vigore delle modifiche di statuto in subordine all'espletamento dell'ordinario procedimento elettorale delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Universita'. Art. 66. regolamento 1. Gli organi di cui al Capo III che si siano dotati di un proprio regolamento di funzionamento non approvato dal senato accademico, dovranno sottoporlo alla sua approvazione entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore delle modifiche di Statuto. Art. 67. Dipartimento sezioni 1. Il limite numerico degli afferenti a ciascun dipartimento e a ciascuna sezione del dipartimento non si applica ai dipartimenti istituiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto. Art. 68. Laurea magistrale 1. Nello statuto laddove si legge laurea magistrale deve intendersi anche laurea specialistica. Art. 69. Assistenti 1. Le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Universita' concernenti i ricercatori o i ricercatori confermati si applicano anche agli assistenti di ruolo a esaurimento salvo diversa disposizione. Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 19 dicembre 2007 Il rettore: Fontanesi |
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