Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007
Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/2004. (Deliberazione n. 324/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 dicembre 2007;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/1997;
l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/2004 (di seguito: deliberazione n. 40/2004), e sue successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito: deliberazione n. 138/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/2004 (di seguito: deliberazione n. 168/2004), e sue successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito: deliberazione n. 108/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di seguito: deliberazione n. 17/2007);
la deliberazione del 2 ottobre 2007, n. 247/2007 (di seguito: deliberazione n. 247/2007);
la determinazione del Direttore generale dell'Autorita' 17 gennaio 2007, n. 2/2007 (di seguito: determinazione n. 2/2007).
Considerato che:
l'Autorita', ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, con la deliberazione n. 138/2004 ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;
l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita', ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, definisca un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorita';
con la deliberazione n. 108/2006 l'Autorita' ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas;
l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita' approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo, che integrano di diritto i codici di rete adottati dalle imprese ai sensi del comma 3.2, lettera a), ivi inclusi quelli contenenti clausole specifiche approvate dall'Autorita' ai sensi del comma 3.3;
la determinazione n. 2/2007 ha istituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte finalizzate all'aggiornamento del codice di rete tipo, composto, oltre che da funzionari dell'Autorita', da rappresentanti delle associazioni degli operatori;
nel corso dell'attivita' del gruppo di lavoro sono emerse proposte di modifica ed integrazione al codice di rete tipo, progressivamente sottoposte a consultazione, riguardanti in particolare:
la necessita' di implementare una specifica procedura relativamente al caso di subentro di un nuovo cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore, al fine di tutelare l'interesse del cliente medesimo alla scelta, in condizioni certe e trasparenti, del proprio fornitore di gas;
la definizione di «giorno lavorativo», al fine di individuare univocamente i riferimenti temporali relativi alla richiesta e all'esecuzione delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale fra l'impresa di distribuzione e l'utente del servizio;
l'esplicita estensione a tutte le prestazioni elencate nel codice di rete tipo delle regole previste all'art. 48.8 della deliberazione n. 168/2004 per il computo dei tempi di esecuzione delle medesime prestazioni;
una piu' razionale gestione del rapporto tra impresa di distribuzione ed utente del servizio subentrante nel caso di mancata lettura di sostituzione nella fornitura per cause indipendenti dalla volonta' dell'impresa di distribuzione, mediante l'automatico utilizzo dei profili di prelievo ai fini della individuazione del consumo del cliente finale;
l'estensione della procedura di sostituzione nella fornitura relativa ad un punto di riconsegna (di seguito: pdr) chiuso temporaneamente per morosita' alla fattispecie, non regolata, di pdr chiuso per pronto intervento;
la possibilita' per l'impresa di distribuzione di attribuire ad un pdr una frequenza di lettura, equivalente a quella prevista dalla deliberazione n. 229/2001, nel caso di assenza di comunicazione da parte dell'utente del servizio;
la durata minima dell'attivita' di lettura in capo all'impresa di distribuzione, mediante la fissazione di una durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo alla medesima impresa, al fine di consentire alla stessa di pianificare le attivita' di rilevazione dei prelievi.
Considerato inoltre che:
i soggetti interessati alla consultazione hanno segnalato, in relazione alla proposta inerente la procedura di subentro di un cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore, alcune criticita' riguardanti gli ambiti procedurali ed applicativi della medesima proposta;
la proposta relativa alla determinazione di una durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo all'impresa di distribuzione deve prevedere, al fine dell'omogeneizzazione delle condizioni relative all'esercizio della facolta' di svolgimento delle letture, una modifica contestuale delle clausole contenute nel codice di rete tipo relative alla durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo all'utente.
Ritenuto che:
sia opportuno, in accoglimento delle proposte di modifica e integrazione del codice di rete tipo poste in consultazione, prevedere che nel medesimo codice di rete tipo venga:
introdotta, nel glossario, la definizione di «giorno lavorativo»;
estesa a tutte le prestazioni elencate nel codice di rete tipo la previsione di cui all'art. 48.8 della deliberazione n. 168/2004 per il computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni individuate dalla medesima deliberazione;
introdotta la possibilita' per l'impresa di distribuzione di utilizzare automaticamente, nel caso di mancata lettura di sostituzione nella fornitura percause indipendenti dalla propria volonta', i profili di prelievo ai fini della individuazione del consumo del cliente;
estesa la procedura relativa alla sostituzione nella fornitura su pdr chiuso per morosita' alla sostituzione nella fornitura su pdr chiuso per pronto intervento;
prevista l'attribuzione di una frequenza di lettura a ciascun pdr, equivalente a quella prevista dalla deliberazione n. 229/2001, nel caso di assenza di comunicazione della frequenza di lettura da parte dell'utente del servizio;
prevista una durata minima di validita' dell'attivita' di lettura in capo all'impresa di distribuzione e modificata contestualmente la durata della medesima attivita' in capo all'utente.
