Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 luglio 2007
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami. (Deliberazione n. 67/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e le delibere attuative emanate da questo Comitato;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:
i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include - nell'ambito dei «Sistemi urbani» - l'intervento relativo alla «metropolitana di Monza», cui l'allegato alla delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005) - parte II, riconduce il prolungamento della linea M5 a Monza Bettola;
Vista la delibera 3 maggio 2001, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 182/2001), con la quale questo Comitato aveva approvato un primo stanziamento, in termini di volume di investimenti, di 81,70 milioni di euro per il 1° lotto funzionale Garibaldi-Zara della linea 5 della metropolitana di Milano a valere sui fondi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante finanziamenti, ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico in ambito urbano, per la realizzazione di sistemi di trasporto di massa a guida vincolata;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 29 settembre 2004 n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 91/2005), con cui e' stato approvato - ai sensi degli articoli 3 e 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - il progetto preliminare della linea M5, tratta «Garibaldi FS-Bignami», della metropolitana di Milano, comprensivo del citato 1° lotto funzionale Garibaldi-Zara, per un costo complessivo di 495,157 milioni di euro ed e' stato assegnato, sempre in termini di volume di investimenti, un finanziamento di 175,66 milioni di euro, il cui onere e' imputato sul quinto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2006;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006), che - all'allegato 2 - articola l'intervento relativo alla «metropolitana di Monza» nei sub-interventi di «prolungamento della linea metro 1 a Monza Bettola: tratta Sesto FS - Monza Bettola» e «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola - tratta Garibaldi-Bignami», nonche' il prolungamento della M5 a Monza Bettola e relativo parcheggio di interscambio;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell'allegato B4 relativo alle «opere da avviare entro il 2012», con riferimento alla regione Lombardia, l'intervento «Metropolitana di Milano M5: tratta Garibaldi-Bignami» per un costo complessivo di 495,16 milioni di euro, di cui 175,67 milioni di euro a carico delle risorse della «legge obiettivo»;
Vista la nota 11 luglio 2007, n. 301, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere dell'Unita' tecnica-finanza di progetto, il piano economico-finanziario relativo alla «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami», comprensivo della variante Garibaldi FS;
Vista la nota 13 luglio 2007, n. 312, con la quale il citato Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'opera di cui sopra, chiedendo l'approvazione - con prescrizioni - del progetto definitivo e del piano di risoluzione delle interferenze, nonche' l'introduzione di una variante relativa alla stazione Garibaldi;
Vista la nota integrativa alla predetta relazione, consegnata in seduta e corredata dal testo aggiornato del «foglio condizioni», dalla scheda ex delibera n. 63/2003 e dal piano economico-finanziario sintetico;
Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale
che l'intervento consiste nella realizzazione di una metropolitana leggera su rotaia ad automazione integrale, con percorso interamente in sede propria lungo l'asse urbano definito dai viali Zara e Testi, in galleria naturale ed artificiale, e nella realizzazione di nove stazioni e di un deposito-officina sotterraneo a Bignami destinato a lavori di manutenzione ordinaria, nonche' nell'acquisto di dieci rotabili;
che l'opera rientra in un disegno generale inteso ad estendere la rete di forza del trasporto pubblico locale verso l'hinterland milanese ed in particolare - in relazione alle tendenze della dinamica demografica, occupazionale e delle unita' locali, verso l'area di Sesto-Monza, caratterizzata da un elevato livello di urbanizzazione e di domanda di mobilita' sul territorio, ed ha, quale ambito territoriale di riferimento, il bacino di gravitazione sulla direttrice Milano-Monza, che include sia i comuni di diretta influenza (Sesto, Cinisello, Monza), sia quelli di apporto (Muggio e Lissone);
che il comune, in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture, con nota 19 dicembre 2006, n. PG 1180824, il progetto definitivo - corredato dall'attestazione, rilasciata dal progettista, di rispondenza del progetto stesso al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, e che il comune medesimo ha successivamente trasmesso detto piano anche alle altre Amministrazioni interessate e agli enti gestori delle interferenze, nonche' inviato al Ministero istruttore documentazione integrativa;
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota 14 marzo 2007, n. DSA-2007-0007710, ha comunicato al Ministero istruttore che la competenza a svolgere le attivita' di verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni di carattere ambientale e' della regione Lombardia;
che in data 7 maggio 2007 e' stata espletata dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza di servizi istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006, con la partecipazione dei soggetti interessati;
