Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2008 (vai al sommario)
LEGGE 9 gennaio 2008, n. 2
Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni concernenti
la Societa' italiana degli autori ed editori
1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio».
- L'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15
marzo 1977, n. 59), e' abrogato dalla presente legge,
recava: «Societa' italiana autori e editori».



 
Art. 2.
Usi liberi didattici e scientifici
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2221):
Presentato dall'on. Lusetti il 6 febbraio 2007.
Assegnato alla VII Commissione (Cultura), in sede
referente, il 22 marzo 2007 con pareri delle Commissioni I,
II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il
5, 6, 12, 20 giugno 2007; l'1, 2 agosto 2007; il 19
settembre 2007; il 2, 3, 10 ottobre 2007.
Assegnato nuovamente alla VII Commissione (Cultura), in
sede legislativa, il 24 ottobre 2007 con pareri delle
Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa,
ed approvato il 25 ottobre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1861):
Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione), in sede
referente, il 5 novembre 2007 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il
27, 29 novembre 2007; il 4, 5 dicembre 2007.
Assegnato nuovamente alla 7ª Commissione (Istruzione),
in sede deliberante, il 13 dicembre 2007 con pareri delle
Commissioni 1ª, 2ª, 5ª 6ª e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 21 dicembre 2007.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n.
633, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 70. - 1. Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso
di critica o di discussione, nei limiti giustificati da
tali fini e purche' non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a
fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo
deve inoltre avvenire per finalita' illustrative e per fini
non commerciali.
1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso
la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche
a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o
scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a
scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di
cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione
non puo' superare la misura determinata dal regolamento, il
quale fissa la modalita' per la determinazione dell'equo
compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo
dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si
tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta».



 
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