Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 dicembre 2007
Valutazione dei programmi di innovazione tecnologica presentati nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, sulla base dei criteri individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 1034240 dell'11 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare della Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese del 7 maggio 2002 che interrompe i termini previsti dalla normativa per la presentazione delle istruttorie relative ai programmi presentati a partire dal 18 marzo 2002;
Visto il decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attivita' produttive che sospende i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica a partire dal 14 gennaio 2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»;
Visto il decreto 7 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive di ripartizione delle risorse rinvenienti dalla cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, che al punto a) dell'art. 1 stanzia l'importo di 200 Meuro per i programmi proposti dalle imprese antecedentemente al 14 gennaio 2003;
Vista la deliberazione CIPE del 15 luglio 2005 che, in una prima ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assegna 760 Meuro al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto 29 dicembre 2005 del Ministro delle attivita' produttive, con il quale le imprese interessate sono state invitate a comunicare il loro perdurante interesse allo svolgimento del programma a suo tempo presentato anche in relazione alla sua attualita' tecnologica e sono state destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, pari al 20% delle somme complessivamente assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Viste le note di adesione pervenute dalle imprese nei termini stabiliti dal predetto decreto;
Visti i programmi trasferiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, presentati nel periodo 18 marzo 2002-13 febbraio 2003 e pervenuti entro la data del presente decreto;
Visto il decreto 1° febbraio 2006 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale sono state definite le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato con decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente l'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione CIPE del 22 dicembre 2006, che ha modificato la prima ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riducendo l'assegnazione al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica a 525 Meuro e riducendo conseguentemente la quota parte destinata alla copertura del presente intervento a 107 Meuro;
Visto il parere del comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella seduta del 12 novembre 2007;
Considerata l'opportunita' di procedere alla valutazione dei programmi presentati nel periodo 18 marzo 2002-13 febbraio 2003, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 6, comma 1, della direttiva 16 gennaio 2001;
Considerato che la effettiva esigua disponibilita' di risorse finanziarie in relazione al numero di programmi da esaminare non consente di avvalersi delle modalita' di gestione della procedura di cui all'art. 6, commi da 2 a 4 della direttiva 16 gennaio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Il Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel quadro dell'esigenza di contenimento delle spese istruttorie, effettua la valutazione dei programmi individuati nelle premesse.
Il Comitato tecnico effettua la valutazione sulla base dei criteri individuati dall'art. 8, comma 2, lettere da b) a g) della direttiva 16 gennaio 2001, anche avvalendosi del supporto di gruppi di esperti, determinando inoltre la congruita' di massima dei costi previsti per la realizzazione del programma.
 
Art. 2.
I programmi valutati positivamente dal Comitato tecnico sono sottoposti all'iter istruttorio previsto dall'art. 8 della direttiva 16 gennaio 2001.
 
Art. 3.
In attuazione del decreto 7 aprile 2005 e del decreto 29 dicembre 2005 del Ministro delle attivita' produttive, sono destinate all'agevolazione dei progetti presentati tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, nonche' dei programmi trasferiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e ricadenti nel medesimo periodo, le somme di 200 Meuro a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e di 107 Meuro a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la quota di 107 Meuro e' utilizzata per agevolare i progetti di costo ammissibile pari almeno a 3 Meuro.
Roma, 11 dicembre 2007
Il Ministro: Bersani
 
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