Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 29 novembre 2007, n. 263
Regolamento recante: «Disciplina delle modalita' procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis, comma 5, concernente le modalita' procedimentali per l'inclusione delle scuole non paritarie in un apposito elenco regionale, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure per l'iscrizione negli elenchi regionali
delle scuole non paritarie
1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie e' disposta, su domanda, dall'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
2. La domanda e' presentata dal gestore o dal rappresentante legale del gestore all'ufficio scolastico della regione in cui la scuola ha sede, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno. Essa contiene la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
3. Alla domanda deve essere allegata, in particolare, la documentazione riguardante:
a) la predisposizione di un progetto educativo della scuola, adottato in armonia con i principi costituzionali;
b) la predisposizione delle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformita' agli ordinamenti vigenti;
c) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza di locali scolastici e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti.
4. Per le scuole dell'infanzia che richiedono l'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, si prescinde dal possesso del requisito relativo alla correlazione dell'attivita' didattica al conseguimento di un titolo di studio.
5. L'ufficio scolastico regionale procede alla verifica della documentazione fatta pervenire dalla scuola circa il possesso dei requisiti dichiarati e, in caso di riscontro positivo, entro il successivo 30 giugno iscrive la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.
6. L'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine del 30 giugno, comunica alla scuola che ha prodotto domanda l'esito positivo o negativo del procedimento.
7. L'amministrazione e' tenuta ad effettuare, entro il termine del 30 novembre successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda, appositi accertamenti ispettivi. Nel caso in cui tali accertamenti attestino la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, l'ufficio scolastico regionale dispone la cancellazione della scuola dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola interessata.
8. L'elenco regionale delle scuole non paritarie e' aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ciascun anno.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure urgenti in
materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore
di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, e' il seguente:
«Art. 1-bis. (Norme in materia di scuole non statali).
- 1-4. (Omissis).
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni
di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco
affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo
stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza
delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la
cancellazione dall'elenco. Le modalita' procedimentali per
l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono
definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non
paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono
assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti
a quelle previste dall'ordinamento vigente per le
istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono
indicare nella propria denominazione la condizione di
scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento
che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non
possono assumere la denominazione di "scuola" e non possono
comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. Per le scuole
dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalita'
correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui
alla lettera a) del comma 4.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' il
seguente:
«7. E' istituito il Ministero della pubblica
istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1-bis, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure
urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali
ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie,
nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni
e di sanita», convertito, con modificazioni dalla legge
3 febbraio 2006, n. 27, e' il seguente:
«Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). -
1-3. (Omissis).
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono
un'attivita' organizzata di insegnamento e che presentano
le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta
formativa, conformi ai principi della Costituzione e
all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli
obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati
al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
conformi alle norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione,
in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un
coordinatore delle attivita' educative e didattiche forniti
di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti
impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche'
di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in eta' non inferiore a
quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in
relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni
delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni
di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco
affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo
stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza
delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la
cancellazione dall'elenco. Le modalita' procedimentali per
l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono
definite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non
paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono
assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti
a quelle previste dall'ordinamento vigente per le
istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono
indicare nella propria denominazione la condizione di
scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento
che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non
possono assumere la denominazione di "scuola" e non pssono
comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione. Per le scuole
dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalita'
correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui
alla lettera a) del comma 4.».



 
Art. 2.
Riconoscimento della condizione di scuola non paritaria
1. L'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie disposta dal competente ufficio scolastico regionale comporta, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1-bis, commi 4 e 5, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante: «Misure
urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali
ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie,
nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni
e di sanita», convertito, con modificazioni dalla legge
3 febbraio 2006, n. 27, si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 3.
Mantenimento e cancellazione
dell'iscrizione negli elenchi regionali
1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente al competente ufficio scolastico regionale, entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la propria volonta' di restare iscritta nell'elenco regionale e la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'articolo 1. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere al suddetto adempimento entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, scaduto il quale, senza che la scuola abbia presentato la prescritta dichiarazione, ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole non paritarie, dandone comunicazione formale alla scuola medesima.
2. La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale e' tenuta a comunicare tempestivamente al competente ufficio scolastico regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti. Devono comunque essere comunicate entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, le variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi o di corsi serali.
3. Nel caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale diversa, deve essere presentata una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, secondo le modalita' di cui al presente regolamento.
4. Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, deve essere presentata una nuova domanda d'iscrizione nell'elenco delle scuole non paritarie all'Ufficio scolastico competente per territorio.
5. L'ufficio scolastico regionale accerta la veridicita' delle dichiarazioni prodotte nei tempi prescritti da ciascuna scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale e, nel caso accerti la sopravvenuta carenza di uno o piu' dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale effettua gli opportuni accertamenti e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione della scuola interessata dall'elenco regionale, dandone comunicazione alla scuola stessa.
 
Art. 4.
Norme finali
1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
3. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Fioroni Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 197
 
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