che le Amministrazioni e gli Enti interessati - tra cui il Ministero dell'interno, l'Ispettorato logistico dell'esercito e la provincia di Milano - che si e' da ultimo espressa con delibera di Giunta 21 maggio 2007, n. 328 - e gli Enti interferiti (tra cui il principale RFI S.p.A.) hanno espresso parere favorevole, spesso con prescrizioni, mentre la regione Lombardia e il Ministero dei trasporti hanno evidenziato la necessita' di rendere passante la stazione Garibaldi - in modo da poter approntare la linea per i futuri prolungamenti in corso di programmazione, in linea con le indicazioni di approfondimenti in tal senso a suo tempo formulate da questo Comitato - e, nel comunicare il proprio avviso positivo sul progetto, hanno ribadito tale necessita', rispettivamente, con delibera di Giunta 18 maggio 2007, n. VIII/4753, e con nota 21 maggio 2007, n. RU/47571Q.12.02, aveva gia' provveduto a trasmettere al Ministero istruttore le osservazioni nel frattempo pervenute anche da privati e che, poiche' la modifica come sopra richiesta risultava realizzabile unicamente con una variante di tracciato, il comune ha predisposto i relativi elaborati tecnici trasmettendo la nuova versione progettuale con nota 22 giugno 2007, n. PG573787, al Ministero delle infrastrutture, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, alla regione e al Ministero dei trasporti e procedendo poi ad approvare la variante con delibera di Giunta 12 luglio 2007, n. 1681;
che con voto 4 luglio 2007, n. 377/L.O., di cui il Ministero dei trasporti ha trasmesso stralcio al Ministero istruttore, parere positivo ha formulato anche la Commissione interministeriale prevista dalla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sul progetto definitivo, comprensivo della suddetta variante subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni formulate nella relazione 4 luglio 2007, n. 63337, dalla citata Amministrazione, che, sotto il profilo finanziario, ha preso in esame il nuovo quadro economico come modificato rispetto al progetto preliminare ed ha rappresentato l'opportunita' di verificare, per la voce «spese generali» che non si siano verificate ripetizioni rispetto ad altre voci di spesa, formulando altresi' considerazioni per altri punti;
che, con nota 16 luglio 2007, n. BAP 502/34.19.04/13736 il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si era gia' espresso favorevolmente, con prescrizioni, sul progetto definitivo con nota 31 maggio 2007, n. S02/341904/10624, ha formulato parere favorevole in ordine alla citata variante;
che la regione Lombardia, con nota 17 luglio 2007, n. A1.2007.0073369, ha formulato parere favorevole sulla variante progettuale proposta, con la previsione di approfondimenti ambientali nella successiva fase di approvazione del relativo progetto definitivo;
che il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo in apposito allegato alla propria relazione le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria, ed evidenzia le principali interferenze;
sotto l'aspetto attuativo
che il soggetto aggiudicatore viene confermato nel comune di Milano;
che il comune di Milano, ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha aggiudicato - con determinazione 17 maggio 2006, n. 131, del Direttore centrale ambiente e mobilita' - la concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della tratta in questione all'A.T.I. Astaldi S.p.A. mandataria ed altri, che ha costituito, ex art. 37-quinquies di detta legge, la societa' di progetto «Metro S.p.A.»;
che detta Societa' ha stipulato apposita convenzione, il 14 giugno 2006, con il comune di Milano;
che per la fase realizzativa della linea M5 tratta Garibaldi - Bignami e' prevista una durata complessiva di 58 mesi;
che all'intervento «Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi - Bignami « e' assegnato il CUP B61E0400004000;
sotto l'aspetto finanziario
che il costo aggiornato dell'opera, riportato nella stesura originaria del progetto definitivo e approvato dal soggetto aggiudicatore con delibera di Giunta 17 novembre 2006, n. 2641, e' pari a 502,240 milioni di euro;
che il comune di Milano ha comunicato al Ministero delle infrastrutture, con nota 22 giugno 2007, n. PG 573881/2007, il maggiore costo indotto dalla variante, pari a 55,589 milioni di euro, dichiarando nel contempo che tale importo verra' finanziato in parte a proprio carico e in parte a carico della finanza di progetto con aggiornamento della citata convenzione intercorrente con la concessionaria;
che la copertura del costo complessivo dell'opera - pari a 557,829 milioni di euro, di cui 42,376 per rotabili - e' quindi cosi' assicurata:

(milioni di euro)

=====================================================================
Finanziamento statale ex legge n. 211/1992 - Delibera CIPE |
del 3 maggio 2001 |81,700 ===================================================================== Finanziamento legge obiettivo - Delibera CIPE n. 56/2004 |175,669 --------------------------------------------------------------------- Finanziamento comune di Milano | 68,881 --------------------------------------------------------------------- Finanziamento privato |231,579 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . |557,829

che l'IVA inclusa nel quadro economico dell'opera, computata al 10%, incide solo sul contributo pubblico;
che anche l'Unita' tecnica finanza di progetto, a seguito dell'esame del piano economico-finanziario, ha espresso valutazione positiva sui contenuti e sui parametri indicativi, confermando la necessita', per l'equilibrio economico e finanziario, dell'entita' dei contributi pubblici stanziati;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo «Nuova metropolitana M5 da porta Garibaldi a Monza Bettola: da progressiva 430,586 binario sinistro a Bignami».
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2. Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1.3. E' approvato, altresi', il piano di risoluzione delle interferenze predisposto, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163/2006, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori e riportato negli elaborati progettuali da M5 AO 100.00 a M5 AO 13.700.
1.4 Gli immobili di cui e' prevista l'espropriazione sono riportati negli elaborati del progetto definitivo dal M5 A8 001 01 a M5 A8 00401 e da M5 A8 005 00 a M5 A8 00700. 2. Disposizioni relative alla «variante stazione di Garibaldi».
2.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposto l'inserimento della variante relativa alla stazione di Garibaldi descritta negli elaborati grafici a livello di progetto preliminare inviati dal Comune di Milano con nota 22 giugno 2007, n. PG573787.
Il relativo progetto definitivo sara' sottoposto, non appena possibile, a questo Comitato ai fini dell'approvazione.
