Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2007
Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Anno 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, al comma 58, integra i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 56/2000 con l'ammontare della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per il 2003 e anni successivi e che, al comma 59, contestualmente alla soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che si tenga conto dei trasferimenti attribuiti alle regioni a statuto ordinario dal predetto fondo nella determinazione dell'aliquota di compartecipazione;
Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;
Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanita' (ora Ministero della salute);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a fissare per il 2005 la compartecipazione regionale all'I.V.A., nella misura del 44,28 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2003, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2005, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;
Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticita' rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;
Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;
Visti i correttivi apportati all'allegato A), con l'accordo raggiunto dai presidenti delle regioni nella Conferenza del 31 luglio 2007, notificato al Ministero dell'economia e delle finanze con nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 3947/A1Fin del 17 settembre 2007, secondo i quali le eventuali risorse che si renderanno disponibili saranno proporzionalmente rassegnate, per l'anno 2005, alle regioni che piu' hanno contribuito alla solidarieta' sia in termini di maggiore devoluzione al fondo sia in termini di minori risorse prelevate dal fondo medesimo (oltre i 10 milioni di euro) nel triennio 2002-2004, in applicazione dell'Accordo di Santa Trada;
Considerata l'urgenza di procedere all'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni per anni arretrati;
Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1.
Quota di compartecipazione all'I.V.A.
Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Quota di concorso alla solidarieta' interregionale
Le quote di concorso alla solidarieta' interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
Somme da ripartire alle regioni
Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 39.874.198.147 per l'anno 2005 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5.
Assegnazione alle regioni delle somme disponibili
Le risorse resesi disponibili dall'applicazione dei correttivi decisi dalla Conferenza dei presidenti vengono ridistribuite alle regioni che hanno maggiormente contribuito alla solidarieta' nel triennio 2002-2004 in base alle percentuali evidenziate nella tabella E), facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6.
Erogazioni alle regioni
Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite in euro 39.874.198.147, per l'anno 2005, come risulta dalla tabella F), facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 89
 
Allegato

----> Vedere da pag. 7 a pag. 12 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone