Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2008 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007 |
Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007. (Deliberazione n. 337/2007). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 dicembre 2007 Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007); il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/1999 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 200/1999); la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/2006); la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006 (di seguito: deliberazione n. 152/2006); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 approvato con deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/2007 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV); la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 207/2007 (di seguito: deliberazione n. 207/2007); la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 208/2007. Considerato che: la Direttiva prevede: a) con decorrenza 1° luglio 2007, l'idoneita' di tutti i clienti finali; b) all'art. 3, gli obblighi relativi al servizio pubblico, indicando, al comma 5, che gli Stati membri adottano le misure per tutelare i clienti finali ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture; l'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 ha stabilito un regime di salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore, prevedendo, tra l'altro, che fino all'operativita' del suddetto servizio, la continuita' della fornitura per tali clienti sia assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori; e che la relativa disciplina transitoria e' stata definita dall'Autorita' nel TIV; con deliberazione n. 207/2007 l'Autorita' ha approvato la proposta al Ministro dello sviluppo economico per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/07; il decreto ministeriale 23 novembre 2007, adottato sulla base delle proposte di cui alla deliberazione n. 207/2007, ha previsto, tra l'altro, che l'Autorita' definisca: a) le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia; b) le modalita', i tempi e i criteri per la messa a disposizione, da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia, dei dati, aggregati per gruppi di categorie omogenee, relativi ai clienti serviti in salvaguardia, ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali; c) entro il 31 dicembre 2007, le modalita' per l'organizzazione delle procedure concorsuali stabilendo inoltre: i. il periodo nel quale le medesime devono essere avviate e concluse per la selezione dell'esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo; ii. i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacita' tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto; iii. le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformita' alle disposizioni in materia; iv. le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio; d) i criteri di svolgimento, in via transitoria, del servizio di salvaguardia da parte degli esercenti la maggior tutela nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente la salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari; e) il corrispettivo di salvaguardia da riconoscere agli esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, da definire sulla base dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo, nonche' le modalita' di copertura del relativo onere a carico dei clienti in salvaguardia; f) le modalita' e i tempi delle comunicazioni da parte degli esercenti la salvaguardia nei confronti della societa' Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) relative al numero di punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia. Considerato, inoltre, che: sono presenti asimmetrie informative relativamente al valore atteso del costo che ciascun partecipante alle procedure concorsuali, qualora risulti aggiudicatario, dovra' sostenere per lo svolgimento del servizio di salvaguardia; l'asimmetria informativa di cui al precedente alinea non puo' essere completamente eliminata dai dati che gli attuali esercenti la salvaguardia sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti alle procedure concorsuali ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2007; in presenza di asimmetrie informative tra partecipanti alle procedure concorsuali relativamente al valore del bene, procedure concorsuali con offerte in busta chiusa senza possibilita' di rilancio consentono di massimizzare il numero di partecipanti alle procedure stesse, nonche' il valore atteso del prezzo cui viene ceduto il bene; ovvero, nel caso di specie, di minimizzare il valore atteso del prezzo a cui sara' erogato il servizio di salvaguardia; il corrispettivo di salvaguardia da riconoscere agli esercenti, nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ha la sola finalita' di limitare il rischio assunto dai medesimi esercenti e non gia' di garantire la completa copertura dei costi fissi commerciali. Ritenuto necessario e urgente: dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 23 novembre 2007, al fine di assicurare che il servizio di salvaguardia assegnato tramite procedure concorsuali sia erogato, in prima applicazione, a partire dall'1 aprile 2008, anche in considerazione delle problematiche inerenti all'attuale disciplina transitoria dell'erogazione del servizio di salvaguardia, nonche' degli effetti sulla concorrenza del mercato della vendita al dettaglio, provvedendo a definire: a) le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia; b) le modalita', i tempi e i criteri per la messa a disposizione da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali, dei dati relativi al numero dei punti di prelievo e all'energia elettrica prelevata dai clienti serviti in salvaguardia nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze; c) le modalita' per l'organizzazione delle procedure concorsuali stabilendo inoltre: i. il periodo di effettuazione delle medesime, per la selezione dell'esercente la salvaguardia; ii. i requisiti minimi, in termini di competenza e capacita' tecnico-economica dei partecipanti alle procedure concorsuali; iii. le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformita' alle disposizioni in materia; iv. le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio anche al fine di garantire la confrontabilita' delle offerte pervenute nell'ambito delle procedure concorsuali; d) le modalita' e i tempi delle comunicazioni da parte degli esercenti la salvaguardia nei confronti dell'Acquirente Unico relative al numero di punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia; e) il corrispettivo di salvaguardia da riconoscere agli esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo tenuto anche conto che: i. nella determinazione dell'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, si deve considerare che gli investimenti effettuati per l'attivita' di commercializzazione sono ammortizzati in un periodo pluriennale quantificabile in non meno di 5 anni; e che la stima dei costi fissi puo' essere effettuata sulla base delle informazioni derivanti dagli elementi di costo comunicati dagli operatori ai fini del procedimento di definizione dei costi di commercializzazione dell'attivita' di vendita di energia elettrica; ii. nella determinazione dell'ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota mensile dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali, si deve considerare che i corrispettivi applicati nel servizio di salvaguardia rifletteranno i costi commerciali attesi per lo svolgimento del servizio stesso e che tali costi riflettono la composizione dei clienti serviti in relazione, tra l'altro, alla dimensione dei clienti stessi. Ritenuto, altresi', opportuno: rinviare a successivo provvedimento: a) la definizione dei criteri di svolgimento, in via transitoria, del servizio di salvaguardia da parte degli esercenti la maggior tutela nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente la salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte di un soggetto aggiudicatario; b) la definizione delle modalita' di copertura degli eventuali oneri derivanti dal riconoscimento del corrispettivo di salvaguardia agli esercenti nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, a carico dei clienti in salvaguardia; c) la modifica del TIV per garantire agli esercenti la salvaguardia la disponibilita' delle informazioni necessarie al fine della fatturazione Delibera: 1. Di approvare le «Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007» riportate nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A). 2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 21 dicembre 2007 Il presidente: Ortis |
| Allegato A Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007.
----> Vedere allegato da pag. 75 a pag. 82 <---- |
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