1.2. L'importo di 557,829 milioni di euro, comprensivo dell'onere di realizzazione della variante stazione Garibaldi, rappresenta il nuovo limite di spesa dell'intervento.
Il differenziale, rispetto al costo del progetto preliminare, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 3. Clausole finali.
3.1. Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto dell'intervento «Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami», approvato con la presente delibera.
3.2. Il Ministero delle infrastrutture provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.3. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato e sull'esito delle verifiche relative agli aspetti evidenziati nella relazione per la Commissione interministeriale ex lege n. 1042/1969. Il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.
3.4. In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovra' essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente - UTG, il comune di Milano e la Societa' di progetto «Metro S.p.A.», mirato a potenziare l'attivita' di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata. Il protocollo dovra' seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovra' inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvedera' a comunicare alla citata Prefettura.
3.5. Ai sensi della delibera n. 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), il CUP relativo a ciascuna opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 20 luglio 2007
Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 97
 
Allegato 1

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001) NUOVA LINEA METROPOLITANA M5 DA GARIBALDI A MONZA BETTOLA, TRATTA
GARIBALDI-BIGNAMI
Parte I
PRESCRIZIONI

1. Approfondire lo studio della domanda di trasporto evidenziando le principali componenti e considerando i possibili ulteriori incrementi generati dalle trasformazioni urbanistiche in atto, con particolare riguardo alla componente collegata a flussi di traffico veicolari che necessitino di stazionamento.
2. Approfondire gli aspetti di integrazione e interscambio:
verificando sugli elaborati l'indicazione di tutte le principali infrastrutture interessate (in particolare, oltre al Passante e la linea M2, anche il Passantino, la M3, la rete tranviaria);
evidenziando, anche rispetto alle altre infrastrutture presenti, i flussi dei passeggeri che interscambiano, in particolare in corrispondenza della stazione di Garibaldi, delle fermate di Zara M3 e della metrotranvia per Cinisello B. Questo al fine di individuare percorsi agevoli e sicuri di collegamento anche con riferimento all'utenza disabile. in tal senso dovranno essere verificati i layout funzionali delle stazioni e previste adeguate sistemazioni superficiali;
prevedendo nella segnaletica e nella finitura delle stazioni l'indicazione puntuale dei percorsi e l'adozione di punti/pannelli informativi dedicati agli altri servizi di trasporto;
in particolare per la stazione Garibaldi si evidenzia la necessita' di: adottare un sistema di comunicazione integrato con quello dei servizi ferroviari del Passante e della stazione di superficie (es. monitor, pannelli per l'esposizione degli orari ferroviari, cartografia relativa ai servizi ferroviari regionali e suburbani); prevedere l'inserimento di distributori automatici di biglietti ferroviari;
tutelando maggiormente la riconoscibilita' dell'intero sistema adottando una simbologia ed elementi di arredo coerenti con quelli adottati sulla rete esistente (es. logo e paline della rete metropolitana, loghi del servizio ferroviario regionale e suburbano);
garantendo l'accessibilita' al servizio da parte degli utenti dotati di biglietti integrati qualora non sia ancora stato completato il processo in atto di diffusione del sistema di bigliettazione magnetico-elettronica (es. biglietto TrenoMilano).
3. Dovra' essere assicurata l'accessibilita'. pedonale e ciclabile a tutte le stazioni, studiando e prevedendo, nelle aree di intervento, le necessarie sistemazioni superficiali.
4. Sviluppare approfonditamente il tema dell'impatto dei cantieri sul traffico e sulla sosta, secondo le raccomandazioni gia' contenute nel progetto definitivo. Per il trasporto pubblico andranno assicurate adeguate condizioni di esercizio e di sicurezza per tutta la durata dei lavori, anche in riferimento alla rete tranviaria interferente.
5. In particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere presentata alla Regione Lombardia una relazione dettagliata sull'assetto finale della viabilita' provvisoria sull'asse Zara - Testi, evidenziando le varie fasi, la loro durata, la gestione dei transitori, l'effettiva area occupata dai cantieri, i percorsi dei mezzi di cantiere all'esterno degli stessi, le misure adottate per garantire la continuita' del servizio pubblico tranviario e l'accessibilita' ai passi carrai esistenti.
6. Si dovranno predisporre le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, essenziali per verificare la validita' delle ipotesi progettuali adottate.
7. In merito al piano di investigazione previsto nel progetto, il Proponente dovra' coordinarsi con U.O. Bonifiche di ARPA e con il Settore ambiente e l'Ufficio carburanti del comune di Milano, al fine di una dettagliata ridefinizione dei centri di pericolo.
8. Si dovra' effettuare un'analisi del fenomeno di subsidenza connesso alle operazioni di scavo e alla valutazione del rischio per gli edifici esistenti (danni alle strutture).
9. Dovranno essere approfondite le tematiche relative alle interferenze negative sulla qualita' degli acquiferi captati ed alle condizioni di vulnerabilita' degli stessi.
10. Relativamente alle cautele da adottare nello smaltimento delle acque reflue provenienti dai lavori e dai cavi realizzati, anche in corso di esercizio.