Ritenuto inoltre che:
la proposta relativa alla procedura di subentro di un nuovo cliente finale con contestuale sostituzione del fornitore necessiti, da parte degli uffici dell'Autorita' e del gruppo di lavoro, di ulteriori approfondimenti, relativamente alle disposizioni inerenti l'accesso contenute nell'attuale quadro regolatorio;
sia inoltre opportuno che le modifiche ed integrazioni previste nel codice di rete tipo entrino in vigore dopo un congruo lasso di tempo dalla loro approvazione, in modo tale di consentire a tutte le imprese di distribuzione e agli utenti del servizio di adeguare i propri processi gestionali e informativi;
Delibera:
1. Di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Di fissare al 1° marzo 2008 l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas di cui al punto 1.
3. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'. energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.
Milano, 14 dicembre 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO
PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS
a) Al glossario e' aggiunta la seguente definizione:
«giorno lavorativo» e' un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedi' e venerdi' inclusi.
b) Alla fine del paragrafo 8.2 «Modalita' operative di erogazione delle prestazioni» viene aggiunta la seguente frase:
«Per il computo dei tempi di esecuzione di tutte le prestazioni valgono le regole previste nella deliberazione n. 168/2004, art. 48.8, lettera c).».
c) Nel paragrafo 8.2.6. «Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali» il quinto capoverso «Nel caso in cui l'Utente subentrante non abbia esercitato la facolta' di voler eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della deliberazione n. 311/2001:
l'Impresa di distribuzione, entro il termine massimo di sei giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura, comunica all'Utente subentrante l'elenco dei Punti di riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volonta', rilevare le letture;
l'Utente subentrante, entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione, potra' inviare, utilizzando i sistemi e i formati definiti dall'Impresa di distribuzione, eventuali ulteriori letture; decorso tale periodo le stime dell'Impresa di distribuzione verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«Nel caso in cui l'Utente subentrante non abbia esercitato la facolta' di volere eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della deliberazione n. 311/2001, l'Impresa di distribuzione per i Punti di riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volonta', rilevare le letture, provvede a stimare le stesse, che verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.».
d) E' eliminato l'ultimo capoverso del paragrafo 8.2.6.; alla fine del paragrafo 8.2.5. «Riapertura del Punto di riconsegna su richiesta dell'Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'Impianto del Cliente finale» sono aggiunte le parole «ed, eventualmente ove necessario, previa acquisizione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 40/2004.»; di seguito al paragrafo 8.2.6. e' aggiunto il seguente sottoparagrafo:
8.2.6.1. Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali su Punto di riconsegna chiuso per morosita' o Pronto intervento.
Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un Cliente finale la cui fornitura sia stata sospesa per motivi di sicurezza o per morosita' e l'alimentazione del Punto di riconsegna risulti pertanto disattivata temporaneamente al momento della sostituzione della fornitura, l'Utente subentrante deve richiedere all'Impresa di distribuzione anche la riattivazione della fornitura.
L'Impresa di distribuzione, pertanto, informa l'Utente subentrante della situazione fisica del Gruppo di misura segnalandola entro i termini previsti all'articolo 14.6 della deliberazione n. 138/2004, e successivamente in occasione della notifica di cui all'art. 14.9 della medesima deliberazione.
Eventuali successive variazioni della situazione fisica del Punto di riconsegna che si dovessero verificare dopo l'effettuazione della notifica e comunque prima della data di sostituzione nella fornitura, devono essere comunicate tempestivamente dall'Impresa di distribuzione all'Utente subentrante.
L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione con le modalita' indicate ai precedenti paragrafi 8.2.4 e 8.2.5.
e) Nel paragrafo 11.3.1. «Modalita' di misura del gas riconsegnato», al quinto capoverso, dopo la frase: «In tale ipotesi, l'Utente si assume ogni e qualsiasi responsabilita' nei confronti dell'Impresa di distribuzione manlevando espressamente la stessa da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualunque titolo dal Cliente finale o da terzi.», e' aggiunto il seguente capoverso:
«Qualora l'Utente non provveda ad effettuare tale comunicazione, l'Impresa di distribuzione attribuisce a ciascun Punto di riconsegna la frequenza di lettura prevista dalla deliberazione n. 229/2001.».
f) Nel paragrafo 11.3.1 al primo alinea del sesto capoverso le parole «non potra' essere modificata per un periodo di sei mesi e con un preavviso non inferiore a trenta giorni;», e' sostituito dal seguente testo: «non potra' essere modificata per un periodo di 12 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni»; e alla fine del medesimo paragrafo e' aggiunto il seguente capoverso:
«Nel caso in cui l'Utente non eserciti la facolta' prevista dall'art. 4.9 della deliberazione n. 311/2001, avvalendosi, di conseguenza, dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso un Punto di riconsegna da lui rifornito, tale scelta, una volta definita, non potra' essere modificata dall'Utente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza definita e, una volta efficace, non potra' essere modificata per un periodo di 12 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni.».
 
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