Gazzetta n. 22 del 26 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007
Disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero. (Deliberazione n. 329/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 dicembre 2007;
Visti:
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), cosi' come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006;
la legge 14 novembre 1995 n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
la legge 23 agosto 2004 n. 239;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007 recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1999, n. 162/1999 (di seguito: deliberazione n. 162/1999);
la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006 e l'Allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/2006);
la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2007, n. 82/2007 (di seguito: deliberazione n. 82/2007);
la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2007, n. 325/2007 con cui l'Autorita' esprime il proprio parere al Ministro per lo sviluppo economico sullo schema di decreto recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008;
la decisione della Commissione europea 2003/796/EC dell'11 novembre 2003 con cui viene istituito l'ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricita' e gas;
la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) prot. TE/P2007013955 del 16 novembre 2007 avente oggetto «Valori della capacita' di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2008» con cui si comunicano all'Autorita' i valori della capacita' di trasporto per l'anno 2008 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;
le regole per l'accesso alle reti di interconnessione tra Italia e Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia con i relativi allegati Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy interconnections (di seguito: Access rules) elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorita' in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382 del 18 dicembre 2007.
Considerato che:
il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
a) all'art. 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita' totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' nazionali di regolazione;
b) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
c) all'art. 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacita' di interconnessione possano essere utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilita' della capacita' assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita' di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunita' o meno di modificare le tariffe;
d) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
l'allegato al regolamento n. 1228/2003 «Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacita' disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali», prevede tra l'altro:
a) all'art. 2, comma 1, che le capacita' sono assegnate tramite aste esplicite o implicite e che i due metodi possono coesistere per la stessa connessione;
b) all'art. 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori della rete di trasmissione, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacita' entro una data definita per ciascuna scadenza, fissata in modo da permettere ai gestori di riassegnare le capacita' non utilizzate;
c) all'art. 3, comma 1, che l'assegnazione di capacita' a livello di un'interconnessione e' coordinata e attuata dai gestori dei sistemi di trasmissione interessati mediante procedure di assegnazione comuni;
nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative Regionali Europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Germania e Grecia con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;
i lavori di cui al precedente alinea sono proseguiti nell'anno 2007 con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare le regole di assegnazione della capacita' di trasporto transfrontaliera in vigore per il medesimo anno;
le Access Rules predisposte per l'anno 2008 nell'ambito dei lavori della Regione Centro-Sud da parte dei gestori di rete partecipanti sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 1228/2003 e alle principali indicazioni fornite dai Regolatori che coordinano i lavori della medesima Regione;
il decreto 18 dicembre 2007 prevede, tra l'altro, che:
a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Slovenia e Grecia e' effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente ai gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacita' assegnabile;
b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera con la Svizzera avviene secondo quanto previsto alla precedente lettera a) solo in caso in cui Terna pervenga in tempo utile ad un accordo con il gestore di rete svizzero; in caso contrario Terna procede all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto con riferimento alla quota di capacita' di trasporto nella sua responsabilita';
c) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicita' delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi;
d) l'Autorita' provvede a disciplinare le modalita' di ripartizione dei proventi tenendo conto anche del passaggio dei clienti finali dal mercato tutelato al mercato libero;
il decreto 18 dicembre 2007 prevede inoltre:
a) il mantenimento della riserva di capacita' di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la sola frontiera svizzera;
b) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Citta' del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei DCT sulle interconnessioni con i Paesi della Comunita' Europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacita' della frontiera svizzera;
c) la destinazione di una quota di capacita' di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacita' giornaliera non utilizzata;
l'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999 prevede l'applicazione di un corrispettivo per la garanzia della capacita' di interconnessione.
Considerato inoltre che:
il decreto 18 dicembre 2007 prevede che l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale e' interamente ceduta dallo stesso titolare all'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) - con le stesse modalita' di cui al decreto 15 dicembre 2006 - al prezzo di 68 euro/MWh e che tale prezzo (di seguito: prezzo AU) e' adeguato in corso d'anno con modalita' indicate dall'Autorita' in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003;
ai sensi del decreto 15 dicembre 2006, con la deliberazione n. 82/2007 l'Autorita' ha fissato le modalita' di aggiornamento del prezzo AU per l'anno 2007 sulla base dell'andamento dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/2006 (nel seguito: PUN).