11. Eventuali sostanze contaminanti derivanti da fasi di indagine (es., fanghi bentonitici) dovranno essere smaltiti in conformita' alle disposizioni della normativa vigente. In caso di incidenti legati all'uso di prodotti tipo schiumogeni, oli minerali e benzine, dovra' essere evitata l'immissione nella rete fognaria, sul suolo ed in falda, e dovranno essere attivati tutti i sistemi di recupero del prodotto mediante pompaggio o utilizzo di materiali assorbenti inerti. Il materiale di risulta di tali interventi dovra' essere smaltito in conformita' alla normativa vigente.
12. Concordare con ARPA - UO Suolo, Acque e Rifiuti - e UO Bonifiche, prima dell'inizio dei lavori, il pannello analitico del monitoraggio previsto nella relazione ambientale.
13. I piezometri previsti dovranno essere quotati mediante livellazione di precisione (1 cm), georeferenziati con precisione 1 m e codificati con codici SIF, individuando la quota di riferimento cui riferire le future misure di soggiacenza della falda.
14. Approfondire con maggior dettaglio le problematiche di carattere idraulico (assumendo a riferimento le piene ordinarie del Torrente Seveso con tempi di ritorno di 100 anni) e quelle afferenti al cantiere; riguardo all'attraversamento in sub-alveo della tombinatura. del Torrente Seveso, dovranno essere previste opportune soluzioni tecniche che evitino interferenze con la tombinatura del corso d'acqua.
15, Durante l'effettuazione dei lavori nelle vicinanze dei pozzi:
dovranno essere utilizzate speciali cautele per evitare l'eventuale contaminazione della falda da parte di sostanze tossiche o nocive;
non dovranno essere utilizzati prodotti chimici;
dovra' essere evitata la dispersione di fanghi.
Si raccomanda, comunque, un costante monitoraggio della qualita' dell'acqua emunta da tali pozzi, durante l'esecuzione dei lavori nelle loro vicinanze, al fine di intervenire tempestivamente con la sospensione della captazione nel caso di eventuali infiltrazioni di agenti chimici utilizzati negli scavi o di sversamenti accidentali.
16. Si dovra' effettuare, in via preventiva, una campagna di indagini finalizzata alla determinazione della qualita' dei suoli, con particolare riferimento a siti potenzialmente contaminati da attivita' (P.I.I. Garibaldi-Repubblica, P.I.I. Lunetta, ex Tecnomasio Italiana Brown Boveri ed eventuali altre aree da bonificare) e da industrie insalubri insistenti - anche in passato - nelle aree interessate dall'intervento (es. distributori di carburante). La localizzazione dei punti di campionamento dovra' essere concordata con gli Enti preposti al controllo (ARPA e Provincia), mentre l'indagine dovra' definire profondita' ed estensione areale dell'inquinamento, contestualmente valutando se lo stesso abbia interessato anche la falda freatica. I risultati di tali indagini dovranno essere espressi in un documento che, in relazione alla destinazione urbanistica di tali aree, ne evidenzi i livelli di contaminazione. In caso di esito positivo della campagna, dovra' essere individuato il soggetto che si fara' carico della caratterizzazione dei siti e dei necessari interventi di bonifica.
17. Prima dell'inizio dei lavori di scavo il Proponente dovra' predisporre una relazione circostanziata in merito ai risultati della campagna finalizzata alla determinazione della qualita' dei terreni da scavare, e presentare alla U.O. Bonifiche dell'ARPA un dettagliato piano di escavazione e gestione dei materiali movimentati, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.
18. Il proponente dovra' concordare con ARPA le modalita' operative in caso di contaminazione e la ripartizione dei ruoli nell'emergenza e concordare con MM le modalita' operative in caso di contaminazione e la ripartizione dei ruoli nell'emergenza, nonche' il rapporto tra i due soggetti.
19. Si ritiene indispensabile il coinvolgimento del Gestore dei Servizio idrico per la valutazione dei possibili scenari, degli eventuali interventi da attuare e dei monitoraggi da attivare, nonche' per la valutazione delle azioni da adottare in caso di emergenza idrica e/o legata a fenomeni di contaminazione accidentale in corso d'opera.
20. Le incongruenze riscontrabili negli elaborati progettuali; relative agli impianti asserviti ai locali deposito e officina Bignami (depuratore e rete di raccolta delle acque), dovranno essere risolte preventivamente alle istanze di Nulla Osta all'esercizio ed Autorizzazione allo scarico da presentare al comune di Milano.
21. A monte del recapito finale in fognatura, ai sensi dell'art. 3. dei RLI, dovranno essere predisposti idonei pozzetti di prelievo e campionamento delle acque, separati per le diverse tipologie di scarico.
22. Le acque di dilavamento del pavimento dei locali Manutenzione l e 2 dovranno essere disoleate prima del loro recapito in fognatura.
23. In tutte le aree di cantiere si dovranno predisporre opportuni interventi di impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei materiali potenzialmente inquinanti, nonche' di quelle di sosta e di transito dei mezzi.
24. Tutte le acque drenate dovranno essere trattate per la separazione della fase solida in sospensione e degli eventuali idrocarburi non idrosolubili per gravita'.
