Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n. 8
Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'articolo 1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attivita' in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace e di aiuto umanitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.
 
Art. 2.

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation iniziative.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.675.688 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza post operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonche' all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell'Asia centrale.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 103.500 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
9. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
 
Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Police Team (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
8. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, gia' denominata AMIS II, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
13. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 2.000.000.
14. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.000.000.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
17. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Team (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed Eupol Afghanistan, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, European Union Police Team (EUPT) e alla missione PESD dell'Unione europea.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
 
Art. 4.

Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto e' corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL Afghanistan, nonche' al personale militare impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonche' al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonche' al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale.
 
Art. 5.

Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al tribunale di Roma.
 
Art. 6.

Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.
 
Art. 7.

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro, ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 8.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2008

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri e, ad interim, Ministro della
giustizia
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Prodi
 
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