Ritenuto che sia opportuno:
anche al fine di consentire all'Acquirente unico una migliore pianificazione e gestione degli approvvigionamenti previsti per l'anno 2008, confermare le modalita' di adeguamento del prezzo AU adottate per l'anno 2007 con la deliberazione n. 82/2007;
abrogare l'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999 e prevedere che i costi per la garanzia della capacita' di interconnessione trovino copertura nell'ambito dei corrispettivi previsti per il servizio di dispacciamento;
approvare le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorita' in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382 del 18 dicembre 2007;
in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 18 dicembre 2007, prevedendo che i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la riduzione equivalente dei corrispettivi di accesso alla rete di interconnessione per tutti i clienti finali del sistema elettrico nazionale;
Delibera:
1. Di sopprimere l'art. 5, comma 4, della deliberazione n. 162/1999.
2. Di approvare le Access Rules elaborate da Terna congiuntamente agli altri gestori di rete partecipanti al gruppo di lavoro in ambito ERGEG, Iniziativa Regionale per il Centro-Sud Europa, e inviate da Terna all'Autorita' in data 17 dicembre 2007, prot. Autorita' 33382 del 18 dicembre 2007.
3. Di approvare le disposizioni per l'anno 2008 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
4. Di prevedere che il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno 2008, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la formula di seguito riportata e che l'Acquirente unico pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2008 a partire dal secondo, il prezzo AU determinato sulla base della presente deliberazione

----> Vedere formula a pag. 20 <----

Dove:
PAU 1 e' il prezzo AU del primo trimestre dell'anno 2008, fissato pari a 68 euro/MWh;
PUN Y e' la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra il tredicesimo e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre cui l'aggiornamento si riferisce;
PUN «Y1» e' la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra dicembre 2006 e novembre 2007.
5. Di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen e all'Elektrizitätskommission ElCom, Bundesamt für Energie CH-3003 Bern, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla societa' Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. ed alla societa' Acquirente unico S.p.A.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 18 dicembre 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2008 IN MATERIA DI GESTIONE
DELLE CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO.
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/2006, come successivamente integrato e modificato ed all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, nonche' le seguenti definizioni:
assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
assegnazione e' l'attribuzione di diritti di utilizzo di capacita' di trasporto (DCT), ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnazione congiunta e', per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti;
capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
capacita' di trasporto in importazione e' la capacita' di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;
capacita' di trasporto in esportazione e' la capacita' di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto (DCT) sono diritti di utilizzo di capacita' di trasporto assegnati su base annuale, mensile, giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
gestore competente e', per ciascuna frontiera elettrica, il gestore delle reti di trasmissione degli Stati confinanti cui la frontiera si riferisce;
nomina dei DCT e' la comunicazione irrevocabile, da parte di un assegnatario di DCT, della quota dei medesimi diritti nella sua disponibilita' che intende utilizzare;
operatore di sistema e' ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;
potenza media annuale al mese I e' il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata su base annuale da tutti i punti di dispacciamento inclusi, al mese I, in un contratto di dispacciamento ed il numero di ore comprese nell'anno;
quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacita' di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacita' di trasporto giornaliera;
quote di capacita' di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
responsabile dell'assegnazione e', per ciascuna frontiera elettrica, il soggetto designato dai gestori competenti per l'assegnazione di DCT in importazione o esportazione relativi alla medesima frontiera;
rete di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
rilascio dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto e' la cessione di DCT al responsabile dell'assegnazione per la riassegnazione;
riserve per l'importazione sono le quote di capacita' di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2007, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonche' alla societa' Raetia Energie;
riserva per il reingresso e' la quota di capacita' di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2007, alla societa' Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;
Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;
trasferimento di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto e' la cessione di DCT da un titolare ad un altro soggetto dotato dei medesimi requisiti;
Terna e' la societa' Terna - Rete elettrica nazionale Spa;
transito di energia elettrica e' l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
zona e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 111/2006 ed approvata dall'Autorita';
zona virtuale e' una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
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regolamento n. 1228/2003 e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;
decreto 18 dicembre 2007 e' il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007 recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali in importazione per l'anno 2008;
disciplina del dispacciamento e' l'insieme delle condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale stabilite dalla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06;
Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy Interconnections sono le regole definite da Terna e dagli altri gestori di rete confinanti per la definizione, l'assegnazione e l'utilizzo dei DCT per ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2008.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonche' per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della Rete di trasmissione nazionale;
b) garantire l'uso efficiente della Rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsita';
c) assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dell'accesso alla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza;
d) consentire l'adozione di una metodologia congiunta per l'allocazione della capacita' di trasporto da parte di gestori competenti per la stessa frontiera elettrica.
2.2 Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2008 per l'assegnazione di riserve di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 18 dicembre 2007.
Parte II
GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE
Art. 3.
Capacita' di trasporto utilizzabile
3.1 La capacita' di trasporto utilizzabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' definita in modo congiunto dai rispettivi gestori competenti.
Art. 4.