25. Dovra' essere previsto il rivestimento fonoassorbente dei condotti delle prese d'aria.
26. Approfondire la componente vibrazioni sui picchi relativi ai singoli passaggi in fase di esercizio, facendo riferimento al parametro MTVV, valore massimo del transiente di vibrazioni, secondo le modalita' introdotte dalla norma sperimentale UNI 11048. Si ritiene che, pur in assenza di valori limite o di accettabilita', tale indicatore possa meglio rappresentare le vibrazioni prodotte dal passaggio di un convoglio presso i recettori vicini.
27. Relativamente alla scelta delle aree in cui collocare il monitoraggio, si dovra' aggiungere una postazione di misura - sia per il rumore che per le vibrazioni - nel tratto compreso tra le stazioni Ca' Granda e Bicocca, in corrispondenza del tratto di viale Fulvio Testi su cui affacciano edifici a piu' piani.
28. Al termine del monitoraggio dovra' essere predisposta e inviata al comune ed alla struttura di ARPA territorialmente competente una relazione sugli esiti del monitoraggio, riportante i valori rilevati con le misure, la valutazione della conformita' rispetto ai limiti e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessari, nonche' dei tempi della loro attuazione. Si dovra', inoltre, concordare con ARPA un percorso snello ed efficace per affrontare e risolvere le anomalie che dovessero emergere nel corso delle attivita' di monitoraggio.
29. Il piano di manutenzione previsto per evitare che fenomeni di usura e deterioramento incrementino le vibrazioni trasmesse al terreno dal sistema convoglio-armamento, con incremento del disturbo agli occupanti gli edifici, oltre che per individuare interventi di riduzione delle vibrazioni (come la tornitura delle ruote), individui anche la modalita' di programmazione temporale degli interventi, ad esempio a cadenza prefissata oppure sulla base dell'esito di un programma di monitoraggio o al verificarsi di determinate condizioni, assicurando che le condizioni dell'armamento e del materiale rotabile si mantengano tali da non comportare nel tempo incremento del disturbo da vibrazioni.
30. La scelta dei macchinari di cantiere dovra' essere attuata in maniera accurata (all'interno della stessa tipologia di macchinari esistono macchine con potenze sonore differenti tra loro per piu' di 10 dB). Tranne che per l'avanzamento in sotterraneo con TBM - EPB, eventuali deroghe che consentano l'esecuzione di lavori nel periodo notturno, potranno essere concesse alle attivita' con emissioni poco significative.
31. Per le immissioni acustiche trasmesse per via solida - in fase di esercizio - alle strutture degli edifici che affacciano su viale Fulvio Testi si dovra' approfondire la definizione di «non disturbante», rivalutando i livelli stimati per i recettori 8, 9, 10 e 11 alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, che definisce i livelli di trascurabilita' per il rumore all'interno degli edifici e le soglie di applicazione del livello differenziale a finestre chiuse [pari a 25 dB(A) per il periodo notturno e a 35 dB(A) per il periodo diurno].
32. Relativamente al rispetto del limite differenziale, effettuare approfondimenti in merito al rispetto del limite in periodo notturno per l'area compresa tra via Confalonieri e via Volturno, caratterizzata da transiti veicolari abbastanza limitati.
33. I punti di emissione in atmosfera dei fumi di combustione delle caldaie a gas ad uso riscaldamento, ubicate presso il deposito Bignami, dovranno essere conformi all'allegato IX -parte 11 - paragrafo 2.9 - e 2.10 del decreto legislativo n. 152/2006; in sede di approvazione del progetto si dovra' provvedere ad adeguare le distanze dalle abitazioni e le altezze dei camini alla normativa sopracitata.
34. Dovra' essere predisposto un piano di mitigazione degli impatti indotti dal cantiere, che tenga conto anche della presenza di ricettori particolarmente sensibili quali asili nido, scuole, strutture sanitarie e socio assistenziali, e comunque dell'alta densita' residenziale dell'area.
35. Presentare alla Regione Lombardia, in tempo utile in relazione allo stato di avanzamento delle opere, idonei elaborati progettuali esplicativi della conformazione planivolumetrica di tutti gli spazi e locali che prevedano la permanenza, il passaggio o l'utilizzo anche solo temporaneo e saltuario da parte di personale addetto o dall'utenza. Detta documentazione, oltre ad essere redatta in scala idonea) dovra' contenere informazioni sulle destinazioni d'uso, superfici, altezze, dotazioni impiantistiche ed ogni altro elemento necessario per la valutazione del progetto, con particolare riferimento ai contenuti del Regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano e del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, nonche' alle specifiche normative regionali e nazionali, ove pertinenti.
36. Presso il deposito Bignami, le prese d'aria degli impianti di aerazione e/o condizionamento dovranno essere posizionate ad un'altezza dal piano stradale superiore a 4 m.
37. Dovra' essere predisposta una cartografia complessiva che consenta di valutare congiuntamente il tracciato della nuova linea metropolitana e le edificazioni di nuova previsione nella zona di piazzale Freud.
38. Per la stazione Zara, progettare i percorsi di sfollamento in maniera distinta in modo che risultino fisicamente separati.
39. Prevedere per la stazione Zara della M5, che e' direttamente connessa con l'omonima stazione della linea M3 mediante un largo corridoio di collegamento, l'adozione di adeguati dispositivi atti ad impedire la propagazione dei fumi tra le zone di transito delle due metropolitane.
