IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative e che, per gli interventi ex art. 9, prevedevano che l'apporto finanziario statale fosse contenuto entro il limite massimo del 60% del costo delle opere; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992; Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce - tra l'altro - la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attivita' di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992 al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo all'organizzazione del Ministero delle infrastrutture, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007; Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi citate in esordio, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla C.A.V. e viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, i seguenti interventi: comune di Venezia: «linea tranviaria Favaro-Mestre-Venezia S. Marta» e «collegamento tranviario 2ª tratta Mestre centro-Marghera e variante in sottopasso»; comune di Ferrara: «impianto ferroviario affiancamento linea Ferrara-Codigoro alla linea FS Ferrara-Rimini e interramento»; Vista la nota 8 giugno 2007, n. 9478, con la quale il Ministero dei trasporti ha proposto l'approvazione del piano di riparto dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 1016 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevedendo anche - per gli interventi di Venezia e Ferrara - l'utilizzo delle somme originariamente appostate nei quadri economici a titolo di IVA ed ora recuperabili dal soggetto attuatore; Vista l'ulteriore nota 8 giugno 2007, n. 9495, con la quale il suddetto Ministero - tra l'altro - ha ribadito la richiesta di rimodulazione degli interventi di Venezia e Ferrara; Vista la nota 27 giugno 2007, n. 61772, con la quale il Ministero dei trasporti ha fornito precisazioni relative ai mutui accesi concernenti alcuni interventi, tra cui quelli di Venezia e Ferrara; Vista la nota 21 maggio 2007, n. 66279, pervenuta in allegato alla richiamata nota del Ministero dei trasporti dell'8 giugno 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di ritenere ammissibile, previa delibera di questo Comitato e nel limite di finanziamento consentito dalla legge, l'utilizzo degli importi a suo tempo destinati alla copertura dell'IVA «per il completamento di specifici interventi o per nuovi interventi», in quanto «il mancato versamento dell'IVA non utilizzata non consiste in una minor entrata a danno dell'Erario» ed in quanto l'imputazione degli importi ad altra voce del quadro economico non altera lo scopo del finanziamento precedentemente concesso; Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 31, con la quale questo Comitato - nell'esprimersi positivamente sul piano di riparto sopra richiamato - ha previsto un approfondimento in ordine all'utilizzo delle somme destinate ad IVA di cui alla citata nota 8 giugno 2007, n. 9478; Vista la delibera n. 47 adottata in data odierna, con la quale, alla luce del definitivo esame della problematica concernente l'utilizzo delle somme sopra richiamate, questo Comitato ha approvato le varianti relative agli interventi di Venezia e Ferrara illustrate nella presa d'atto della delibera stessa ed ha altresi' confermato l'approvazione del piano di riparto sopra citato; Ritenuto di autorizzare il diverso utilizzo delle somme inizialmente destinate ad IVA per gli interventi in questione, tenuto conto che in tal modo viene completata la copertura del costo delle succitate varianti, in parte assicurata nell'ambito del citato piano di riparto; Su proposta del Ministro dei trasporti;
Delibera:
1. Per la parziale copertura del costo delle varianti relative agli interventi da realizzare nei comuni di Venezia e Ferrara, gia' approvate da questo Comitato in data odierna, con delibera n. 47/2007, e' autorizzato l'utilizzo degli importi appostati a titolo di IVA nei quadri economici originari delle opere. 2. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera. Roma, 28 giugno 2007 Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 96 |