Gestione delle congestioni in fase di programmazione
4.1 Le congestioni sulla rete di interconnessione in fase di programmazione sono risolte in modo congiunto dai gestori di rete competenti per ciascuna frontiera per mezzo dell'assegnazione di DCT, effettuata tramite le procedure concorsuali previste dalle Access rules in conformita' a quanto disposto dal regolamento n. 1228/2003, su base annuale, mensile e giornaliera.
4.2 L'energia elettrica corrispondente alle nomine di DCT in importazione e in esportazione per una frontiera elettrica e' considerata, rispettivamente, immessa e prelevata nei corrispondenti punti di importazione ed esportazione ai sensi della disciplina del dispacciamento.
4.3 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto e di vendita ed i programmi di immissione e di prelievo di cui e' richiesta la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento corrispondenti a punti di dispacciamento di importazione e di esportazione hanno priorita', a parita' di prezzo, rispetto alle offerte e ai programmi corrispondenti agli altri punti di dispacciamento.
Art. 5.
Gestione delle congestioni nel tempo reale
5.1 Terna risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.
5.2 Terna, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorita' una relazione tecnica recante le modalita' adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attivita' suddivisi per frontiera elettrica.
Art. 6.
Diritti di utilizzo della capacita' di trasporto
6.1 Il valore di capacita' di trasporto associato a ciascuna tipologia di DCT relativi ad una frontiera elettrica in ciascuna ora del periodo cui i medesimi diritti si riferiscono, e' definito dai gestori competenti sulla base della totale capacita' di trasporto tenendo conto dei periodi di manutenzione programmata dell'interconnessione e dei profili tipici delle coperture nei mercati dell'energia elettrica dei relativi Stati confinanti.
6.2 La quantita' complessiva di DCT assegnabile e' pari alla totale capacita' di trasporto per ciascuna frontiera su base annuale, mensile e giornaliera determinata anche in considerazione delle quote di cui all'Articolo 8 e delle quote riservate ai sensi della legislazione svizzera.
6.3 L'assegnazione di DCT comporta il diritto ad utilizzare una identica quota di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione (esportazione) di energia elettrica nel (dal) sistema elettrico nazionale.
6.4 Unitamente alle modalita' di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea le Access rules definiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di DCT e le modalita' di utilizzo dei DCT in importazione ed esportazione.
6.5 A ciascun soggetto assegnatario di DCT non si applica il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui alla disciplina del dispacciamento, limitatamente alla quota corrispondente alla differenza tra il prezzo nella zona adiacente alla frontiera elettrica cui i DCT si riferiscono e il prezzo della zona in cui l'energia elettrica importata o esportata si considera rispettivamente immessa o prelevata.
Art. 7.
Regolamento per la gestione delle congestioni
7.1 Nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche al medesimo regolamento adottato per l'anno 2007, Terna predispone e trasmette all'Autorita' entro il 21 dicembre 2007 uno o piu' schemi di regolamento in tema di modalita' applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2008.
7.2 Il regolamento di cui al precedente comma 7.1 prevede anche:
a) i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unita' di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;
b) le modalita' e le tempistiche per l'attribuzione delle unita' virtuali di cui alla precedente lettera a).
Parte III
DISPOSIZIONI IN MERITO A RISERVE PER L'IMPORTAZIONE,
IL TRANSITO E IL REINGRESSO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 8.
Assegnazione di riserve per l'importazione,
il transito e il reingresso di energia elettrica
8.1 Per l'anno 2008, ai sensi del decreto 18 dicembre 2007, sono assegnate quote di capacita' di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera:
a) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto e comunque non superiore a 600 MW complessivi, di cui la meta' devono essere computati quale quota allocata autonomamente dal gestore di rete svizzero;
b) per una quantita' non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie;
c) alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano, per la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la frontiera con la Svizzera ai sensi del comma 9.1.
d) ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della societa' Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantita' non superiore a 60 MW e con le modalita' di cui al decreto 18 dicembre 2007;
8.2 Gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacita' di trasporto pre-assegnate, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nella disciplina del dispacciamento e nel regolamento di cui all'art. 7.
Art. 9.
Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve
per l'importazione, il transito e il reingresso
di energia elettrica
9.1 Gli Stati di cui al comma 8.1 lettera c), sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2008 a Terna con riferimento a quale frontiera elettrica appartenente alla frontiera nord-ovest intendono esercitare i diritti loro pre-assegnati ai sensi del decreto 18 dicembre 2007.
9.2 I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 8, sono tenuti a comunicare all'operatore di sistema e a Terna un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalita' previste per la comunicazione a Terna dei programmi di immissione ai sensi della disciplina del dispacciamento e nel rispetto del regolamento di cui all'art. 7.