40. I progetti esecutivi dei manufatti esterni alle stazioni in prossimita' dei seguenti edifici tutelati ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42/2004: Villa Marelli (viale Zara), ex Manifattura Tabacchi, di cui dovranno essere presentate realistiche simulazioni fotografiche (o rendering) e le soluzioni progettuali riguardanti le situazioni di interferenza dell'intervento con il patrimonio arboreo esistente sul tratto di viale Zara e viale Fulvio Testi fino alla ex Manifattura Tabacchi, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano;
41. Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, dovra' essere immediatamente avvertita la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.
42. Prevedere l'impianto di spegnimento automatico a protezione dei locali commerciali e delle scale mobili.
43. Prevedere che la rete idrica di alimentazione degli idranti antincendio sia distinta da quella delle altre utenze.
44. Prevedere nelle stazioni, idonee attrezzature per la sicurezza dei portatori di handicap in emergenza.
45. Effettuare, nella simulazione di smaltimento di incendio, le valutazioni opportune e sviluppare le conseguenti procedure di emergenza, valutando prioritariamente gli effetti tossici dei fumi sugli occupanti e secondariamente le temperature e le potenze rilasciate; inoltre, per il dimensionamento e la configurazione dell'impianto di evacuazione fumi, bisognera' valutare gli effetti della separazione presente (sistemi anticaduta) fra banchina e galleria; si raccomanda altresi', data l'automazione, di valutare l'assenza di personale che possa indirizzare gli occupanti in emergenza (evacuazione dei passeggeri in direzione contraria alla direzione della ventilazione forzata).
46. Nella esecuzione delle opere interferenti con il Parco Nord Milano:
utilizzare esclusivamente l'accesso da via Fulvio Testi;
realizzare adeguate opere di separazione temporanea tra area di cantiere e aree a fruizione pubblica, da concordarsi con la Direzione del Parco;
realizzare, preliminarmente alla restituzione al parco, una bonifica integrale dell'area utilizzata.
47. Le opere della linea M5, interferenti con le seguenti linee ferroviarie: tratta Milano Lambrate-Milano Certosa, linea viaggiatori Milano Centrale - Milano Certosa, ambedue in prossimita' del bivio Seveso e con la linea viaggiatori, tratta Milano Porta Garibaldi - Milano Greco, devono essere realizzate a condizione di non compromettere la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.
48. Presentare ad RFI gli elaborati del progetto esecutivo, firmati dal progettista, corredati anche delle tavole strutturali e dalle relative relazioni di calcolo, per la necessaria approvazione.
49. (ATM) La presenza di pali di sostegno della linea tranviaria urbana, interferiscono con le opere da realizzare in prossimita' delle seguenti stazioni: Zara, Marche, Istria, Ca' Granda, Bicocca, Tonale, Bignami; pertanto, per ciascuna localita' dovranno essere concordate le azioni pii) opportune per lo spostamento dei pali e la realizzazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo nelle condizioni piu' soddisfacenti per il cantiere M5 e, allo stesso tempo, garantire la continuita' del servizio sulla rete di trasporto pubblico.
50. (ATM) In prossimita' della stazione Ca'. Granda, la presenza di un impianto di controllo passaggio con il rosso, posizionato a 27 m dall'incrocio Testi/Ca' Granda direzione periferica, potrebbe interferire con i lavori da realizzare, pertanto e' da verificare durante la realizzazione dei lavori l'eventuale interferenza e gli accorgimenti da adottare.
51. (ATM) In prossimita' della stazione Bicocca, e' stata riportata la presenza del cavidotto ATM Centralizzazione Semaforica nell'attraversamento di via Pulci ma non la soluzione prevista per la continuita' del cavidotto. Considerato che sara' necessario realizzare una nuova polifora con funzione di by-pass, si precisa che quest'ultimo dovra' collegare la tubazione asservita alla centralizzazione semaforica alla polifora tranviaria esistente all'incrocio Testi/Pulci.
52. (ATM) Si sono rilevate interferenze con le scale di accesso alla linea 5 delle Metropolitana di Milano con le linee tranviarie in esercizio n. 5 - 7 - 11 poste lungo viale Zara Fulvio Testi, pertanto e' necessario provvedere ad adeguare le scale di accesso per eliminare tali interferenze, in modo da mantenere inalterato, in ogni fase di costruzione delle stazioni della linea 5, il tracciato dei binari tranviari in esercizio; tali adeguamenti dovranno essere eseguiti tenendo conto che qualsiasi manufatto (paratie di stazione, muri scale, spallette, griglie di aerazione dei pozzi di ventilazione, recinzioni di cantiere) venga realizzato a non meno di 1,30 m dalla rotaia piu' vicina.
53. (ATM) Gli attraversamenti in sottopasso dei binari tranviari dei corridoi che portano alle scale di accesso alle stazioni metropolitane, dovranno essere realizzati adottando opportune cautele e tecniche costruttive, affinche' tali attraversamenti vengano eseguiti senza provocare ripercussioni sull'esercizio tranviario; particolare attenzione dovra' essere posta in corrispondenza della stazione Bicocca, dove l'attraversamento del binario, direzione periferia, ha uno sviluppo di circa 12 m, pertanto dovra' essere studiato un intervento che non dia soggezione all'esercizio.
