Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2008
Misure percentuali dei contributi previsti dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, articolo 3, comma 2-quater e successivi decreti attuativi, a favore degli autotrasportatori che utilizzano le vie del mare.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di ripartizione ed erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento dell'intermodalita', ed in particolare l'art. 3, commi 2, 4 e 5, che prevedono, rispettivamente:
il comma 2, la verifica del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare, le modalita' operative per l'effettuazione delle necessarie verifiche e per l'eventuale recupero del contributo erogato;
il comma 4, la fissazione dell'importo massimo del contributo per ogni viaggio effettuato sulle tratte marittime individuate con il decreto ministeriale di cui al comma 6, nel limite del 20% delle tariffe praticate sulle rotte esistenti e del 30% delle tariffe applicate sulle nuove rotte;
il comma 5, il riconoscimento di un ulteriore contributo a favore delle imprese di autotrasporto che raggiungano il livello di 1600 viaggi annui su ciascuna tratta marittima incentivabile;
Visti i propri decreti, emessi rispettivamente, il primo in data 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 ed il secondo, ad integrazione del primo, in data 26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2007, con i quali sono state individuate, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, le rotte incentivabili;
Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 2007, con il quale e' stato stabilito il modello di domanda per accedere ai predetti contributi, che comprende, in particolare, l'impegno, per i beneficiari degli stessi, ad effettuare un numero minimo di ottanta viaggi, su ciascuna tratta, per ogni anno solare relativo al triennio per il quale chiede il contributo, nonche' a mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il quale chiede il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, fatta salva la fattispecie propria dell'evento inevitabile, vale a dire dovuta a cause di «forza maggiore» che il soggetto beneficiario degli incentivi non ha avuto la capacita' (materiale) di controllare;
Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale», ed in particolare l'art. 8, concernente interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina;
Visto il proprio decreto 23 novembre 2007, n. 187/T, ed in particolare l'art. 1, che, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2007, prevede una riduzione aggiuntiva sulle tariffe applicate alle rotte da e per la Sicilia, nel limite di spesa di due milioni di euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2008, recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 2, comma 232, che autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di consentire la piena operativita' agli incentivi di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;
Visto l'art. 2, comma 234, della richiamata legge n. 244/2007, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50%, per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilita' e sicurezza connessi ai lavori sull'autostrada A3 e per migliorare la qualita' dei servizi di trasporto nello Stretto di Messina, nonche' il successivo comma 235, che prevede, tra l'altro, l'adozione di uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti per la programmazione di detti interventi e la ripartizione delle relative risorse;
Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C. 205 del 5 luglio 1997, e successive modificazioni;
Preso atto dei risultati del Rapporto intermedio, trasmesso in data 21 dicembre 2007 dall'Associazione amici della terra, sull'aggiornamento dello Studio, effettuato dalla stessa Associazione, riguardante la valutazione dei costi esterni evitati dal trasporto marittimo delle merci rispetto al trasporto su strada;
Vista la relazione del Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose n. 1483 dell'8 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Contributi

1. Sulle rotte nazionali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 26 marzo 2007, citato in premessa, i contributi alle imprese di autotrasporto che utilizzano la modalita' marittima, cosi' come definite dall'art. 3, comma 1, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, pure citato in premessa, ed in considerazione dell'emergenza determinata dai lavori di manutenzione sull'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria sono fissati nelle misure percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo:

----> Vedere immagini alle pagg. 39 e 40 <----

2. I contributi relativi alle rotte comunitarie, determinati sulla base dei criteri indicati nello Studio dell'Associazione amici della terra, citato in premessa, sono fissati nelle misure percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo:

----> Vedere immagine a pag. 40 <----

3. Le misure dei contributi di cui ai commi 1 e 2 restano in vigore per il triennio 2008-2010 e potranno essere rimodulate con successivo decreto, in funzione delle istanze pervenute e delle risorse disponibili.
 
Art. 2.

Monitoraggio

1. L'attivita' di monitoraggio preordinata alla verifica, nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente decreto, della sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati sulle tratte marittime interessate dal contributo, ovvero della sussistenza dello stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio per il quale hanno ricevuto i contributi medesimi, e' svolta dalle competenti strutture del Ministero dei trasporti, ovvero da soggetto a cio' espressamente incaricato da tali strutture.
2. L'attivita' di verifica, di cui al comma 1, sara' eseguita, anche a campione, dal momento in cui sono stati erogati i contributi e nel triennio successivo a quello per il quale i beneficiari hanno ricevuto i contributi stessi, mediante l'esame della documentazione inerente l'utilizzazione delle tratte marittime, in raffronto all'impegno assunto dall'impresa interessata all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici.
3. Il beneficiario dei contributi e' tenuto ad agevolare l'attivita' di verifica posta in essere, fornendo al soggetto incaricato della verifica ogni utile collaborazione.
4. Fatte salve cause di forza maggiore, in caso di accertato inadempimento dell'impegno di mantenere, per il secondo triennio successivo a quello per il quale il beneficiario ha ottenuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente, sulle tratte marittime interessate, verra' disposta la revoca del beneficio accordato. In tale ipotesi, le competenti strutture del Ministero dei trasporti procederanno al recupero delle relative somme, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.
5. Gli oneri per gli adempimenti di cui ai commi precedenti fanno carico alle risorse stanziate dalla legge n. 244/2007, citata in premessa.
Roma, 8 gennaio 2008
Il Ministro: Bianchi
 
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