Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 265 |
Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante regolamento per le matricole del Regio Esercito; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare l'articolo 1; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Considerata l'esigenza, tenuto anche conto dei nuovi profili ordinativi del Corpo della Guardia di finanza, di apportare le necessarie varianti alle disposizioni sui documenti matricolari, adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica; Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 19 ottobre 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Compiti 1. Il Corpo della Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento economico. 2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 6.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - La legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1962, n. 329. - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, abrogato dal presente decreto, reca «Nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1972, n. 330; - La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138; - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192; - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. - Il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art. 2. - (Ministeri). 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero del commercio internazionale; 8) Ministero delle comunicazioni; 9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 11) Ministero delle infrastrutture; 12) Ministero dei trasporti; 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 14) Ministero della salute; 15) Ministero della pubblica istruzione; 16) Ministero dell'universita' e della ricerca; 17) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 18) Ministero della solidarieta' sociale. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.». «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. - Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, e' il seguente: «Art. 1 (Natura e dipendenza). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge. 2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.». - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114; - Il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, e' il seguente: «Art. 154 (Compiti). - (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per; a) «documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce; b) «evento di interesse»: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare; c) «dato matricolare»: l'informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse; d) «fascicolo personale»: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare; e) «validazione»: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonche' la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare; f) «impianto» del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse; g) «rilascio»: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso; h) «certificazione»: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o piu' dati rilevati dal documento unico matricolare del militare; i) «parifica»: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse; l) «addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare; m) «regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 23 e 71 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e' il seguente: «Art. 23 (Copie di atti e documenti informatici). 1. All'art. 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente: «, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71. 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettivita'. 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
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| Art. 3. Documento unico matricolare 1. Il documento unico matricolare e' impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito modello approvato con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento. 2. Gli eventi di interesse matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera a), e 15, lettera a), dell'allegata tabella A possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformita' alle previsioni indicate nel medesimo articolo. 3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attivita' matricolari, indicate nell'articolo 4, esegue i seguenti tipi di operazioni: a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi; b) registrazione; c) organizzazione; d) conservazione; e) consultazione; f) elaborazione; g) selezione; h) estrazione; i) utilizzo e blocco; l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.
Nota all'art. 3: - Il testo del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente: «Art. 112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). - 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di: a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette; b) garantire le pari opportunita'; c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita' e il conferimento di speciali abilitazioni; d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche' ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali; e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale; f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente; g) svolgere attivita' dirette all'accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformita' alle norme che regolano le rispettive materie; h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o di terzi; l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; m) applicare la normativa in materia di incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale; n) svolgere l'attivita' di indagine e ispezione presso soggetti pubblici; o) valutare la qualita' dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.».
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| Art. 4. Attivita' matricolari 1. Le attivita' matricolari sono costituite da: a) impianto del documento unico matricolare; b) aggiornamento e gestione del documento unico matricolare e del fascicolo personale; c) custodia della documentazione matricolare e dei fascicoli personali; d) rilascio del documento unico matricolare e delle relative certificazioni; e) parifica del documento unico matricolare; f) rettificazioni e cancellazioni da apportare al documento unico matricolare, nonche' relativa conservazione in memoria; g) validazione, effettuata da addetto alla matricola diverso da quello che ha acquisito l'evento di interesse al documento unico matricolare; h) procedure dirette alla conservazione ed alla salvaguardia del documento unico matricolare e del fascicolo personale; i) archiviazione dei documenti matricolari che assumono rilevanza sotto il profilo storico; l) certificazioni, conformi alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
Nota all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 5. Competenze 1. Il Comando generale della Guardia di finanza sovrintende alle attivita' matricolari del Corpo. 2. Il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza e' gestito, a livello centrale, dal Comando generale e, a livello periferico, dagli altri reparti della Guardia di finanza di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34. 3. Con una o piu' determinazioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia: a) le procedure e le modalita' di gestione del documento unico matricolare; b) le attivita' di cui all'articolo 4; c) l'organizzazione del servizio di cui al comma 2; d) le attivita' del personale addetto alla matricola.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e' il seguente: «Art. 2. - (Ordinamento generale). 1. Il Corpo della Guardia di finanza e' ordinato su: a) comando generale; b) comandi e organi di esecuzione del servizio; c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento; d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.».
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| Art. 6. Ambito di applicazione 1. Il nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza e' reso operativo con determinazione del Comandante generale, da adottarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione della determinazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento. 3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata adottata la determinazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento per le matricole del Regio Esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795. 4. Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 2. 5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza esclusivamente gli eventi di interesse indicati nella tabella A.
