Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007
Modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2008. (Deliberazione n. 16260).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 16258 e n. 16259 del 18 dicembre 2007 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2008 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2008, le modalita' ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 16258 e n. 16259 del 18 dicembre 2007;
Delibera:
Art. 1.
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], g), h), p), q) [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], r), s) [esclusi gli offerenti esteri] ed u), della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2008. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2008, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale.
3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2008, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verra' trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.
4. I soggetti di cui all'art. 1, lettera h), della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2008, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere i), l), m), n) ed o), della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2008.
6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G. B.Martini 3, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello 198, 00198 Roma - Cod. 03002 Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).
7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.
8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.
9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera t), della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:
a) il 28 febbraio 2008, qualora il bilancio chiuso nel 2007 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2007, negli altri casi.
10. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformita' allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.
11. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere f) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], q) [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] ed s) [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2008, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 2008, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
12. L'avviso di pagamento di cui al comma 11 conterra', tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 Cab. 03251 Codice Swift BROMITR1107 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49 O 03002 03251 000001123637).
13. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera v), della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, entro il 15 giugno 2008. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 maggio 2008, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applicano i commi 2 e 3.
14. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dal soggetto di cui all'art. 1, lettera z), della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'avvio dell'operativita' da parte del medesimo soggetto.
 
Art. 2.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 18 dicembre 2007
Il presidente: Cardia
 
----> Vedere da pag. 56 a pag. 58 <----
 
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