Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 gennaio 2008, n. 1
Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: «Regolamento concernente modalita' per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina».

(Raccolta 2008)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e in particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: "Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";
Rilevata la necessita' di modificare il regolamento da ultimo citato, onde rendere piu' celere la procedura concorsuale, in tal modo contribuendo a realizzare i principi di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso in data 11 dicembre 2007;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari reso in data 7 dicembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota dell'8 gennaio 2008, prot. n. DAGL/14.3.4/18/2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al preambolo del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, le parole "emana il seguente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "adotta il seguente regolamento".
2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole "prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole";
b) al comma 3, le parole "non meno di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non meno di dieci giorni".
3. All'articolo 6, comma 2, le parole "Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 9 gennaio 2008
Il Ministro: Mussi Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, concernente "Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
supplemento ordinario.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di' cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE
in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" prevede:
"Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione delle
commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti
principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale
secondo criteri predeterminati.".
- Il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172,
recante "Regolamento concernente modalita' per l'ammissione
dei medici alle scuole di specializzazione in medicina" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei
principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto
6 marzo 2006, n. 172, come modificati dal presente decreto:
"Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto
con decreto del rettore dell'universita', per il numero di
posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'art.
35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina
e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza
fissato dal bando per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame
di Stato entro il termine fissato per l'inizio delle
attivita' didattiche delle scuole. Nel bando sono altresi'
indicate la sede e la data della prova di esame, i posti
disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie
disposizioni organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale
presso le singole universita', nella medesima data per ogni
singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni
singola tipologia, e' predisposto dal MIUR entro il
31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente
pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonche' il
numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun
ateneo, e in modo che le universita' possano pubblicare il
relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione,
corredata della documentazione prevista dal bando, e'
presentata all'Universita' con apposizione di numero di
protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno, non meno di dieci giorni prima della prova
stessa.".
"Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, possono partecipare
al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in
data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo
inizio dei corsi.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca 25 febbraio 2003,
n. 99.".



 
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