Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2007
Ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarieta' sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, di seguito denominato «decreto n. 181», recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» ed in particolare l'art. 1, commi 6, 10 e 23-bis;
Ritenuta la necessita' di procedere all'individuazione delle strutture per la parte relativa al trasferimento di funzioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarieta' sociale;
Visti i pareri resi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Sentito il Ministro della solidarieta' sociale;
D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Servizio civile nazionale

1. Il Ministero della solidarieta' sociale svolge le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero della solidarieta' sociale si avvale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto n. 181, dell'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003 con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate; le eventuali determinazioni organizzative inerenti l'ufficio sono assunte sentito il Ministro della solidarieta' sociale.
 
Art. 2.

Compiti in materia di politiche antidroga

1. Per l'esercizio dei compiti in materia di politiche antidroga, il Ministero della solidarieta' sociale continua ad avvalersi, fino al completamento delle procedure previste dalla normativa vigente per la copertura dei posti di organico di cui al comma 3 del presente articolo, del personale gia' in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza dal Consiglio dei Ministri, posto in posizione di dipendenza funzionale dal Ministero, i cui oneri restano a carico della Presidenza medesima.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a trasferire al Ministero della solidarieta' sociale, sulla base delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, una unita' di personale di qualifica dirigenziale di prima fascia e le relative risorse finanziarie di cui alla tabella A), che fa parte integrante del presente decreto, con corrispondente riduzione della dotazione organica della Presidenza.
3. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti attribuiti al Ministero della solidarieta' sociale in materia di politiche antidroga, sono trasferiti al predetto Ministero due posti di livello dirigenziale non generale di cui alla predetta tabella A), nonche' venti posti dell'Area seconda del personale delle aree funzionali. Conseguentemente sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Le risorse finanziarie destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali in materia di politiche antidroga, sia in termini di competenza che di residui, sono trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Ministero della solidarieta' sociale secondo gli importi indicati nella tabella B), che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

S e d i

1. Sino alla effettiva messa a disposizione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della sede del Ministero della solidarieta' sociale e alla messa in agibilita' dei relativi locali, il Ministero della solidarieta' sociale si avvale, senza oneri per lo stesso Ministero, della sede del soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 4.

Successione nei rapporti pendenti e disposizioni finali

1. Il Ministero della solidarieta' sociale subentra nei rapporti pendenti gia' facenti capo al soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro della solidarieta' sociale, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 9 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 357
 
Tabelle A - B

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