Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007
Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2008. (Deliberazione n. 16258).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Viste le proprie delibere n. 15711 e n. 15712 del 29 dicembre 2006 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2007 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2008, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:
Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2008, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le societa' di gestione del risparmio autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, all'esercizio del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), del decreto legislativo n. 58/1998;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2008, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2008, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;
h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
i) la Borsa italiana s.p.a.;
l) la Tlx s.p.a.;
m) la Mts s.p.a.;
n) la Monte Titoli s.p.a.;
o) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
p) gli organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'apposito Elenco, di cui alla comunicazione Consob adottata con delibera n. 14035 del 17 aprile 2003, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2008;
q) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - che, alla data del 2 gennaio 2008, risultano emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali;
r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2008;
s) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio 2008, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il 1° gennaio 2008, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, ovvero all'art. 103, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/1998;
t) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
u) le societa' di intermediazione mobiliare, le banche e le societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998;
v) i soggetti che, alla data del 31 marzo 2008, abbiano effettuato la comunicazione di avvio dell'attivita' di internalizzazione sistematica prevista dall'art. 21, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007;
z) l'Organismo dei consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, dalla data di avvio dell'operativita'.
 
Art. 2.

Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 18 dicembre 2007
Il presidente: Cardia
 
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