54. Vi sono interferenze della linea 5 con le linee in cavidotto in fibra ottica ed in rame asserviti al Sistema di Controllo e gestione del traffico e del territorio delle citta' di Milano; vista l'impossibilita' di sospendere anche temporaneamente il funzionamento del Sistema di cui sopra, sara' necessario durante l'esecuzione dei lavori, predisporre nuovi cavi che garantiscano la continuita' del servizio. Conclusi i lavori per la realizzazione delle nuove stazioni della linea 5 e ripristinati i cavidotti, la societa' ATM riattivera' il Sistema di propria competenza in via definitiva.
55. Si prescrivera' che le attivita', riguardanti l'eventuale spostamento di cavi e cabine che risultasse necessario, dovranno essere eseguite conformemente agli standard definiti da AEM Elettricita'. Via Don Sturzo nuova stazione Garibaldi (AEM Gas)
56. Esistono delle condotte gas interferenti con i lavori di costruzione della stazione, tali condotte gas dovranno essere spostate con l'ausilio di by pass a garanzia del mantenimento in esercizio delle tubazioni esistenti. Stazione Isola (AEM Gas)
57. Interferenza con tubazione DN 250 Acc MP in via Volturno ang. Sebenico; non si approva soluzione individuata in quanto la nuova tubazione e' stata indicata sull'ingombro planoaltimetrico dei condotti fognari.
Occorre individuare una soluzione in modo che vengano soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 4ª specie.
Questo intervento dovra' essere eseguito nel periodo estivo. Stazione Zara (AEM Gas)
58. Interferenza con tubazione DN 150 Acc MP in viale Zara lato civici dispari, e' stato indicato che la tubazione sara' sostenuta.
Non si approva soluzione individuata in quanto la tubazione e' interferente con la costruzione della scala; la condotta gas dovra' essere spostata individuando una soluzione che consenta di soddisfare le prescrizioni generali delle reti di 4^ specie.
Questo intervento dovra' essere eseguito nel periodo estivo. Stazione Marche (AEM Gas)
59. La tubazione DN 200 GTV BP (in marciapiede) in viale Zara fronte scuola elementare Fabbri non potra' essere sostenuta come indicato sulla tavola progettuale, dovra' essere sostituita nella stessa posizione o in altra a condizione che vengano soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 7^ specie; eventuali derivazioni d'utenza che dovessero interferire dovranno essere modificate. Stazione Istria / Stazione Bignami (AEM Gas)
60. Interferenza del manufatto della cabina Istria, della cameretta valvole MP e della tubazione DN 200 Acc MP in ingresso alla cabina stessa con il vano scale di nuova realizzazione; l'interferenza dovra' essere risolta modificando il progetto dell'opera da realizzare in modo tale da non interferire con gli impianti gas.
61. Le plurime interferenze con la tubazione DN 350 Acc MP allocata in viale F. Testi e per le quali e' previsto il sostentamento, necessitano dell'inserimento di un controtubo con relativo sfiato per ovviare alla mancanza della distanza minima da rispettare dalla struttura. Deposito Officina (AEM Gas)
62. interferenza con tubazione DN 200 PAM BP in viale F. Testi (posa by pass + definitivo); non si approva la soluzione individuata per la tubazione definitiva, in quanto e' stata indicata sull'ingombro planoaltimetrico del condotto fognario.
63. La tubazione gas dovra' essere spostata individuando una soluzione che soddisfi le prescrizioni generali delle reti di 7ª specie; in particolare la tubazione definitiva prevista in carreggiata dovra' risultare ad una profondita' > di m 1; eventuali derivazioni d'utenza che dovessero interferire dovranno essere modificate.
64, interferenza con tubazione DN 350 Acc MP e DN 500 Ace MP in F. Testi nei pressi del civ, 330 (previsto sostentamento di entrambe le tubazioni), la condotta gas DN 350 prima del suo sostentamento, dovra' essere sostituita e bonificata; prima di approvare tale soluzione il richiedente dovra' produrre un progetto dettagliato della modalita' individuata per sostenere le due tubazioni MP corredato dai relativi calcoli strutturali.
65. Entrambi le condotte che dovranno rimanere in esercizio saranno controtubate per circa m 60 a causa della mancanza della distanza minima da rispettare dalle strutture; i controtubi saranno corredati di sfiati e sifoni di raccolta della condensa. Dovranno essere inoltre soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 4ª specie.
66. Probabile interferenza (non evidenziata nella tavola) con impianto di derivazione di' utenza DN 200 Ace MP di 4ª specie dello stabile di Fulvio Testi civ. 330; nel caso interferisse con l'esecuzione delle paratie, dovra' essere modificata ed eventualmente controtubata. Dovranno inoltre essere soddisfatte le prescrizioni generali delle reti di 4ª specie.
67. In corrispondenza dell'opera di attraversamento su galleria artificiale di via Confalonieri, realizzare una soluzione provvisoria per il mantenimento del servizio ed una sistemazione definitiva sulla soletta di copertura della galleria artificiale di ulteriori 5 tubi diam. 50 mm.
68. Mantenere una continuita' per i filari alberati nei viali interessati dai lavori.
69. Mantenere coerenza nei materiali (pavimentazioni e finiture) dei quali e' comunque previsto in parte il ripristino (come si evince in linea generale da] disciplinare descrittivo degli elementi tecnici).
