Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. 264 |
Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca». |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 2 e 50; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, comma 8; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006; Sentite le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 27 agosto 2007; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito indicato come "Ministero", si articola nel Segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale. 2. Sono direzioni generali del Ministero; a) la Direzione degli affari generali e del personale; b) la Direzione generale dell'universita'; c) la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; d) la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio; e) la Direzione generale della ricerca; f) la Direzione generale dei sistemi informativi. 3. Presso il Segretariato generale opera altresi' un dirigente generale, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Il Segretariato generale e le direzioni generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Essi svolgono le proprie attivita' in attuazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo, adottati dal Ministro. 5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale e delle direzioni generali e alla definizione dei compiti delle unita' di livello dirigenziale non generale ad essi assegnate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni reca: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri". - Si riporta il testo dei commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di curo per l'anno 2007,14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di curo per l'anno 2009.". - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006 reca: "Competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca". Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti, pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.". - Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) prevede: "Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.". - Per il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 2 Segretariato generale
1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa del Ministero; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", e formula proposte al fine dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001; cura i rapporti con il Gabinetto del Ministro; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; unitamente alle competenti direzioni generali, istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e predispone le intese istituzionali di programma Stato-regione e gli accordi di programma-quadro; sentiti i competenti direttori generali, cura l'attivita' di vigilanza ed ispettiva del Ministero. 3. Il Segretario generale svolge altresi' i seguenti compiti: a) formula, sentite le direzioni generali, proposte relative alla redazione del bilancio dello Stato per la parte relativa al Ministero, nonche' le eventuali variazioni; b) provvede al monitoraggio e revisione della carta dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; c) cura i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); d) cura, per il tramite di apposito ufficio, le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e la attivita' di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 4. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Note all'art. 2: - Il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede: "3, Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.". - Si riporta il testo del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001: "1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) (omissis); b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.". - L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) reca: "Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 2. Le modalita' di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati diret-tamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente art. sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. 4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorita' indipendenti. 5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.". - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001: "Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.". - L'art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), recita: "Art. 6 (Strutture). - 1. In conformita' alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio. 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attivita' di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che gia' le svolge.".
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| Art. 3 Direzione generale degli affari generali e del personale
1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge i seguenti compiti: a) attivita' generale del Ministero, con particolare riguardo alla predisposizione e allo svolgimento dei servizi generali e di supporto, anche attraverso lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, ove previste dalla legge, e la stipulazione dei relativi contratti; b) attivita' in materia di stato giuridico ed economico del personale ed azioni per le pari opportunita'; c) relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale; d) gestione, anche attraverso un apposito ufficio, del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) formulazione di proposte al Segretario generale in tema di bilancio del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). 2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Nota all'art. 3: - L'art. 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede: "Art. 12 (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.".
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| Art. 4 Direzione generale dell'universita'
1. La Direzione generale per l'universita' svolge i seguenti compiti: a) attivita' volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema universitario, curando i connessi adempimenti; b) attivita' volta alla definizione delle modalita' di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria; c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, e l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale; d) esame degli statuti adottati dalle universita' e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari, nei limiti di legge; f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita', in coordinamento con la Direzione generale della ricerca; g) raccordo con il Ministero della pubblica istruzione in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti; h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali; i) supporto allo svolgimento dell'attivita' del Consiglio universitario nazionale (CUN), anche attraverso un apposito servizio di segreteria. 2. La Direzione generale si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5. |
| Art. 5 Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica
1. La Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i seguenti compiti: a) attivita' volta alla programmazione, promozione, finanziamento e sviluppo, anche a livello internazionale, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e attivita' inerenti al personale delle relative istituzioni, di competenza del Ministero; b) vigilanza sulla attivita' delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed, in particolare, esame degli statuti e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali, nonche' promozione e sviluppo della loro produzione artistica; c) cura, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, del raccordo delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche con il sistema scolastico e universitario; d) attivita' di definizione e sviluppo dell'offerta formativa e dei relativi ordinamenti didattici; e) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), anche attraverso un apposito servizio di segreteria. 2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5. |
| Art. 6 Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio
1. La Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio svolge i seguenti compiti: a) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti e della loro appartenenza alle universita' o alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alla promozione della loro condizione; b) attivita' di orientamento allo studio, di tutoraggio e volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; c) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; d) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; e) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie; f) coordinamento e promozione dell'attivita' sportiva universitaria; g) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale degli studenti (CNSU), anche attraverso un apposito ufficio di segreteria, 2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Nota all'art. 6: - La legge 2 agosto 1999, n. 264, recante: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
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| Art. 7 Direzione generale della ricerca
1. La Direzione generale per la ricerca svolge i seguenti compiti: a) attivita' di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale, europeo e nazionale; b) attivita' volta all'adozione del Programma nazionale della ricerca; c) attivita' di coordinamento, finanziamento e vigilanza sulla attivita' degli enti di ricerca e sull'Agenzia spaziale italiana, nonche' svolgimento dell'attivita' prevista dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nei confronti dell'ENEA; d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; e) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata; f) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, nonche' della ricerca in ambito spaziale ed aerospaziale; g) promozione della cultura scientifica; h) esame degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; i) sostegno della ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero; j) cura della gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea; k) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). 2. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante: "Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n. 213. - Il comma 870, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), reca: "870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.".
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| Art. 8 Direzione generale dei sistemi informativi
1. La Direzione generale dei sistemi informativi svolge i seguenti compiti: a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' della relativa infrastruttura tecnologica; b) cura dei rapporti con soggetti esterni al Ministero, ai quali sono eventualmente affidati compiti nell'ambito del sistema informativo del medesimo, e vigilanza sul loro operato; c) cura delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; d) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati e della banca dati sull'offerta formativa; e) cura dell'anagrafe della ricerca; f) studio e valutazione dei dati raccolti, in coordinamento con le altre direzioni generali. 2. La Direzione generale si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42. - Il comma 2, dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevede: "2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.". - L'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e' il seguente: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.".
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| Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
1. Le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al presente regolamento, in conformita' a quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 2. Alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale gia' appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, e che svolgeva le proprie mansioni presso il Ministero alla data del 14 luglio 2006, puo', a domanda, chiedere di essere inserito nei ruoli del personale del Ministero. 4. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la revoca degli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2002-2005. 5. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73
Note all'art. 9: - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 si veda la nota alle premesse. - Si riporta il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; "8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2003, n. 270, supplemento ordinario.
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| Allegato
----> Vedere tabella a pag. 8 <---- |
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