9.3 Il programma di cui al comma 9.2, non puo' prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto riservata nella medesima ora.
9.4 Ai programmi orari di scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 9.2 sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacita' di trasporto sulla rete rilevante secondo la disciplina del dispacciamento.
Art. 10.
Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate
quote di capacita' di trasporto autonomamente
dai gestori di rete esteri
10.1 Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacita' di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'Articolo 9, ad eccezione del comma 9.1, purche' il medesimo gestore di rete si impegni:
a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'Articolo 7;
b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo Paese.
Parte IV
DISPOSIZIONI IN MERITO AI PROVENTI DERIVANTI
DALL'ASSEGNAZIONE DEI DCT E DALLA CESSIONE
AL MERCATO DELL'ENERGIA DEL CONTRATTO PLURIENNALE
Art. 11.
Ripartizione dei proventi derivanti dall'assegnazione
dei DCT in importazione ed esportazione tra i gestori competenti
11.1 I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione congiunta dei DCT per ciascuna frontiera elettrica sono ripartiti tra i relativi gestori competenti proporzionalmente ai DCT che ciascun gestore rende disponibile per tali assegnazioni: pari al 50% della capacita' disponibile al netto di eventuali quote allocate autonomamente.
Art. 12.
Destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione
dei DCT in importazione ed esportazione e dalla cessione
al mercato dell'energia relativa al contratto pluriennale
12.1 I proventi spettanti a Terna di cui al comma 12.2 vengono destinati agli utenti del dispacciamento ai sensi del presente articolo.
12.2 Con riferimento a ciascun mese dell'anno 2008 Terna calcola il totale dei proventi di sua spettanza come somma dei proventi relativi alle assegnazioni dei DCT per ciascuna tipologia e per ciascuna frontiera secondo quanto stabilito dal precedente Articolo 11;
12.3 Ciascun utente del dispacciamento e' tenuto a comunicare a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle imprese distributrici con le modalita' di cui al comma 12.4 per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui il valore certificato della potenza media annuale si riferisce.
12.4 Le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2008, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente e' titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese.
12.5 La Repubblica di San Marino e lo Stato della Citta' del Vaticano hanno il diritto a ricevere da Terna, una quota dei proventi complessivi derivanti dall'assegnazione di DCT costanti in tutte le ore dell'anno sulla frontiera elettrica con la Francia pari, rispettivamente, al rapporto tra:
a) la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la medesima frontiera ai sensi del comma 9.1;
b) la totale capacita' di trasporto resa disponibile per l'assegnazione dei medesimi DCT sulla stessa frontiera;
12.6 L'Acquirente Unico ha il diritto di ricevere da Terna un corrispettivo pari alla quota Q «tutelato», di cui al comma 12.8, dei proventi di cui al comma 12.2 al netto della quota di cui al comma 12.5;
12.7 Ciascun utente del dispacciamento, diverso dall'Acquirente Unico, ha il diritto a ricevere da Terna per ciascun mese un corrispettivo pari al prodotto tra:
a) la quota Q «libero», di cui al comma 12.8, dei proventi di cui al comma 12.2 al netto della quota di cui al comma 12.5;
b) il rapporto, calcolato con riferimento a ciascun mese, tra la potenza media annuale corrispondente al medesimo utente del dispacciamento per quel mese e la somma delle potenze medie annuali di tutti gli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;
12.8 Le quote Q «tutelato» e Q «libero» sono determinate come segue:

----> Vedere formule a pag. 23 <----

Dove:
P «MediaLiberoMesek» e' la potenza media annua complessiva relativa al mese K-esimo dell'anno 2008 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente Unico S.p.A.;
P «MediaLiberoGen08» e' la potenza media annua complessiva relativa al mese di gennaio dell'anno 2008 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente Unico S.p.A.;
P «MA» e' la potenza media annua del sistema elettrico nazionale al netto delle perdite e degli autoconsumi per l'anno 2006.
12.9 Le imprese distributrici sono tenute a rendere evidenza delle modalita' di calcolo della potenza media annuale di cui al comma 12.4 agli utenti del dispacciamento, qualora da questi richiesto.
Parte V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
13.1 La Direzione Mercati dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui al comma 7.1 alle disposizioni del presente provvedimento, comunicando a Terna, entro tre giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
13.2 Le assegnazioni dei DCT su base annuale e mensile, con riferimento al mese di gennaio 2008, devono avvenire entro il 30 dicembre 2007.
13.3 Terna trasmette all'Autorita', entro il 15 gennaio 2008, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2008, un rapporto in merito a eventuali problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.
 
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