70. Precisare le caratteristiche dimensionali, comprese le altezze, dei manufatti strettamente legati agli impianti di Metropolitana, previsti nelle sistemazioni in superficie (griglie, copertura locali tecnici).
71. Valutare, in accordo con il Settore tecnico arredo urbano e verde, le sezioni della terra di coltivo, strato drenante e soletta in corrispondenza delle alberature. Si precisa che la sezione terra di coltivo e strato drenante non deve essere comunque inferiore ai 2,5 m.
72. Adottare gli accorgimenti indicati nella nota di Metropolitana Milanese S.p.A., gia' inviata in data 26 gennaio 2007 al comune di Milano ed al concessionario, relativamente alle interferenze con il Servizio idrico integrato gestito dal predetto ente.
73. Adottare gli accorgimenti indicati nella nota di Metropolitana Milanese S.p.A., gia' inviata in data 30 gennaio 2007 al comune di Milano ed al concessionario, relativamente alle interferenze con il Servizio acque reflue, gestito dal predetto ente.

Parte II
RACCOMANDAZIONI

1. Approfondire in fase di cantierizzazione il coordinamento dell'esecuzione dei lavori con quello dei cantieri interferiti, in particolare la metrotranvia Milano-Cinisello Balsamo, in costruzione.
2. Porre in atto scrupolosamente tutte le misure mitigative degli impatti provocati dall'esecuzione dei lavori, in particolare per quanto concerne il contenimento delle emissioni diffuse di polveri.
3. Compilare un piano maggiormente dettagliato, rispetto a quanto presentato nei documenti di progetto, dell'utilizzo di cave e discariche, con preferenza accordata al riuso in sito dei materiali estratti per effettuare lo scavo, anche in considerazione del fatto che gran parte del materiale di risulta e' riutilizzabile.
4. Effettuare le necessarie verifiche in relazione alle ricadute sulla circolazione viaria sull'asta Zara-Testi e sulla prosecuzione verso nord SP 5 «Villa di Monza», dovute alla potenziale sovrapposizione delle attivita' di cantiere per i lavori relativi alla realizzazione della nuova linea metropolitana e a quelli di riqualifica dell'asta viabilistica.
5. Assicurare, per le linee Milano-Cinisello B.-Monza «celere», Milano Sesto S.G.-Monza «ordinaria», Sesto S.G.-San Fruttuoso Monza (indirettamente interessata), durante la fase di cantierizzazione, una viabilita' adeguata al transito ed alle fermate dei mezzi in condizioni di totale sicurezza per gli utenti.
6. Prevedere in fase di cantiere, la possibilita' di realizzare un pozzo ad uso industriale che capti unicamente gli acquiferi non protetti, per destinare acque non provenienti dall'acquedotto comunale alla produzione di calcestruzzi, ai lavaggi, delle macchine, o all'abbattimento delle polveri di cantiere.
7. Prevedere di installare per le comunicazioni radio di emergenza, un impianto in cavo fessurato sia nella banda di frequenza 73.000-74.600 MHz che nella banda 412.000-424.000 MHz. Detto impianto dovra' essere collegato alla rete a copertura territoriale esterna gestita direttamente dal Capo nazionale dei Vigili del fuoco.
8. Prevedere di regolare la definizione dei rapporti con S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. a mezzo di apposita convenzione.
9. Per quanto compatibile con lo sviluppo dei lavori, gli interventi di modifica delle reti di AEM Gas dovranno essere eseguiti preferibilmente nel periodo estivo.
10. Prevedere ulteriori incontri tecnici con i rappresentanti della societa' A.E.M. Gas S.p.A., per la ulteriore verifica delle interferenze non individuate in prima fase e per procedere alla realizzazione dei relativi preventivi riguardanti il costo di risoluzione.
11. Adottare, per le interferenze gestite da Colt Telecom S.p.A., ove possibile la soluzione del sostentamento delle tubazioni esistenti in propria sede; mentre nell'eventualita' che si rendesse effettivamente necessario, di individuare da subito un by-pass definitivo della tratta interferente. inoltre realizzare i vari tratti di tubazioni di by-pass per la risoluzione di tutte le interferenze lungo il percorso della M5 in un primo periodo, al fine di potere effettuare lo spostamento dei cavi in modo definitivo.
12. Verificare un'eventuale interferenza con gli impianti della societa' G.C. Pan European Crossing Italia mediante un sopralluogo tecnico direttamente in loco in data da programmarsi. Il punto localizzato e': viale Zara incrocio con via Keplero.
13. Concordare ulteriori definizioni dei piani di intervento per le interferenze con gli impianti della societa' Metroweb S.p.A. N.E. A.E.M. TLC CITYTEL.
14. Nei limiti delle compatibilita' operative l'esigenza di garantire per gli impianti di Telecom Italia, razionali e irrinunciabili condizioni di funzionalita' ed integrita'.
 
Allegato n. 2

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura,
Comune e concessionario

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovra' prevedere ulteriori misure intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In particolare lo stipulando protocollo dovra' avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:
necessita' di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante - verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia - del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;
necessita' di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocita', a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, piu' di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie e' venuta in evidenza la necessita' di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
necessita', anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioe' la possibilita' di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
necessita' di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario - d'intesa tra loro - definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;
necessita' di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attivita' di monitoraggio;
necessita' di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorita' giudiziaria;
necessita' di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.
 
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