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7. Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.
Nota all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 8. Copertura finanziaria 1. Al riassetto del servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 332 |
| Tabella A (Articolo 3, comma 1) GRUPPI DI EVENTI DI INTERESSE MATRICOLARE PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA 1. Dati anagrafici, codice fiscale, matricola meccanografica, fotografia. 2. Situazione di famiglia, comprendente: a) l'indicazione dello stato civile e le relative variazioni; b) i dati afferenti il coniuge comprensivi della data del matrimonio; c) i dati afferenti ai figli. 3. Stato ed avanzamento, comprendente: a) l'indicazione del contingente e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di contingente e passaggi di ruolo; b) l'indicazione della posizione di stato e della relativa decorrenza; c) la decorrenza e gli estremi dei provvedimenti di promozione e sospensione della promozione; d) l'esito delle valutazioni delle varie tipologie di avanzamento; e) le sospensioni e le esclusioni dalle procedure di avanzamento ed i successivi rinnovi di giudizio, comprensivi degli estremi dei relativi provvedimenti; f) le attribuzioni di vantaggi di carriera; g) i giuramenti; h) le cessazioni dal servizio. 4. Sedi di servizio, comprendente: a) il reparto di appartenenza e l'incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze; b) l'indicazione della specie del provvedimento di trasferimento; c) per il personale del contingente di mare e per gli ufficiali impiegati presso il servizio navale, i periodi di navigazione e di servizio a terra. 5. Vicende sanitarie ed altri dati, comprendente: a) gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermita', emanati dalla competente autorita' sanitaria; b) l'indicazione della categoria, della tabella e della misura di ascrivibilita' dell'infermita' riconosciuta. 6. Titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere, iscrizioni ad albi o registri ed abilitazioni professionali, pubblicazioni, comprendente: a) i titoli di studio, con indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento; b) i corsi frequentati a seguito di designazione o ratifica da parte dell'amministrazione, con indicazione del punteggio o della qualifica finali e della posizione raggiunta nella graduatoria di fine corso; c) le qualificazioni, le abilitazioni e le specializzazioni conseguite, con indicazione della data di conseguimento e di cessazione dalle medesime; d) la conoscenza di lingue estere, con indicazione del livello e della data di riconoscimento del medesimo; e) le iscrizioni ad albi e registri professionali, ovvero le abilitazioni professionali, con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione, abilitazione o di revoca; f) le pubblicazioni effettuate come autore o coautore, con indicazione del titolo e degli estremi di pubblicazione. 7. Servizio prestato in altre Forze armate o di Polizia. 8. Ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente: a) le ricompense morali previste dal regolamento di disciplina militare, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione; b) le onorificenze ed altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell'autorita' concedente, della data dell'eventuale perdita; c) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca. 9. Valutazioni caratteristiche, comprendente: a) il periodo oggetto di valutazione; b) la tipologia di modello redatto; c) la qualifica finale ed il rendimento in servizio. 10. Procedimenti penali, comprendente: a) il numero del procedimento e gli estremi del reato; b) l'Autorita' giudiziaria procedente e la sede della medesima; c) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati. 11. Procedimenti disciplinari di stato, comprendente: a) l'indicazione dell'evento originatore e dell'autorita' che dispone il procedimento; b) le date di avvio e di termine del procedimento; c) il provvedimento finale e l'indicazione dell'autorita' che lo adotta. 12. Provvedimenti disciplinari di corpo, comprendente: a) la data o il periodo di commissione della violazione disciplinare; b) la specie e l'eventuale durata della sanzione disciplinare; c) l'autorita' che punisce e la motivazione del provvedimento. 13. Incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche ed incarichi presso enti, comprendente: a) gli incarichi di insegnamento con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e destinatari del corso, nonche' della specie di incarico; b) la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specificando la tipologia di incarico, la durata e gli estremi del provvedimento di nomina; c) le nomine, le cariche e gli incarichi presso enti, specificando la tipologia e la durata. 14. Situazione amministrativa, comprendente: a) l'indicazione della tipologia dell'emolumento; b) gli estremi del relativo provvedimento di attribuzione; c) l'indicazione del grado e dei correlati profili retributivi. 15. Situazione contributiva e previdenziale, comprendente: a) l'indicazione della tipologia di provvedimento; b) i periodi di tempo interessati espressi in anni, mesi e giorni; c) l'indicazione delle somme relative. |
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