Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 29 novembre 2007, n. 267
Regolamento recante «Disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 2, concernente le modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure per il riconoscimento della parita'

1. La parita' e' riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dall'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. In materia di parita' le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformita' ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
3. L'istanza di riconoscimento della parita' e' presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorita' ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
5. L'istanza di riconoscimento della parita' puo' essere inoltrata:
a) per le scuole non statali gia' funzionanti;
b) per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.
6. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parita', il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:
a) i dati relativi al proprio status giuridico nonche' il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicita' vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;
c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attivita' didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;
g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;
h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attivita' educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attivita' educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. E' fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi.
7. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione relativa:
a) al progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
b) alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformita' agli ordinamenti vigenti;
c) alla disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
d) al numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione.
8. In caso di sdoppiamento di un corso gia' funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parita' alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parita' non puo' essere riconosciuta, di norma, a singole classi.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, recante: Misure urgenti in materia
di scuola, universita', beni culturali ed in favore di
soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita',
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, e' il seguente:
«Art. 1-bis (Norme in materia di scuole non statali). -
(Omissis).
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce
assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento
adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale competente per territorio, previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della
citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui
e' stata presentata la relativa domanda. Nei casi di
istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe
ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera f), della citata
legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole
dell'infanzia, il riconoscimento e' sottoposto alla
condizione risolutiva del completamento del corso di studi,
restando comunque salvi gli effetti conseguenti al
riconoscimento adottato. Le modalita' procedimentali per il
riconoscimento della parita' scolastica e per il suo
mantenimento sono definite con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 marzo 2000, n. 67.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante: Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, recante: Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' il
seguente:
«7. E' istituito il Ministero della pubblica
istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della
citata legge 10 marzo 2000, n. 62, e' il seguente:
«2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli
effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per
quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
(Omissis).
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.».
- Il testo dell'art. 353, del citato decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente:
«Art. 353 (Soggetto gestore). - 1. Le scuole non
statali e i corsi di cui all'art. 352 possono essere aperti
al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che
abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in
possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A
tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
2. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta
alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti
sopra indicati per le persone fisiche devono essere
posseduti dal rappresentante legale dell'ente.
3. E' fatta salva l'applicazione della normativa
comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti
italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di
istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati
membri dell'Unione europea.
4. Non sono considerati stranieri agli effetti di
quanto previsto dall'art. 366 e sono quindi sottoposti
all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione, in conformita' a quanto previsto nel presente
titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali
mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla
Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica
in Italia.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4
l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da
cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'art.
366.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
1998, n. 175.



 
Art. 2.

Riconoscimento della parita'

1. Verificata la completezza e la regolarita' delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi dell'articolo 1, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parita' scolastica.
2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda.
3. Il provvedimento adottato deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi e' riconosciuta la parita'.
4. Per le scuole gia' paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana apposito decreto secondo le modalita' di cui al presente articolo. In caso di cessazione di corsi il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana il provvedimento consequenziale modificativo di quello originario.
5. In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parita' all'ufficio scolastico regionale competente per territorio.
 
Art. 3.

Mantenimento della parita'

1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Inoltre, la scuola e' tenuta a comunicare entro il termine di cui al comma 1:
a) i dati relativi al coordinatore delle attivita' educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.
3. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarita' di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'ufficio scolastico regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo articolo 5. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarita' di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonche' alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.
4. Il gestore o il rappresentante legale e' tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.
5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parita' da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneita' dei locali e della loro conformita' alla normativa vigente.
6. L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all'articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento.
7. Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o piu' dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui e' stata disposta la parita', secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
10 marzo 2000, n. 62, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 4.

Revoca della parita'

1. La revoca dell'atto di riconoscimento della parita' scolastica e' disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) gravi irregolarita' di funzionamento accertate ai sensi dell'articolo 3;
c) accertata violazione dell'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parita' ad iniziare dalla prima classe;
e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del citato
decreto-legge n. 250 del 2005, e' il seguente:
«3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di
idoneita' per alunni che abbiano frequentato scuole non
paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con
cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il
gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle
attivita' educative e didattiche della scuola paritaria
devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per
ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e'
inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La
mancanza o falsita' delle predette dichiarazioni comporta
la nullita' degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati,
fatte salve le conseguenti responsabilita' civili e
penali.».



 
Art. 5.

Norme finali

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. I provvedimenti adottati dagli uffici scolastici regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Fioroni Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 196
 
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