Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 gennaio 2008
Adeguamento del piano dei controlli delle DOCG «Barolo» e «Barbaresco», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero, con sede in Alba (Cuneo), Corso Enotria, 2/C - Ampelion, l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOCG «Barolo» e «Barbaresco»;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2004, cosi' come rettificato con decreto 12 ottobre 2004 - concernente l'abrogazione del decreto ministeriale 13 maggio 2004 relativo alla sospensione temporanea dell'attivita' di controllo, prevista dai citati decreti ministeriali 6 maggio 2004 - con il quale, tra l'altro, era stata sospesa l'attivita' di controllo relativamente alle schede 1, 2 e 3 «Viticoltori» dei piani dei controlli approvati con i predetti decreti ministeriali 6 maggio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Vista la richiesta datata 18 ottobre 2007 con la quale il citato Consorzio di tutela, al fine di superare le disposizioni limitative previste dal richiamato decreto ministeriale 21 settembre 2004, cosi' come rettificato con decreto 12 ottobre 2004, ha presentato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del citato decreto 29 marzo 2007, i piani dei controlli ed i prospetti tariffari per le DOCG «Barolo» e «Barbaresco», adeguati alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere espresso con nota del 30 ottobre 2007 dalla regione Piemonte, favorevole alla ripresa dell'attivita' di controllo per le DOCG di cui trattasi, ivi compresa l'attivita' di controllo nei confronti dei viticoltori, sulla base delle modifiche apportate ai relativi piani dei controlli da parte del citato Consorzio di tutela, cosi' come depositati presso questo Ministero in data 18 ottobre 2007;
Ritenuto che i richiamati piani dei controlli aggiornati ed i relativi prospetti tariffari soddisfano alle condizioni di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2007 e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere, a superamento delle disposizioni limitative di cui al richiamato decreto ministeriale 21 settembre 2004, all'emanazione del provvedimento di approvazione dei medesimi piani aggiornati e prospetti tariffari, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del citato decreto 29 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. A superamento delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2004, cosi' come rettificato con decreto 12 ottobre 2004, richiamato nelle premesse, e' ripristinato l'incarico, conferito con i decreti ministeriali 6 maggio 2004 richiamati nelle premesse, al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero, a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle DOCG «Barolo» e «Barbaresco», sulla base delle prescrizioni previste nei nuovi piani dei controlli e nei relativi prospetti tariffari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 18 ottobre 2007, che risultano adeguati allo schema di piano dei controlli ed al prospetto tariffario approvati con il decreto ministeriale 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
 
Art. 2.
1. Il Consorzio autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti delle DOCG di cui all'art. 1, cosi' come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 4.
1. La presente autorizzazione ha la validita' di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.
2. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2008
Il direttore generale: La Torre
 
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